Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41886 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41886 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 18/04/2025 della Corte d’appello di L’aquila udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 aprile 2025, la Corte di appello dell’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza presentata dall’odierno ricorrente, avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra taluni reati. In particolare, tra i reati di un primo gruppo, oggetto delle seguenti sentenze:
1)Sentenza di applicazione della pena del Gip del Tribunale di Pescara del 13.12.2007, irrevocabile il 20.6.2008, di condanna alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Pescara il 20.9.2006;
2)sentenza dell’8.4.2010 del Tribunale di Pescara, irrevocabile il 31.10.2010, di condanna alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 4000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Pescara dal marzo 2006 all’8.6.2006;
3)sentenza del 25.1.2024 della Corte di appello di L’Aquila, irrevocabile il 20.6.2024, di condanna alla pena di anni 6, mesi 3 di reclusione ed euro 28.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Pescara dal gennaio 2006 al febbraio 2007
nonchØ tra i reati del secondo gruppo, oggetto delle seguenti sentenze:
4)sentenza del 20.4.2017 del Tribunale di Pescara, irrevocabile il 1.7.2019, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 cod. pen., commesso in Pescara il 27.10.2014;
5)sentenza del 31.5.2017 della Corte di appello di L’Aquila, irrevocabile il 17.7.2017, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 628 cod. pen., commesso in Pescara il 26.3.2016;
6)sentenza del 9.9.2021 della Corte di appello di L’Aquila, irrevocabile il 28.9,2022, di condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di cui agli artt.
624, 625 cod. pen., commesso in Pescara l’11.11.2015;
7)sentenza del 4.10.2021 della Corte di appello di L’Aquila, irrevocabile il 19.11.2021, di condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 100,00 di muta per il reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., commesso in Pescara il 29.12.2015.
Osservava che l’unicità del disegno criminoso poteva essere riconosciuta quando le violazioni siano riconducibili ad una ideazione unitaria e non siano, invece, solo indicative di un sistema di vita caratterizzato dalla reiterazione di condotte criminose, sicchØ anche l’omogeneità ed identità dei reati non vale a ritenere la sussistenza del vincolo della continuazione; che, fatta eccezione per le sentenze di cui ai punti 1) e 2) già unificate con il vincolo della continuazione in sede esecutiva, le altre sono relative a fattispecie di reato non omogenee, commesse in epoche diverse e distanti, circostanza che, in sØ, osta al riconoscimento del vincolo, costituendo, invece, espressione di scelta di vita criminale; che lo stato di tossicodipendenza non Ł, in sØ, sufficiente, potendo rilevare solo in relazione a reati che siano espressione di tale stato e sempre che sussistano gli altri presupposti ovvero la contiguità cronologica e l’omogeneità tra i fatti criminosi.
Avverso la menzionata ordinanza, della quale chiede l’annullamento, propone ricorso per cassazione l’istante, tramite il proprio difensore, articolando un unico composito motivo di ricorso ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in riferimento agli artt. 666 e 671 cod. proc. pen.
Lamenta che la motivazione della Corte di appello sia apodittica e priva di motivazione, fondandosi su espressioni di stile, prive di riferimento ai casi concreti, essendosi la Corte limitata ad affermare che le tipologie di reato tra le quali si chiede riconoscere la continuazione sono disomogenee e temporalmente distanti, omettendo di considerare gli ulteriori indici individuati dalla giurisprudenza quali l’omogeneità della violazione del bene protetto, la contiguità spazio temporale, le modalità della condotta, le condizioni di tempo e di luogo.
Osserva, con riferimento ai reati del primo gruppo, che trattasi di fattispecie di reato omogenee, in quanto relative a violazioni in materia di stupefacenti, alcune delle quali già ritenute unificate da continuazione interna in sede di cognizione, e che si collocano all’interno del periodo considerato dalla sentenza sub 3). Lamenta che, rispetto a detta allegazione, la Corte di Appello non si Ł pronunciata.
Analoghe censure prospetta con riferimento ai reati del secondo gruppo.
Infine, lamenta la svalutazione dello stato di tossicodipendenza che, a seguito della modifica dell’art. 671 cod. proc. pen., costituisce uno degli elementi rilevanti per ravvisare l’unicità del disegno criminoso.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata in quanto fondata su motivazione che non tiene in adeguata considerazione la condizione del condannato al momento dei fatti (persona tossicodipendente), e, con riferimento a ciascun gruppo, la commissione dei delitti in un arco di tempo particolarmente ristretto e nel medesimo contesto territoriale nonchØ l’omogeneità dei reati commessi, in grado di corroborare la richiesta unificazione delle condotte sotto le insegne della continuazione criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La motivazione resa dal giudice dell’esecuzione non Ł idonea a superare il vaglio di legittimità.
Deve premettersi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione ” in executivis” della disciplina del reato continuato, Ł onere del condannato indicare i reati di cui richiede l’unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici
della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell’esecuzione l’individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso ( Sez. 1, Sentenza n. 28762 del 28/04/2023 Cc., Rv. 284970 – 01).
Si Ł affermato che <>(Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 Cc., Rv. 270074 – 01).
Nel caso in esame, manca, in generale, l’analisi effettiva degli indici sintomatici, avendo la Corte omesso richiami specifici al caso concreto, avendo fatto soltanto un riferimento alla distanza temporale tra le fattispecie criminose e avendo argomentato in ordine all’insufficienza dello stato di tossicodipendenza. Sotto tale profilo, pertanto l’ordinanza si fonda su argomentazioni generiche e, quindi, presenta una motivazione carente.
Deve, aggiungersi, peraltro, che il riferimento alla distanza temporale tra gli episodi criminosi del primo gruppo non prende in considerazione la contiguità temporale di taluni di questi fatti a quelli oggetto di continuazione interna riconosciuta in sede di cognizione. ¨ il caso degli episodi oggetto delle sentenze nn. 1 e 2, la cui data di commissione ricade nell’arco di tempo nel quale sono stati commessi i reati della sentenza di cui al punto 3.
Con riferimento a tale profilo, peraltro, deve sottolinearsi che <> (Sez. 1, Sentenza n. 2867 del 08/11/2023 Cc. (dep. 23/01/2024) Rv. 285809 – 01).
Nel caso oggi esaminato, tale valutazione risulta del tutto omessa, sicchØ, anche sotto tale profilo, la motivazione Ł del tutto carente.
Sotto il profilo della insufficienza dello stato di tossicodipendenza ad individuare un nesso di continuazione, si osserva che, nel caso in esame, il giudice ha omesso di considerare l’incidenza, in concreto, di tale stato sulle specifiche condotte oggetto dell’istanza, finendo con lo svalutarlo del tutto ( Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 03/12/2019 Cc. (dep. 30/01/2020) Rv. 278187 – 01). Il riferimento al carattere non dirimente della tossicodipendenza, in quanto riferito alla sola pulsione a delinquere contenuto nell’ordinanza – con il mero richiamo a un precedente e in affiancamento ad altri fattori (quali la psicopatia e le altre condizioni personali dell’interessato) – si profila parimenti inadeguato per la sua chiara genericità.
Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, perchØ, del tutto libera nelle conclusioni, rivaluti l’istanza alla luce dei principi in precedenza enunciati e colmi le lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di L’Aquila.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.