Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41559 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato Cercola il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 10/05/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli è sta condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 aprile 2023, per i reati di cui agli artt. 74, commi 1,3 e 5, 73 d.P.R. 309/90 (commessi in Napoli dal 2018 con condotta permanente) messi in continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli dell’ 8 febbraio 2022 per giungere ad una pena di anni venti di reclusione, ridotta per la scelta del rito abbreviato ad anni tredici e mesi quattro di reclusione; 2) sentenza della Corte di appello di Salerno del 5 maggio 2023, per i reati di cui agli artt. 74, commi 2 e 3, 73, comma quarto, d.P.R. 309/90 (commessi dall’agosto all’ottobre 2018 in Scafati) con condanna alla pena di anni otto e mesi quattro di reclusione previa riduzione per il rito abbreviato.
Il giudice dell’esecuzione, una volta riconosciuta la sussistenza della continuazione, ha rideterminato la pena in complessivi anni sedici e mesi dieci di reclusione; in particolare, ha individuato carne pena base quella inflitta per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui al capo 1) della sentenza della Corte di appello di Napoli del 21 aprile 2023 (anni venti di reclusione, ridotta ad anni quattordici previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante) aumentata per la continuazione ex art. 81, cpv., cod. pen. con i reati fine indicati ai capi nn. 4), 5), 6), 8), 9), 12) e 13) ad anni diciassette di reclusione aumentata ex art. 671 cod. proc. pen. con i reati di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli dell’ 8 febbraio 2022 ad anni venti di reclusione, aumentata di anni cinque di reclusione per il reato ex art. 74 d.P.R. 309/90 di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno del 5 maggio 2023, aumentata di mesi tre di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma quarto, d.P.R. 309/90 accertato con la medesima sentenza della Corte di appello di Salerno, per giungere alla pena finale di anni venticinque e mesi tre di reclusione da ridurre di un terzo per la scelta del rito abbreviato con il quale si erano svolti i due giudizi e pervenire, in tal modo, alla pena finale di anni sedici e mesi dieci di reclusione.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al profilo del
trattamento sanzionatorio relativo alla continuazione esterna in ordine alla sopra indicata sentenza della Corte di appello di Salerno.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la violazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. in cui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione nel determinare in misura troppo elevata l’aumento in continuazione per i reati accertati dalla Corte di appello di Salerno senza tenere conto che, in tale sede, la pena per il reato associativo era stata fissata in misura prossima al minino edittale (anni dodici di reclusione) aumentata di soli sei mesi per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Napoli nella determinazione della pena in continuazione, senza tenere conto delle argomentazioni svolte nei giudizi di cognizione rispetto al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi tra loro) è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Deve, anzitutto, ricordarsi il condivisibile principio in base al quale il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 268735 – 01).
Ciò posto la ordinanza impugnata non è censurabile sul punto avendo il giudice dell’esecuzione determinato la pena in continuazione, con riferimento ai accertati con la sopra indicata sentenza della Corte di appello di Salerno, in misura sensibilmente inferiore rispetto a quanto stabilito in sede di cognizione.
3.1. Inoltre la Corte di appello di Napoli ha spiegato, senza incorrere in vizi logici, le ragioni per le quali ha fissato in anni cinque la pena in continuazione per il reato associativo dando rilievo alla pervicacia dimostrata dall’odierno ricorrente nello svolgere l’attività di commercio dello stupefacente anche in un territorio differente rispetto a quello di residenza. Ne consegue che il condannato, pur lamentando la violazione di legge, in realtà vorrebbe pervenire ad una non consentita (in questa sede) differente valutazione degli elementi processuali
rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice ‘a quo’ per la determinazione della pena in continuazione.
3.2. Da ultimo va aggiunto che risulta irrilevante quanto eventualmente stabilito per altri condannati atteso che l’oggetto del presente giudizio riguarda unicamente NOME COGNOME ed il provvedimento emesso nei suoi confronti.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.