Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5916 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5916 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 3743/2025
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Salerno Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che chiede dichiararsi il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 3 luglio 2025 riconosceva il vincolo della continuazione fra i fatti oggetto di cinque sentenze di condanna: n. 1720/2021 del Tribunale di Napoli Nord, n. 2718/2021 del Tribunale di Salerno, n. 2296 del Tribunale di Torre Annunziata, n. 96/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, n. 401/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di COGNOME NOME e rideterminava la pena complessiva in anni diciassette e mesi quattro di reclusione e 49.667 euro di multa.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia esponendo due motivi di doglianza.
Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 81, 133 cod. pen. e 671 e 125 cod. proc. pen., nonchØ dell’art. 111 Cost.; con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt. 442, 533, 671, 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.
Il giudice dell’esecuzione era incorso in errore in quanto, dopo avere correttamente individuato la pena base in quella inflitta con la sentenza sub 4) in quanto piø elevata in concreto, non aveva proceduto allo scorporo delle pene inflitte per ciascuno dei reati posti in continuazione e analogamente aveva omesso di scorporare – avuto riguardo anche alle altre sentenze – le pene inflitte per i vari reati fra i quali era già stata riconosciuta la continuazione.
Non solo: il giudice dell’esecuzione non aveva neppure fornito alcuna motivazione in
ordine alle modalità utilizzate per la rideterminazione degli aumenti di pena.
Infine, stante l’assoluta carenza di motivazione, non era neppure possibile comprendere se fosse stata calcolata, sulla porzione di pena calcolata in aumento, la riduzione per il rito abbreviato.
Il sostituto procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Secondo un orientamento di questa Corte, piø che consolidato e che si intende ribadire, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello piø grave ed infine operare, sulla pena che Ł stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01).
In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piø grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Conf. Sez. U, n. 7930/95, Rv. 201549-01; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01: la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena Ł correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).
La corretta lettura dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. richiede che, nella sequenza delle operazioni per la determinazione del trattamento sanzionatorio del reato continuato in fase esecutiva, la riduzione per il giudizio abbreviato assume rilievo in limine , dovendosi avere riguardo alla pena concretamente inflitta in esito all’applicazione della riduzione premiale del rito, e ciò con riferimento sia al reato base che ai reati satellite e prima, eventualmente, dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. (così, Sez. 1, n. 42316 del 2010, Cutaia, cit.). (in motivazione Sez. U, Sentenza n. 7029 del 28/09/2023 Rv. 285865 – 01)
Il Giudice dell’esecuzione, nel calcolare la pena complessiva per tutti i reati fra i quali ha individuato l’unicità del disegno criminoso, ha individuato la pena base come quella piø alta concretamente inflitta, nel rispetto del principio espresso di recente da questa Corte principio di portata AVV_NOTAIO, sebbene affermato considerando la continuazione fra fatti giudicati con rito abbreviato – secondo cui «Ai fini dell’individuazione della violazione piø grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come “pena piø grave inflitta”, che identifica la “violazione piø ‘grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 285865 01)».
Ma tale pena Ł a sua volta composta da una pena base e dagli aumenti di pena per
fatti fra loro ritenuti in continuazione: quindi il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto effettuare un primo scorporo ed individuare la pena piø alta inflitta per il singolo reato, ricalcolare gli aumenti per i reati già ritenuti avvinti dalla continuazione in quel procedimento, scorporare tutte le pene inflitte per tutti gli altri reati di cui alle restanti sentenze, sebbene già calcolate in continuazione dal giudice della cognizione, ed individuare autonomamente degli aumenti singoli per ciascuno dei reati ritenuti avvinti, motivando le ragioni delle determinazione della pena; infine, nell’effettuare tale operazione avrebbe dovuto indicare la diminuzione per il rito abbreviato, laddove necessario.
In ragione dei principi sopra espressi il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al calcolo della pena complessiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME