Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39579 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili entrambi i ricorsi.
udito il difensore AVV_NOTAIO COGNOME in sostituzione dell’AVV_NOTAIO la quale si è riportata a motivi del ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 5 aprile 2024, in parziale rif della pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli datata 20-10-2023, rideterminava la pe inflitta ad COGNOME NOME in anni 2 di reclusione ed C 667,00 di multa, con la già conc circostanza attenuante di cui all’art. 416 bis1 comma terzo cod.pen., ed, in accoglime dell’appello del RM., esclusa la continuazione esterna già riconosciuta in primo gra rideterminava la pena inflitta ad COGNOME NOME in anni 4 di reclusione ed C 2.000,00 multa, in quanto ritenuti entrambi colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata metodo e dalla agevolazione mafiosa.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli l’AVV_NOTAIO per l’COGNOME deduceva con unico motivo violazione dell’art. 606 le cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.1 L’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’COGNOME, deduceva, con distinti riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
nullità della sentenza impugnata per essere stata ritenuta l’ammissibilità de pubblico ministero con il quale si era chiesta l’esclusione della continuazione c. deduceva, in particolare, che avendo il P.M. proposto ricorso avverso sentenza di emessa a seguito di rito abbreviato, unico mezzo di impugnazione esperibile, poi co appello a seguito dell’impugnazione dell’imputato, lo stesso doveva ritenersi inamm essere stato fondato esclusivamente su elementi di fatto quanto al riconoscim continuazione tra i fatti giudicati nel procedimento e quelli oggetto della sentenza G.U.P. di Napoli del 28 maggio 2019, essendosi fatto riferimento esclusivamente ad cronologico senza l’indicazione dello specifico vizio di motivazione;
nullità della sentenza per omessa od apparente motivazione quanto alla esclus continuazione esterna, essendo stato valorizzato quale elemento decisivo il temporale intercorso tra i due distinti episodi criminosi (anni 3 e mesi 5), do tenersi conto dello stato di detenzione tra i distinti fatti che aveva raffo dell’COGNOME di riprendere immediatamente le attività delittuose in favore del clan una volta rimesso in libertà; posto, infatti, che l’unicità del disegno criminoso va elemento unificante le diverse attività delittuose, il periodo di detenzione doveva quale mera sospensione delle stesse e non anche interruzione della messa a dis come dimostrato dalla circostanza che subito dopo la scarcerazione il ricorrente ri attività quale emissario del clan.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo del ricorso COGNOME è manifestamente infondato e deve, pe essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto alla doglianza in punto omessa concessione delle att generiche va ricordato come secondo il costante orientamento di questa Corte di leg sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè co contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di un apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003 Ud. (dep. 23/02/2004 ) Rv. 229768 – 01). Nel caso d alcun vizio si rileva nella impugnata sentenza che, con le specifiche osservazi pagina 7, ha fatto riferimento a plurimi aspetti del fatto e della personalità val
di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. Non sussiste pertanto né la violazione denunciato vizio di motivazione.
2. Quanto al ricorso COGNOME, deve in primo luogo essere escluso che l’impugn proposta originariamente dal pubblico ministero avverso la sentenza di condanna in ab emessa in primo grado fosse inammissibile essendo fondata su mere circostanze di pubblico ministero, nell’esposizione del primo motivo, aveva fatto riferimento esplic erronea applicazione della disciplina dettata dal capoverso dell’art. 81 cod. espressamente invocando una violazione della normativa applicabile, che al d motivazione sotto i profili della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativo del primo giudice in punto riconoscimento della c.d. continuazione e fondamento di tale doglianza l’organo dell’accusa aveva rappresentato che l deliberazione delle distinte richieste estorsive doveva essere esclusa sulla base elementi:
la rilevante distanza temporale tra i due episodi (anni 3 e mesi 5);
lo stato di detenzione patito dall’COGNOME tra il primo fatto ed il secondo oggett procedimento.
Ne deriva pertanto affermare che l’erronea applicazione dell’istituto della con risultava eccepita in relazione a plurime circostanze di fatto costituenti no dell’impugnazione bensì il presupposto della doglianza che deduceva una precisa viol legge in relazione alla insussistenza dei presupposti di cui all’art. 81 cpv cod.pen..
2.1 Anche il secondo motivo non è fondato; in tema di riconoscimento ov esclusione del vincolo della continuazione costituisce affermazione costante dell legittimità quella secondo cui la unicità del disegno criminoso richiesto per la confi reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la re determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 03/ Cc. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 258862 – 01). Anche le Sezioni Unite sono intervenute s affermando come il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di es non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della s di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successi comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 270074 – 01). Alla luce dei predetti principi può pertanto affermarsi che l’i continuazione deve essere riconosciuto soltanto quando sulla base di specifici par
cui quello temporale assume certamente rilievo primario, risulti possibile ricostruire c momento della consumazione del primo fatto l’esecuzione di quelli successivi sia già sta programmata; ne consegue che per affermare la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso non basta rilevare l’assunzione del medesimo ruolo di esattore della richiesta estorsiva conto di un clan camorristico, dovendo sussistere invece elementi specifici per stabilire ch momento della prima attività estorsiva la seconda fosse già stata non genericamente programmata bensì precisamente ideata e stabilita. Così che in tema di estorsione in danno di attività commerciali ed economiche per riconoscere l’istituto dell’unicità del disegno crimi non è sufficiente che sia stata programmata l’esecuzione indeterminata di attività estors mediante le richieste di “pizzo” a diversi operatori ovvero che il reo abbia assunto sempr medesimo ruolo nell’ambito delle dinamiche criminali mafiose, essendo necessario che al momento della prima richiesta sussistano elementi per stabilire che la successiva nei confron di un determinato operatore fosse già stata deliberata e programmata.
L’applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame ha portato correttamente giudice di appello ad escludere la continuazione c.d. esterna applicata in primo grado poiché è ritenuto non sussistere elementi specifici per affermare che al momento della consumazione dei primi fatti per i quali ha riportato condanna, l’COGNOME avesse già programmato l’esecuzio futura dell’estorsione ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE NOME, attuata 3 anni e 5 mesi dopo. E invero sebbene un dato temporale così rilevante non può ex se portare ad escludere l’unicità del disegno criminoso, certamente però, più ampio è lo stesso, maggiore deve essere la capacità dimostrativa della sussistenza della precisa programmazione anche del secondo fatto al momento della commissione del primo, dimostrazione nel caso di specie assente.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di co emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 1 ottobre 2024