Reato Continuato: quando l’unicità del disegno criminoso non sussiste
L’istituto del reato continuato rappresenta un caposaldo del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, i confini di questa figura giuridica non sono sempre netti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali su quando diversi episodi delittuosi non possano essere unificati, delineando la differenza tra un piano prestabilito e una generica inclinazione a delinquere.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un condannato avverso un’ordinanza del Tribunale, in funzione di Giudice dell’esecuzione. L’interessato chiedeva che diverse condotte delittuose a suo carico venissero unificate sotto il vincolo della continuazione. A suo avviso, il giudice di merito aveva trascurato gli elementi che dimostravano l’esistenza di un unico disegno criminoso alla base dei vari reati commessi. Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto la richiesta, ritenendo che i reati non fossero frutto di una programmazione unitaria, ma piuttosto l’espressione di una generale tendenza a commettere illeciti di una certa tipologia.
Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione della Cassazione sul reato continuato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la valutazione del Tribunale. I giudici di legittimità hanno ritenuto che le censure mosse dal ricorrente fossero semplici doglianze di fatto, non idonee a scalfire la coerenza logico-giuridica della decisione impugnata. La Corte ha ribadito che il provvedimento del Giudice dell’esecuzione era correttamente motivato e privo dei vizi denunciati.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha sposato l’argomentazione del Tribunale, sottolineando come diversi elementi concreti ostassero al riconoscimento del reato continuato. In particolare, sono stati evidenziati i seguenti aspetti:
1. Diversità dei concorrenti: I reati erano stati commessi in concorso con soggetti diversi, un fattore che indebolisce l’idea di un piano unitario e prestabilito.
2. Pluralità di oggetti materiali e persone offese: Le condotte criminose avevano colpito beni e vittime differenti, suggerendo una natura episodica e occasionale piuttosto che programmata.
3. Differente ambito territoriale: I delitti erano stati perpetrati in luoghi diversi, un altro indice della mancanza di un’unica strategia criminale.
Secondo la Cassazione, la combinazione di questi elementi non delinea un unico disegno criminoso, ma rivela piuttosto una “generica propensione del condannato verso la commissione di una specifica tipologia delittuosa”. In altre parole, non si trattava di eseguire un piano concepito in anticipo, ma di cogliere singole occasioni per delinquere, manifestando un’abitudine al crimine.
Le conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: per l’applicazione del reato continuato non è sufficiente che i reati siano della stessa specie o che vi sia una generica inclinazione a delinquere. È indispensabile dimostrare l’esistenza di un’unica e preventiva ideazione che leghi tutti gli episodi. La varietà di complici, vittime e luoghi di commissione rappresenta un forte indicatore contrario a tale unificazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della correttezza della decisione di merito.
Quando può essere escluso il reato continuato?
Il reato continuato può essere escluso quando i diversi episodi criminali non sono riconducibili a un unico e preventivo disegno criminoso, ma appaiono piuttosto come manifestazioni di una generica propensione a delinquere.
Cosa indica una ‘generica propensione’ al crimine invece di un unico disegno criminoso?
Secondo la Corte, elementi come la commissione dei reati con complici diversi, la presenza di differenti vittime e oggetti materiali, e la perpetrazione dei fatti in ambiti territoriali distinti sono indici che, nel loro insieme, caratterizzano una generica propensione al crimine piuttosto che un piano unitario.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31743 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARTINICO il DATA_NASCITA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso presentato da NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO (impugnazione nella quale si lamenta che l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso, a fondamento delle condotte delittuose poste in essere) siano inammissibili, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto, che denunciano difetti di contraddittorietà o di manifesta illogicità che sono, al contrario, assenti nell’impugnato provvedimento;
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili critici già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico dal Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice dell’esecuzione, nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i reati in esame non possano essere considerati frutto di preventiva ideazione unitaria, bensì espressione di una generica propensione del condannato verso la commissione di una specifica tipologia delittuosa; ciò soprattutto a causa del fatto che i reati suddetti, dei quali si auspica l’unificazione sotto il vincolo della continuazione, sono caratterizzati dall’esser stati commessi in concorso con soggetti diversi, oltre che connotati dal fatto di aver avuto differenti oggetti materiali e persone offese e, infine, dall’esser stati perpetrati in differenti ambiti territoriali;
Ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 giugno 2024
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Il Consigliere estensor