Reato Continuato in Esecuzione: i Limiti del Giudice nel Calcolo della Pena
La corretta determinazione della pena nel caso di reato continuato in esecuzione è un tema di cruciale importanza nel diritto penale, poiché tocca i principi di legalità e certezza del diritto. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 24775/2024) ha riaffermato un paletto fondamentale: il giudice dell’esecuzione non può inasprire gli aumenti di pena per i reati-satellite oltre la misura già decisa dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile. Analizziamo questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un condannato avverso un’ordinanza della Corte di Appello di Ancona, in qualità di giudice dell’esecuzione. L’interessato aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di due diverse sentenze definitive. La Corte d’Appello accoglieva la richiesta ma, nel ricalcolare la pena complessiva, commetteva un errore secondo la difesa.
In particolare, per uno dei reati-satellite (una detenzione di 102 grammi di cocaina), che nella sentenza di cognizione originaria aveva comportato un aumento di pena di 6 mesi (ridotti a 4 per il rito abbreviato), il giudice dell’esecuzione applicava un nuovo e ben più gravoso aumento, pari a due anni e dieci mesi. Il ricorrente ha quindi adito la Corte di Cassazione, lamentando la palese violazione dell’art. 81 del codice penale.
La Decisione della Corte sul Reato Continuato in Esecuzione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando gli atti alla Corte di Appello di Ancona per un nuovo giudizio sul punto. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio di diritto consolidato, già espresso dalle Sezioni Unite con la celebre sentenza “Nocerino” (n. 6296/2016).
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel principio secondo cui il giudice dell’esecuzione, pur avendo il potere di riconoscere la continuazione e rideterminare la pena complessiva, non può travalicare i limiti imposti dal giudicato di cognizione. Nello specifico, la quantificazione degli aumenti di pena per i reati-satellite, una volta fissata con sentenza irrevocabile, non può essere modificata in peggio (reformatio in peius) in sede esecutiva.
La Corte ha evidenziato che l’operato del giudice dell’esecuzione deve rispettare le valutazioni già compiute in sede di cognizione sulla gravità dei singoli reati. Aumentare la pena per un reato-satellite oltre la misura originaria costituisce un’erronea applicazione della legge. Inoltre, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non aveva nemmeno fornito una motivazione adeguata per giustificare una così marcata differenza di trattamento sanzionatorio tra gli episodi delittuosi riuniti in continuazione.
Conclusioni
Questa sentenza rafforza un importante baluardo a tutela del condannato. La fase esecutiva serve a dare attuazione a una pena già definita, non a rimetterla in discussione aggravandola. Stabilire che gli aumenti di pena per i reati-satellite non possono superare quelli cristallizzati nel giudicato di cognizione garantisce certezza del diritto e impedisce che l’istituto del reato continuato in esecuzione, concepito come un beneficio, si trasformi in uno strumento di inasprimento sanzionatorio non previsto dalla legge. La decisione impone ai giudici dell’esecuzione un rigoroso rispetto dei giudicati, limitando la loro discrezionalità nel ricalcolo della pena a una corretta applicazione matematica e giuridica dei principi consolidati.
Quando si applica il reato continuato in fase esecutiva, il giudice può aumentare la pena per un reato-satellite più di quanto stabilito nella sentenza originale?
No. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.
Qual è il principio di diritto fondamentale che guida questa decisione?
Il principio fondamentale è che il giudicato formatosi in sede di cognizione pone un limite invalicabile al potere del giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo non può modificare in peggio (divieto di “reformatio in pejus”) le valutazioni sulla gravità dei singoli reati già compiute e tradotte in una specifica quantificazione della pena con sentenza definitiva.
Cosa accade se il giudice dell’esecuzione non rispetta questo limite?
Se il giudice dell’esecuzione applica un aumento di pena superiore a quello stabilito nella sentenza irrevocabile, la sua ordinanza è viziata da erronea applicazione della legge. Di conseguenza, tale provvedimento può essere impugnato e, come avvenuto nel caso di specie, la Corte di Cassazione lo annulla con rinvio, affinché un nuovo giudice determini la pena nel rispetto dei limiti imposti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24775 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 028YNIO) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/se p ife le conclusioni del PG GLYPH TL3 A AJLAAA…0 GLYPH c.a.0 c CA.)
roc GLYPH
‘
CC-0
te
–NOME
.t-c-T
ce4
)-tx”
uct)1.4.Q
/
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 25 settembre 2023 la Corte di Appello di Ancona – quale giudice della esecuzione – ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio in più decisioni irrevoc già oggetto di continuazione interna ai singoli giudicati, introdotta da COGNOME.
1.1 GLYPH Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte di Appello, in sintesi, mantiene le determinazioni di pena (ivi compresi gl aumenti per la già riconosciuta continuazione) come operate nella seconda sentenza definitiva (che riguarda sette episodi delittuosi detenzione di sostanza stupefacente), individuando in tale ambito i reato più grave. Quanto alla prima sentenza (che aveva dato lugo ad una pena di anni tre di reclusione, si osserva che uno dei capi imputazione è in parte sovrapponibile a un capo della seconda sentenza (possesso di grammi 461 di cocaina) e dunque residuano solo due episodi (per 102 grammi di cocaina e 6 kg di marijuana) che danno luogo ad un ulteriore aumento (già ridotto per il rito) di due anni reclusione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui s deduce erronea applicazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. Fermo restando il parziale assorbimento, la difesa contesta la entità de incrementi di pena correlati alla decisione del 7 febbraio 2022. Ciò perché il capo di imputazione relativo alla residua detenzione di cocain per 102 grammi, in detta sentenza era già reato-stellite, cui era s assegnata una pena (in aumento) pari a mesi 6, ridotti a 4 per il rito. Nella nuova determinazione a tale ‘segmento’ viene correlata una pena sempre in aumento per continuazione – pari ad anni due e mesi dieci, in palese violazione dei contenuti della disposizione di legge di cui all’ar cod.pen. .
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va evidenziato, quanto alla doglianza difensiva – che per costa orientamento interpretativo – nella ipotesi in cui vi sia stato il riconosciment continuazione già in sede di cognizione, cui si aggiungono altri reati in esecutiva – il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del continuato ex art. 671 cod,proc.pen., non può quantificare gli aumenti di pena i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizi la sentenza irrevocabile di condanna (v. per tutte Sez. U n. 6296 del 24.11.20 dep. 2017, Nocerino, rv 268735).
3.2 A tale principio di diritto non si è uniformato il giudice della esecuzione, peraltro – non ha espressamente motivato circa la evidente diversità tra il ‘va degli episodi delittuosi già riuniti in continuazione con la seconda sentenza incremento di pena pari a mesi due di reclusione per ogni episodio) e quel oggetto di contestazione difensiva (incremento superiore a due anni). Va pertan sollecitato un nuovo esame del punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Ancona.
Così deciso in data 8 marzo 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente