Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Genova, adita in qual di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza di NOME COGNOME, intes riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e provvede conseguentemente a rideterminare la pena inflitta secondo il criterio del cumu giuridico.
A tal fine, il giudice dell’esecuzione poneva a base del calcolo, come pena reato più grave, quella complessivamente recata dalla sentenza della Corte appello di Genova 5 dicembre 2022 (pari a quattro anni, otto mesi e venti gior di reclusione e 2.334 euro di multa) e la aumentava di un anno di reclusione relazione al reato giudicato con sentenza dell Tribunale di Torino 15 novembr 2021, così pervenendo alla misura finale di cinque anni, otto mesi e venti gi di reclusione e 2.334 euro di multa.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore fiducia.
Con il primo motivo deduce vizio assoluto di motiva2:ione in relazione all’aumento di pena determinato per il reato satellite, oggetto della sentenz Tribunale di Torino 15 novembre 2021′ che denuncia peraltro come sproporzionato.
Con il secondo motivo deduce violazione della legge processuale, non essendo stata apportata, su detto aumento, la riduzione di pena prevista dall 444 cod. proc. pen., nonostante la sentenza del Tribunale di Torino 15 novembr 2021 fosse stata patteggiata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondali.
Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269-01), ha sancito che, in tema di rea continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individua reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motiv l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati sal:ellite. Il gr impegno motivazionale, richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena, è correl all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che s rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agl
illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di perle.
L’ordinanza impugnata, a fronte peraltro di un aumento di entit apprezzabile, riferito al reato satellite oggetto della sentenza del Tribu Torino 15 novembre 2021, si è totalmente sottratta all’indicato obbl motivazionale.
3. Sotto l’ulteriore aspetto, in ricorso solllevato, occorre dare continuit più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 30119 del 07/04/20 Dinari, Rv. 281679-01; Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 280643-01), la quale, con condivisibili argomentazioni, da intendersi q richiamate, ha ulteriormente stabilito che, se la continuazione in sede esecu si pone rispetto a un reato oggetto di sentenza adottata a definizione di un speciale, il giudice, nel determinare la pena più grave da assumere come pen base, deve confrontare le pene finali in concreto inflitte, tenendo conto, p pena patteggiata (o risultante da abbreviato), della riduzione concessa ai s dell’art. 444 (o 442) cod. proc. pen.; cosicché, ove valuti come reato più g quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la re pena ridotta, mentre, ove ritenga tale reato come satellite, nel determina pena unica dovrà applicare sull’aumento la riduzione in discorso.
L’ordinanza impugnata, nel calcolare l’aumento di pena riferito al re satellite oggetto della sentenza del Tribunale di Torino 15 novembre 2021, violato tale principio.
Segue l’annullamento del provvedimento, con rinvio per rinnovato giudizio alla Corte di appello di Genova in diversa composizione (Corte cost., 183 del 2013), che si atterrà ai principi sopra enunciati, nonché a qu ulteriore, più volte ribadito da questa Corte (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2 Scanferla, Rv. 275845-01; Sez. 5, n. 8436 dell 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030-01; Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, COGNOME, Rv. 248299-01), secondo cui il giudice dell’esecuzione – che debba procedere al rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamen giudicati con sentenze, almeno una delle quali comprendenti più violazioni g unificate a norma dell’art. 81 cod. pen. – deve dapprima scorporare tutti i che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, poi individ quello più grave (id est, quello per cui sia stata in concreto inflitta la pena pi grave: Sez. 1, n. 48204 del 10/12/2008, Abello, Rv. 242660-01) e infine, sul pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operar
autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continua con il reato posto a base del nuovo computo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte dì appello di Genova.
Così deciso 1’08/02/2024