Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37371 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a FIER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 27 febbraio 2024, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:
emessa dal Tribunale di Milano, in data 22 gennaio 2016, di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., commesso in Legnano il 20 settembre 2011;
emessa dal Tribunale di Milano, in data 10 novembre 2011, di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., accertato in Legnano il 31 ottobre 2011.
Il decidente ha ritenuto non potersi ravvisare il medesimo disegno criminoso tra i descritti reati di evasione, in ragione della mancanza di elementi significativ di una specifica comune preordinazione delle condotte criminose, con l’eccezione dell’identità della norma penale infranta e del medesimo provvedimento cautelare violato.
Pertanto, secondo il Giudice dell’esecuzione, gli illeciti appaiono piuttosto espressione di una pervicace insofferenza del condannato ai dettami normativi, il quale ha ceduto, in due diverse occasioni, all’impulso di violare le prescrizioni imposte.
Avverso la descritta ordinanza, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, NOME COGNOME, deducendo violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Invero, il Giudice dell’esecuzione ha omesso di indicare le ragioni che possano ragionevolmente escludere la riconducibilità a un medesimo disegno criminoso di due episodi di evasione, commessi in un arco temporale ristretto, in violazione del medesimo provvedimento cautelare, sintomatici di un’unica e iniziale spinta criminosa, rappresentata dalla non accettazione dello stato detentivo.
In presenza di tali indici rivelatori, la motivazione fornita dal decidente risul del tutto insufficiente; oscuro, peraltro, appare il riferimento, contenuto ne provvedimento impugnato, circa l’asserita incompatibilità tra l’accoglimento dell’istanza e l’avvenuto riconoscimento della recidiva in sede di cognizione.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è manifestamente infondata e va, quindi, dichiarata inammissibile.
Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell’imputato nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del da progettuale sottostante alle condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, COGNOME, Rv. 243632).
Il Giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo, invece, necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).
L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità d lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413)
L’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793).
La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reat commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).
È stato invero escluso che il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità dei titoli di reato sia sufficiente, trattandosi di indic univoci di attuazione di un programma criminoso unitario in quanto comuni all’abitualità a delinquere, propria di un sistema di vita tendente alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, a delineare i presupposti per la configurabilità del reato continuato (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580; Sez. 7, n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242476).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Ciò premesso, il Giudice dell’esecuzione, nel caso al vaglio, ha ragionevolmente ritenuto che i due episodi di ingiustificato allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare, non siano stati programmati preventivamente, stante l’assenza di qualsivoglia elemento dimostrativo dell’ideazione del secondo illecito, già in occasione dell’evasione avvenuta dieci giorni prima.
D’altronde, l’evasione è un reato che, per sua natura, nasce da circostanze ed esigenze estemporanee e la solq pluralità di comportamenti analoghi, posti in essere dallo stesso soggetto, pur in un arco temporale ridotto e in violazione della medesima misura cautelare, non si presta ad essere sussunta sotto una volizione unitaria.
Peraltro, il ricorrente sovrappone la valutazione dell’unicità del movente, costituito dalla volontà di sottrarsi allo stato detentivo, al vincolo de continuazione.
La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Rv. 264294): in sostanza le finalità comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria.
In definitiva, dunque, pur risultando inconferente il riferimento in ordine all’avvenuto riconoscimento della recidiva, la motivazione fornita dal decidente appare idonea ad escludere l’esistenza di una programmazione unitaria dei reati, non avendo il ricorrente, neppure in questa sede, indicato specifici elementi dimostrativi di un progetto criminoso unitario.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a non escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente