Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49531 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49531 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 24 giugno 2022, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui ‘ NOME era stato condannato alla pena complessiva di anni due e mesi otto di reclusione ed euro ottomila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 337 cod. pen., e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A, B e C – con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale).
NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen. alla luce dell’inattendibilità del teste presunto acquirente dello stupefacente.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’omessa motivazione in relazione all’entità dei singoli aumenti di pena per i reati satellite.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, occorre premettere che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva de requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (Sez. 1, 11/07/2013 n. 40294, COGNOME, non massimata; Sez. U, 28/05/2003 n. 25080, Pellegrino, Rv. 224611).
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non critica la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, inammissibile invece in sede d’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia – come nella specie – una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia
saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio.
Con motivazione immune da vizi logici e giuridici, i giudici di merito hanno ritenuto attendibile il testimone NOME COGNOME acquirente dello stupefacente (imputazione di cui al capo C), stante la completezza degli elementi probatori acquisiti e la mancanza di necessità di ulteriori attività istruttorie.
Le dichiarazioni del testimone erano ritenute connotate dall’assenza di intrinseche contraddizioni, dotate di estrema specificità e non smentite dalle ulteriori acquisizioni processuali.
D’altronde, come ampiamente descritto nella sentenza impugnata, le forze dell’ordine avevano direttamente osservato l’intero sviluppo dell’azione criminosa e tutte le fasi della cessione dallo NOME all’NOME, entrambi situati a bordo di motociclette.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
In linea coi suesposti principi giurisprudenziali, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce del precedente penale specifico e
dell’impossibilità di valutare positivamente le dichiarazioni rese dall’imputato, in quanto sconfessate dagli esiti delle risultanze processuali.
5. In ordine al terzo motivo di ricorso, va ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il Giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 c e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come “Ciò posto va tuttavia chiarito che l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall’ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatori Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai ‘criteri di cui all’art. 133 cod. pen.’ deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, COGNOME, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)”.
Ciò posto, la Corte territoriale ha illustrato le ragioni della commisurazione di pena effettuata dal giudice di primo grado, evidenziando che la pena base per il reato più grave di cui al capo A) era stata fissata nel minimo edittale e che l’entità dei singoli aumenti di pena, peraltro contenuti, appariva adeguatamente giustificata in ragione delle modalità dei fatti, dell’immediata ed ingiustificata reazione nei confronti del personale di P.G. operante (capo B) nonché della continuità e della professionalità nell’attività di spaccio (capo C).
Il ricorrente deduce che gli aumenti di pena non sarebbero stati calcolati distintamente per ciascun reato, rilievo che è invece smentito dall’analitic:a argomentazione
appena riportata, dalla quale emerge che per il reato di resistenza a pubblico ufficiale cui al capo B) è stata riportata un’argomentazione specifica e per le cessioni di cui al capo C) la motivazione unitaria è stata determinata dalla sostanziale equivalenza delle condotte criminose (almeno dieci cessioni di hashish per quantitativi variabili mai inferiori a gr. 50).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.