Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25255 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPEDICATO NOME NOME a COPERTINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di FORLI’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2023 il Tribunale di Forlì, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di evasione giudicati con due diverse sentenze, per fatti commessi il 04/12/2015 evadendo dagli arresti donniciliari e il 08/02/2016 evadendo dal carcere, e tra altre sentenze per le quali la richiesta di riconoscimento della continuazione era stata già rigettata dalla Corte di appello di Lecce con ordinanza emessa in data 29/12/2021.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda già rigettata da altro giudice, ed ha ritenuto insussistenti gli indici rivelatori di un unico disegno criminoso per i due delitti di evasione, in quanto dalle motivazioni delle sentenze di condanna emerge che ogni condotta è stata frutto di una determinazione autonoma e non connessa. In particolare tra le due condotte vi è stato un non breve lasso temporale e una modalità esecutiva molto diversa. Non può confondersi la capacità criminale dell’istante con la minore offensività sottesa al riconoscimento della continuazione, fondato sulla unicità della deliberazione all’illecito.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Il giudice non ha tenuto conto della identità delle due condotte di reato, e del fatto, già riconosciuto dal giudice della cognizione, che l’evasione dagli arresti domiciliari era collegata con la consumazione di una rapina: ciò dimostra che egli ha commesso le evasioni con la medesima finalità di tornare a delinquere, commettendo reati sicuramente già programmati ab origine. Sussistono, quindi, gli indici rivelatori dell’unicità di disegno criminoso, richiesti dalla giurisprudenz di legittimità, e la motivazione del provvedimento impugNOME è, sul punto, meramente apparente, illogica e avulsa dagli elementi concreti che caratterizzano i due delitti in questione. Essi, infatti, sono legati dalla contiguit temporale, illogicamente negata dal giudice stante la distanza di poco più di due mesi, dalla medesimezza della condotta e del bene giuridico tutelato.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è approfondita, logica e non contraddittoria, ed esclude l’applicabilità dell’istituto della continuazione per la mancanza di indicatori di una unicità di disegno criminoso tra i due delitti.
Costituisce un consolidato principio di questa Corte, quello secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo Rv. 270074). Il giudice dell’esecuzione, esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamente evidenziato l’assenza di elementi concreti dai quali dedurre che i due reati siano sorretti da un unico disegno criminoso, e la presenza, al contrario, di elementi che contrastano con l’ipotesi di una loro programmazione unitaria, quali la non contiguità temporale, le diverse modalità esecutive, la presenza di finalità diverse alla base di ciascuna evasione, essendo stata la prima commessa per compiere una rapina, e la seconda solo per tornare in libertà.
Il ricorrente sostiene la sussistenza di idonei indicatori della unicità di programmazione affermando di avere commesso le evasioni con una identica finalità, quella di tornare a delinquere, compiendo reati già programmati, ma di tale comune finalità non vi è traccia, dal momento che solo la prima evasione è stata ritenuta collegata alla consumazione di una rapina, mentre in relazione alla seconda non è stata accertata la contestuale commissione di un delitto contro il patrimonio. Il ricorrente oblitera del tutto, poi, le diverse modalità delle due evasioni, sottolineate dal giudice dell’esecuzione, e la distanza temporale tra loro, sostenendo che esiste contiguità temporale tra i due delitti, mentre la distanza tra loro di oltre due mesi rende legittima, oltre che logica e non contraddittoria, la opposta valutazione contenuta nell’ordinanza impugnata.
Questa Corte ha affermato che, pur non sussistendo una incompatibilità ontologica tra il delitto di evasione e l’istituto della continuazione, l’esistenza d
una unicità di disegno criminoso «mal si concilia in linea di principio con il reato di evasione dal carcere» (Sez. 6, n. 475 del 22/11/1996, dep. 1997, Rv. 207732). Nel caso di specie, in assenza di indicatori specifici, appare scarsamente plausibile l’ipotesi che il ricorrente abbia, già prima di commettere la prima evasione, finalizzata alla consumazione di una rapina, previsto di essere di lì a poche settimane catturato e ristretto in carcere, ed abbia programmato sin da allora una evasione, la cui organizzazione presupponeva la conoscenza delle modalità di detenzione, difficilmente conoscibili dall’esterno. La seconda evasione, per le sue modalità, rende invece maggiormente credibile che si sia trattato di una decisione estemporanea, assunta approfittando di circostanze favorevoli.
Deve infine ribadirsi che «In tema di esecuzione, grava sul condanNOME che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti» (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
Il ricorrente non ha fornito ulteriori elementi da cui desumere l’unicità del disegno criminoso, nonostante la forte diversità delle modalità esecutive e del movente dei due delitti, evidenziate dal giudice dell’esecuzione. E’ quindi corretta la decisione di rigetto dell’istanza, non emergendo alcun elemento che consenta di ritenere che le due evasioni siano frutto di una primigenia e unitaria delibazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente