Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33982 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nata a Cerignola (FG) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia del 13.12.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 13.12.2023, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, formulata nell’interesse dell’imputata, di applicazione della disciplina della continuazione ai reati per i quali la NOME era stata condannata con tre distinte sentenze irrevocabili.
Il Tribunale, in particolare, pur considerando la omogeneità dei fatti delittuosi (spendite di banconote false) oggetto delle condanne precedenti, non riteneva ravvisabile un unico disegno criminoso, a cagione del fatto che i reati
erano stati commessi in un arco temporale di quattro anni. Disattendeva, pertanto, la richiesta, anche in considerazione della circostanza che alla NOME fosse stata contestata la recidiva specifica ed infraquinquennale.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputata, articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606 lett. b), c) ed e cod. proc. pen.
Denuncia, innanzitutto, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice dell’esecuzione dapprima ha dato atto della omogeneità delle violazioni, indice di un’unica deliberazione di massima, e poi ha invece affermato che l’arco temporale in cui sono state commesse osta al riconoscimento della continuazione, peraltro ritenendo erroneamente che quel periodo fosse pari a quattro anni.
Lamenta, in ogni caso, che l’ordinanza abbia valorizzato in senso sfavorevole all’imputata un unico elemento contrario e non abbia motivato circa la eventuale possibilità di riconoscere la continuazione almeno tra i fatti per i quali la NOME era stata condannata con le prime due sentenze oggetto della richiesta, attinenti a reati commessi a distanza di nove mesi gli uni dagli altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione ha fondato il diniego dell’applicazione della disciplina del reato continuato su un dato errato dal punto di vista fattuale, e cioè che i reati di spendita di banconote false per i quali la NOME era stata condannata con tre sentenze irrevocabili fossero stati commessi «in un arco temporale di ben 4 anni».
In realtà, i reati in questione, come risulta in apertura dello stesso provvedimento impugnato nella parte in cui riassume il contenuto dell’istanza difensiva (oltre che dal certificato del casellario giudiziale), sono stati commessi in un arco temporale compreso tra il 17.7.2015 e il 4.5.2017.
Pertanto, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione è affetta da un vizio di motivazione conseguente ad un vizio relativo ad una informazione – le date di commissione dei reati – da considerarsi certamente rilevante ai fini della valutazione richiesta dall’art. 671 cod. proc. pen.
Infatti, il tribunale, pur riconoscendo che all’origine delle violazio omogenee vi fosse un’unica deliberazione di massima, ha escluso, tuttavia, che le condotte reiterate siano state poste in essere dall’imputata in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso, proprio sulla base della inesatta indicazione della loro commissione lungo l’arco di quattro anni, laddove invece i reati risultano commessi in un intervallo temporale di poco meno di un anno e dieci mesi.
Peraltro, è da ritenersi che l’altro motivo individuato dal provvedimento a sostegno del rigetto dell’istanza, e cioè il fatto che alla NOME fosse stat contestata la recidiva specifica e infraquinquennale, non sia stato accompagnato dalla spiegazione del rilievo ostativo della detta recidiva qualificata e rimanga comunque estraneo alla valutazione demandata in sede di applicazione della disciplina della continuazione nella fase esecutiva.
Il problema della compatibilità della recidiva con la continuazione, infatti, si è generalmente posto con riferimento ad una diversa questione, e cioè se possa valere l’affermazione della recidiva reiterata per reati precedentemente giudicati con distinte sentenze che siano poi stati unificati sotto il vincol continuazione.
Qui, basti ricordare che non sussiste incompatibilità tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera “fictio iuris” a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3, n. 54182 del 12/9/2018, Pettenon, Rv. 275296 – 01).
A maggior ragione, pertanto, si impone che il giudice dell’esecuzione verifichi nuovamente l’indice della contiguità temporale tra i reati su cui ha fondato in modo determinante il rigetto dell’istanza di NOME.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata d ve , essere annullata con rinvio .’ GLYPH Co tlez) .I 4 , i O eg GLYPH U.L,OZ. r,2> 1l/ 4:t3 nge toll i al Tribunale di Foggia perc GLYPH riva uti, tra gli elementi da cui eventualmente desumere l’ideazione unitaria dei reati, quello dell’arco temporale in cui sono stati commessi, alla luce del fatto che tale arco temporale è in realtà non poco inferiore a quello preso concretamente in considerazione in occasione del precedente rigetto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.
Così deciso il 10.5.2024