Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21014 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Novara;
avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell’ esecuzione, del 28/09/2023;
nell’ ambito del procedimento relativo a:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
I(
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria del difensore AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, comunque, il rigetto dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di NOME COGNOME diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli era stato condannato con le seguenti pronunce irrevocabili, suddivise in tre gruppi: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017; 2) sentenza della Corte cli appello di Napoli del 10 ottobre 2017; 3) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 aprile 1991; 4) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 22 gennaio 1991.
Per la precisione il giudice dell’esecuzione ha provveduto ne seguenti termini;
ha applicato la disciplina della continuazione tra i reati accertati con: a) la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017, con condanna alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. accertato fino al 2010; b) la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre 2017 con condanna alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui agli artt.56,629 cod. pen., determinando quale pena complessiva quella di anni dodici e mesi sei di reclusione (fissando, quindi, in anni uno di reclusione l’aumento per la continuazione della sentenza sub b);
ha applicato la disciplina della continuazione tra i reati accertati con: 1) la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017, con condanna alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. accertato fino al 2010;2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 aprile 1991, con condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e lire 1.600.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110,10,12,14 1.497/74, determinando quale pena complessiva quella di anni tredici di reclusione (fissando, quindi, in anni uno e mesi sei di reclusione l’aumento per la continuazione sub 2);
– ha applicato la disciplina della continuazione tra i reati accertati con: 1) sentenza n.138/91 pronunciata il 22 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per i reati di cui agli artt. 624, 625 n.2 cod. pen., 12, 14 1.497/74, 231.110/75, 648 cod. pen., commessi il 20 dicembre 1990; 2) sentenza
n.520/91 pronunciata il 9 aprile 1991 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per i reati di cui agli artt.110 cod. pen., 10,12, 14 1.497/74 commessi in data 4 febbraio 1991, determinando quale pena complessiva quella di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.032,914 di multa.
Avverso la predetta ordinanza il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Novara ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.:173 disp. att. c proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erroneità del calcolo dell’aumento della pena a titolo di continuazione con riferimento alla individuazione del reato più grave e della pena base, nonché per violazione del principio del ‘ne bis in idem’.
2.2. In particolare, osserva che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente individuato la pena base poiché ha individuato come più grave quella di anni undici e mesi sei di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017 (in realtà relativa alla pena in continuazione delle due sentenze sub 7 e 9 del provvedimento di cumulo in esecuzione) peraltro già rideterminata dalla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione con ordinanza del 5 aprile 2022, ed ha poi apportato un aumento di un anno per la continuazione con riferimento alla sentenza sub 8 (sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre 2017) il cui capo M) riguardava il reato più grave, dato che per esso era stata irrogata la pena di anni otto di reclusione ed euro 1.600 di multa. Analogo errore circa la individuazione del reato più grave sarebbe poi avvenuto rispetto al riconoscimento della continuazione tra la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017 e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 aprile 1991.
2.3. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il giudice dell’esecuzione non poteva comunque provvedere sulla istanza del condannato poiché su analoghe richieste (relative ad alcune delle sentenze sopra indicate) si era già pronunciata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanze del 5 aprile 2022 e del 21 dicembre 2022 e che, pertanto, vi sarebbe una violazione del principio del ne bis in idem.
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ha avanzato richiesta di discussione che è stata respinta, con provvedimento del 17 gennaio 2024, trattandosi di procedimento da trattarsi in camera di consiglio ai sensi dell’art.611 del codice di rito, che non prevede la presenza delle parti; egli ha depositato articolata memoria difensiva con la quale ha dedotto l’inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO della Repubblica per carenza di interesse e per carenza di autosufficienza in ragione della mancata produzione dell’ordinanza del 22 novembre 2022 e della mancata comparazione tra l’istanza già accolta e quella per la quale è stato emesso il provvedimento impugnato.
Infine, rispetto al terzo gruppo di reati, il difensore del condannato osserva che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza impugnata, ha ratificato l’accordo tra le parti ex art.188 disp. att. cod. proc. pen. con la conseguente carenza di interesse all’impugnazione da parte dell’organo dell’esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente vanno disattese le eccezioni sollevate con la memoria difensiva; in particolare, il ricorso è sufficientemente specifico avendo indicato in modo adeguato le ragioni per le quali ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza con particolare riferimento alla individuazione del reato più grave ed alla violazione del ne bis idem.
2.1. Sussiste poi l’interesse all’impugnazione atteso che il provvedimento impugnato è stato emesso a seguito di richiesta del condannato e non già del Pubblico ministero con la conseguente inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla difesa che riguarda, invece, la diversa ipotesi in cui sia stato l’organo dell’esecuzione ad avanzare la richiesta (Sez. 3, Sentenza n. 33401 del 06/06/2018, Rv. 273914 – 01); risulta poi irrilevante la deduzione relativa alla avvenuta ratifica – da parte del giudice dell’esecuzione – dell’ accordo tra le parti ai sensi dell’art.188 disp. att. cod. proc. pen., poiché in forza de principio generale di cui all’art.570 del codice di rito il Pubblico ministero può impugnare quali che siano state le conclusioni rassegnate dall’organo dell’esecuzione in udienza.
2.2. Con riferimento alla mancata comparazione delle due istanze si osserva che nella memoria non sono stati dedotti in modo specifico i profili di novità della seconda richiesta al giudice dell’esecuzione, di talché tale eccezione è generica.
Ciò posto deve evidenziarsi che l’ordinanza impugnata ha effettivamente violato il ne bis in idem rispetto alla richiesta di continuazione tra i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 ottobre 2017 e quella emessa dalla stessa Corte territoriale in data 15 giugno 2017, nonché in ordine a quella relativa alle due sentenze di applicazione della pena pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 9 aprile 1991 ed il 22 gennaio 1991. Infatti, come documentato dal ricorrente, su analoghe richieste sono già intervenute ordinanze della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 5 aprile 2022 e del 22 novembre 2022, di talché le istanze del condannato andavano TARGA_VEICOLO dichiarate inammissibili in quanto meramente ripropositive.
Quanto poi alla continuazione riconosciuta tra la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 giugno 2017 e quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 aprile 1991, deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui il giudice dell’esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell’individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto GLYPH una GLYPH diminuzione GLYPH delle GLYPH pene GLYPH irrogate GLYPH per GLYPH i reati satellite (Sez. 1, Sentenza n.38331 del 05/06/2014, Rv. 260903 – 01).
Ciò posto si rileva che il giudice dell’esecuzione ha erroneamente fissato come pena base quella di anni undici e mesi sei di reclusione di cui alla prima condanna che riguardava in realtà due reati (art. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/90), senza procedere allo scorporo per individuare quella inflitta per il reato considerato più grave dal giudice della cognizione.
Pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara, in funzione di giudice
dell’esecuzione e diversa persona fisica (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 183 del 2013), che tenga conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Novara.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2024.