Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1629 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1629 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2021 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia, giudicando in sede di rinvio dall’annullamento della Corte di cassazione di cui alla sentenza 20 dicembre 2019, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo la continuazione tra i due reati per i quali l’imputato era stato giudicato responsabile, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 3
ottobre 2018 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 56 e 628, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen. (capo a), 4, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975 (capo b), commessi in San Benedetto del Tronto il 12 marzo 2018.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 133 cod. pen., e la mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di indicare le ragioni per la quantificazione della pena inflitta per il reato contravvenzionale del capo b), posto in continuazione con il delitto del capo a).
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME sia inammissibile, per la genericità del motivo dedotto.
Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno recentemente puntualizzato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Tuttavia, in tale occasione si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena va determinato in relazione alle peculiarità del caso concreto, dovendo essere, tra l’altro, correlato all’entità di quegli aumenti e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (in questo senso Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 e punto 9 della motivazione).
Nella fattispecie è accaduto che la Corte di cassazione, in accoglimento del primo ricorso presentato nell’interesse del prevenuto – e, in particolare, del motivo con il quale l’imputato si era doluto del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati di tentata rapina aggravata e di possesso ingiustificato di un coltello e del contenimento del minimo di aumento della pena da operare ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. – aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello di Ancona limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Decidendo in sede di rinvio, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso la Corte di appello di Perugia ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due suddetti reati e, confermata la maggiore gravità del delitto di tentata rapina del capo d’imputazione a), per il quale veniva lasciata ferma la pena stabilita dal giudice di primo grado (nella misura di due anni di reclusione ed euro 1.000 di multa), tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato ha fissato in due mesi di reclusione ed euro 200 di multa pena inflitta per il reato contravvenzionale ‘satellite’ del capo b), per il quale in precedenza era stata irrogata la pena di quattro mesi di arresto e di euro 800 di ammenda.
Così definito il thema decidendum devoluto alla cognizione del giudice di rinvio, la doglianza oggetto dell’impugnazione oggi in esame avrebbe avuto una qualche ragione di fondatezza laddove con l’iniziale atto di appello e con il precedente ricorso fosse stato formulato un motivo circostanziato, in relazione al quale la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto garantire un adeguato impegno motivazionale per rispondere alle questioni poste dalla difesa. Ed invece nel caso di specie, a fronte della deduzione formulata con l’atto di appello in termini di mero adeguamento in mitior della pena inflitta all’imputato e della correlata motivazione offerta dalla Corte distrettuale di Ancona (che aveva spiegato come la pena irrogata dovesse considerarsi congrua ai sensi dell’art. 133 cod. pen., in ragione della personalità criminosa e della capacità a delinquere manifestate dall’imputato, oltre che dalle circostanze e modalità oggettive della condotta, come pure evidenziate dal giudice di primo grado, che aveva sottolineato come l’COGNOME fosse presente in Italia da molti anni e vivesse di espedienti), il ricorrente, senza confrontarsi con quelle argomentazioni, si era limitato in maniera molto indeterminata a chiedere il minimo della pena: doglianza rispetto alla quale appare adeguata la decisione della Corte di appello di Perugia di fissare per il reato satellite una pena, da porre in aumento sulla pena base determinata per il reato più grave, in misura rispettosa dei criteri fissati dall’art 81 cod. pen. e di gran lunga inferiore ai minimi edittali di sei mesi di pena detentiva e di euro 1.000 di pena pecuniaria previsti dall’art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/12/2022