Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5131 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5131 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME CENTONZE
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRANI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 20/08/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del Tribunale di Trani udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del P.G.,NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 20 agosto 2025 il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza del 30 gennaio 2024 del Tribunale di Trani, emessa in rito abbreviato, per i reati di cui agli articoli 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (due episodi) e 4 l. 18 aprile 1975, n. 110, pena complessiva, ridotta ex art 442 comma 2-bis cod. proc. pen.: 1 anno ed 8 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa;
sentenza del 25 settembre 2024 del Tribunale di Trani, emessa in rito abbreviato, per reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, pena complessiva, ridotta ex art. 442 comma 2bis cod. proc. pen.: 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione ed euro 1667 di multa;
sentenza del 21 ottobre 2024 del Tribunale di Trani, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., per reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., pena complessiva: 1 anno e 10 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.
La pena Ł stata rideterminata in 3 anni e 6 mesi di reclusione ed euro 4200 di multa e calcolata in questo modo:
pena base: anni 1 e 10 mesi di reclusione ed euro 2000 di multa (che Ł la pena complessiva inflitta con la sentenza del 21 ottobre 2024);
aumentata di 1 anno di reclusione e 1.300 euro di multa per i reati di cui alla sentenza del 30 gennaio 2024;
ulteriormente aumentata di 8 mesi di reclusione ed euro 900 di multa per i reati di cui alla sentenza 25 settembre 2024.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge nella individuazione della pena base in
quanto il Tribunale ha assunto come pena base quella complessiva inflitta con la sentenza n. 3, mentre avrebbe dovuto scorporare la pena inflitta per i singoli reati oggetto di questa sentenza per individuare la corretta pena base su cui effettuare gli aumenti per continuazione; il giudice ha operato nello stesso modo anche con riferimento all’aumento per i reati satelliti di cui alla sentenza n. 1, che pure ricomprendeva piø reati, ed in cui nel provvedimento impugnato Ł stato inflitto un solo aumento complessivo.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto nel provvedimento impugnato manca del tutto motivazione sugli aumenti per continuazione; gli aumenti sono comunque eccessivi a fronte del riconoscimento di un’ipotesi di lieve entità per i reati di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990; la pena inflitta per gli aumenti in continuazione Ł comunque sproporzionata, in quanto si risolve nella sostanza in un cumulo materiale surrettizio.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł fondato.
1.¨ fondato, in particolare, il primo motivo.
Effettivamente il giudice dell’esecuzione ha calcolato in modo non corretto la pena del reato continuato, che ha riconosciuto con il provvedimento impugnato, perchØ ha assunto, quale pena base dello stesso, la pena complessiva inflitta per i reati della sentenza n. 3, in cui era, però, già contenuta una continuazione interna tra due reati (una condanna per art. 73 d.pr. n. 309 del 1990 ed una condanna per art. 337 cod. pen.), mentre, invece, in conformità ai principi generali sull’individuazione del reato piø grave di cui all’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., avrebbe dovuto indicare quale pena base quella piø grave inflitta, tra tutti i reati unificati in continuazione, nel dispositivo della sentenza di cognizione (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampa’, Rv. 285865 – 01: ‘ai fini dell’individuazione della violazione piø grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena piø grave inflitta”, che identifica la “violazione piø grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza’).
La individuazione del reato per il quale era stata inflitta la pena piø grave avrebbe dovuto, poi, tener conto anche delle riduzioni per il rito, in conformità al principio di diritto, secondo cui ‘in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito abbreviato ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice deve tenere conto, per la determinazione del reato piø grave, delle pene concretamente inflitte dalle due sentenze, comprensive della riduzione operata per i rispettivi riti premiali’ (Sez. 1, n. 17175 del 30/01/2025, Cirillo, Rv. 287893 – 01).
L’individuazione non corretta della pena base del reato continuato ha comportato l’erronea individuazione della pena finale, posto che, in base alla regola dell’art. 81 cod. pen., gli aumenti per continuazione devono essere effettuati per moltiplicazione sulla pena base (e nel limite massimo del triplo della stessa).
Il secondo motivo Ł, pertanto, assorbito.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e, che essa deve essere annullata, in punto di trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio.
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, atteso che Corte costituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34,
comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani – ufficio gip. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME