Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48660 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48660 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del locale d(I Tribunale in data C16:/4/2022) previo riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta NOME COGNOME in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
Rilevato che con il primo motivo il difensore deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla conferma di responsabilità per il concorso nella fattispeci contravvenzionale sub D), reiterando censure adeguatamente scrutinate dalla Corte territoriale e disattese con motivazione priva di criticità logiche (pag. 5);
considerato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione i relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all’entità degli aumenti a ti di continuazione, e che la doglianza è manifestamente infondata, avendo la sentenza impugnata, in accoglimento del gravame difensivo, riconosciuto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche operando modesti aumenti per i reati satellite;
che questa Corte, in aderenza ai principi declinati da Sez. U. Pizzone n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01, ha in più occasioni affermato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno d reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individ aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Rv. 284005 – 01; Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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