Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49609 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49609 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore E. COGNOME, che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Asti, ha ridotto la pena all’imputato in anni uno di reclusione ed euro 1.600 di multa, confermandola nel resto.
In particolare, per il capo a), relativo al porto e alla detenzione di arma comune da sparo, l’imputato è stato assolto in primo grado con conferma in appello; per il capo b), relativo alla detenzione di arma comune da sparo, l’imputato è stato condanNOME, ritenuto quale reato più grave in continuazione con gli altri reati alla pena base – così ridotta in appello – di anni uno, mesi tre reclusione ed euro 2.100 di multa; capo c), relativo alla minaccia aggravata dall’uso dell’arma, ritenuto colpevole in continuazione con il capo b) è stato stabilito un aumento di un mese di reclusione ed euro 100 di multa; capo d), relativo al porto di coltello a lama fissa e di uno sfollagente, ritenuto colpevole in continuazione con il capo b) è stato stabilito un aumento di un mese di reclusione ed euro 100 di multa; capo e), relativo alla detenzione a fini di spaccio di gr. 6 di hashish, ritenuto colpevole in continuazione con il capo b) è stato stabilito un aumento di un mese di reclusione ed euro 100 di multa; capo f), relativo alla detenzione di un coltello a scatto lungo 27 cm con sistema di blocco lama, considerato quale arma di cui all’art. 697 cod. pen., ritenuto colpevole in continuazione con il capo b) è stato stabilito un aumento di un mese di reclusione ed euro 100 di multa.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero dell’avvocato, affidandosi a tre motivi, qui enunciati ai sensi dell’art. 173, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, egli denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, l c) ed e), cod. proc. pen. l’inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, perché nel capo d’imputazione si è fatto riferimento alla “pistola Beretta calTARGA_VEICOLO indicata al capo a” da cui l’imputato è stato assolto. Il fatt che la Corte d’appello in sentenza affermi che “la minaccia può essere stata posta in essere dall’imputato anche con una pistola giocattolo o con altra arma non atta all’impiego” avrebbe leso il diritto di difesa, così modificando un elemento essenziale del fatto senza instaurare alcun contraddittorio sul punto e impedendo alla difesa di fornire eventuali prove a discarico.
2.2. Con il secondo motivo, egli denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la4 s yiolazione dell’art. 697 cod. pen. e il difetto di 4:)( (u-j 1.0 (29) motivazione. In particolare, non arebbe stata accertata la natura di arma per il coltello in sequestro, non essendo lo stesso fornito di lama a due tagli.
2.3. Con il terzo motivo, egli denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, b), c) ed e), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e il difetto di motivazione, in relazione all’irragionevolezza dei singoli aumenti per la continuazione tutti uguali e sforniti di specifica motivazione.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati pertanto meritevoli di una pronuncia d’inammissibilità.
In relazione al primo motivo, chiaramente aspecifico, il fatto che l’imputato sia stato assolto dal capo a), relativo alla detenzione della Beretta cal. 22 (di cui è stato rinvenuto solo il serbatoio) non impedisce di poter ritenere che la minaccia armata di cui al capo b) lilor sia avvenuta. L’affermazione dei giudici d’appello sulla 2r sussistenza del reato commesso con altro tipo di arma, anche giocattolo, risulta essere incensurabile, per come dedotto, poiché non è stato specificato quale sia stata l’invocata lesione al diritto di difesa, essendosi affermato genericamente di un mancato “esercizio della propria facoltà di contraddittorio nonché di prova a discarico”, senza indicare alcun elemento a supporto di tale denunciata violazione.
Va invece, sul punto, ribadito l’orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza, il fatto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va definito come l’accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, sicché la violazione del principio postula una modificazione – nei suoi elementi essenziali – del fatto, inteso come episodio della vita umana, originariamente contestato. (Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in una ipotesi in cui il giudice di merito aveva qualificato come detenzione di arma clandestina un fatto originariamente contestato come detenzione illegale di arma comune da sparo con matricola abrasa)”(Sez. 1, n. 5213 del 19/04/1996, Rv. 204670).
Rispetto alla dedotta mancata dimostrazione che il coltello in sequestro i potesse essere effettivamente considerato quale “arma propria”, la deduzione difensiva non si confronta con la sentenza di primo grado in cui è allegata l’immagine del coltello in sequestro che risulta avere la punta acuta con la doppia lama.
Sulla lagnanza relativa alla mancata motivazione degli aumenti di pena relativi ai reati satellite, pur dovendosi riconoscere che sul punto la sentenza impugnata abbia omesso di specificare con distinta motivazione i singoli aumenti di pena, va però ricordato che recentemente questa Corte ha affermato,
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Sezioni Unite, con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269, che “in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti d 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene), nonché, con Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005, “in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzioNOMErio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.”. Il motivo, pertanto, risulta, al pari dei precedenti, manifestamente infondato essendosi trattato di aumenti prossimi alla sanzione minima.
Dalle considerazioni ora esposte deriva l’inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2023