Reato Continuato: Quando Furti Diversi Non Fanno Parte dello Stesso Piano
Il concetto di reato continuato è fondamentale nel nostro ordinamento penale, poiché consente di mitigare la pena per chi commette più violazioni della legge penale in attuazione di un unico progetto criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa valutazione da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio chiave: la semplice somiglianza dei reati non basta, è la diversità del contesto a poter escludere l’unicità del disegno. Analizziamo insieme questo interessante caso.
I Fatti di Causa: Dai Furti al Supermercato al Furto della Bicicletta
Il caso ha origine dalla richiesta di un individuo, già condannato con tre sentenze per furti commessi ai danni di una nota catena di supermercati, di vedere applicata la disciplina del reato continuato anche a una quarta condanna. Quest’ultima riguardava un reato della stessa natura, un furto, ma commesso in un contesto completamente diverso: la sottrazione di una bicicletta all’interno di un’area condominiale.
Il Tribunale di Milano, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta di unificare le pene per i furti nei supermercati, ma aveva respinto quella relativa al furto della bicicletta, ritenendolo estraneo al programma criminoso iniziale. Insoddisfatto, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e la Questione del Reato Continuato
La difesa del ricorrente sosteneva che anche il furto della bicicletta dovesse rientrare nel medesimo disegno criminoso. Le argomentazioni si basavano sul fatto che tutti i reati erano contro il patrimonio, commessi nello stesso ambito territoriale e a breve distanza di tempo. Secondo questa tesi, tali elementi sarebbero stati sufficienti a dimostrare l’esistenza di un unico piano volto a commettere una serie di delitti per procurarsi un profitto illecito.
La questione sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se la differenza nel contesto operativo (esercizio commerciale vs. area privata) fosse un elemento decisivo per negare l’applicazione dell’istituto del reato continuato.
La Decisione della Corte: La Diversità del Contesto Esclude il Disegno Unico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze del ricorrente manifestamente infondate e confermando pienamente la decisione del Tribunale di Milano.
Le motivazioni
Nelle motivazioni, i Giudici Supremi hanno chiarito che il provvedimento impugnato aveva correttamente evidenziato la netta differenza tra i fatti. Da un lato, vi erano i furti seriali commessi all’interno di esercizi commerciali della stessa catena, che presupponevano un piano specifico. Dall’altro, il furto di una bicicletta in un’area condominiale, un’azione che, per modalità e luogo, si discostava dal programma originario.
La Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione ha correttamente applicato i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità sul reato continuato. Non è sufficiente una generica inclinazione a delinquere o la commissione di reati simili in un arco temporale ravvicinato. È necessario dimostrare che tutti gli episodi delittuosi fossero stati previsti e programmati fin dall’inizio, come parte di un unico progetto. La differenza di contesto, in questo caso, è stata ritenuta un indicatore forte dell’assenza di tale programmazione unitaria per il furto della bicicletta. Inoltre, la Corte ha sottolineato che il ricorso mirava a una rivalutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce che per il riconoscimento del reato continuato, l’analisi non può essere superficiale ma deve scendere nel dettaglio delle singole condotte e dei contesti in cui sono avvenute. Un’azione criminosa occasionale, anche se dello stesso tipo di altre pianificate, non può essere automaticamente ricondotta a un unico disegno criminoso se le circostanze fattuali dimostrano una sua estemporaneità.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza delle sue richieste.
È sufficiente che più reati siano dello stesso tipo (es. furti) per essere considerati un reato continuato?
No. Secondo la Corte, la semplice omogeneità dei reati non è sufficiente. È necessario dimostrare che tutti i crimini facciano parte di un unico e preordinato ‘disegno criminoso’, e la diversità del contesto in cui sono commessi può essere un elemento decisivo per escluderlo.
Cosa si intende per ‘medesimo disegno criminoso’ ai fini del reato continuato?
Si intende un programma delinquenziale unitario, deliberato prima dell’inizio dell’esecuzione del primo reato, che preveda la commissione di una pluralità di crimini come sua attuazione. La sentenza evidenzia che un furto avvenuto in un contesto diverso (condominio) non rientrava nel piano originario che prevedeva furti in supermercati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente (ad esempio, perché manifestamente infondato), quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/01/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta la richiesta di AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sentenze e l’ha rigettata tra questi e il reato oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 23/2/2022, irrevocabile il 7/10/2022;
Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto anche il reato oggetto dell’ultima sentenza, il furto di una bicicletta, farebbe parte del medesimo disegno criminoso già riconosciuto per gli altri reati’ tutti contro il patrimonio, commessi nello stesso contesto e a breve distanza di tempo;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, evidenziando la differenza tra i fatti oggetto delle altre sentenze (furti commessi in danno di esercizi commerciali RAGIONE_SOCIALE) e quello oggetto dell’attuale ricorso (il furto di una bicicletta in un’area condominiale), ha dato conto degli elementi sui quali ha fondato la conclusione nei termini della mancata previsione di tale furto nel programma originariamente ideato e ha mostrato di avere fat:to corretta applicazione dei criteri enucleati dalla pacifica giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024