Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10916 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Catania:
ha dichiarato inammissibile la richiesta di declaratoria di ne bis in idem, avanzata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen. in relazione a sentenza di condanna emessa in data 6 luglio 2020, irrevocabile in data 8 marzo 2022;
ha dichiarato, a mente dell’art. 671 cod. proc. pen., le violazioni giudic da questa pronuncia e quelle oggetto della sentenza della Corte di assise di appel di Catania, in data 16.12.2020, irrevocabile in data il 21 dicembre 2021, unifica sotto il vincolo della continuazione.
Ricorre NOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO articolando tre motivi.
2.1. Con il primo chiede l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto emesso da giudice incompetente in violazione dei commi 3 e 4 dell’art. 665 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, la Prima sezione penale della Corte di appello di Catani si è arrogata la competenza a decidere sul presupposto erroneo che il Giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima – la pronuncia emessa dalla Terza sezione penale in data 6 luglio 2020 – e che ha determinato, ai se dell’art. 665, comma 3, cod. proc. pen., la competenza per la fase esecutiva seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, aves perso la cognizione. In realtà, l’annullamento non aveva riguardato i reati erano interessati alla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. – per i quali, al mo della presentazione dell’istanza, era già intervenuto il giudicato – bensì diversa violazione ancora sub iudice.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione ed erronea interpretazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen.
La Corte distrettuale ha ritenuto di non poter esaminare la richiesta declaratoria di ne bis in idem perché già valutata nel giudizio di cognizione. La valutazione non è corretta perché in quest’ultima sede il rigetto era stato fon sul mero dato temporale, senza valutare tutti gli ulteriori elementi che depongon per l’unitarietà sostanziale della vicenda associativa.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all’art. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell pena per il reato continuato senza osservare i principi di proporzionali ragionevolezza di cui agli art. 3 e 27 della Costituzione.
Lamenta che l’ordinanza impugnata, oltre ad applicare l’aumento, pari a 6 mesi di reclusione, per il reato di cui al capo 10) della sentenza in data 6 l 2020 per il quale, a seguito dell’annullamento con rinvio, è intervenuta senten di assoluzione, ha rideterminato per il reato di cui al capo 6) della sentenza c da ultimo un aumento pari a 2 anni e 3 mesi di reclusione, del tutto sproporziona sia rispetto agli aumenti per gli altri reati satellite della stessa natura e gr rispetto alle pene inflitte agli imputati del procedimento definito con la sentenz data 16.12.2020. Altrettanto sproporzionato risulta l’aumento per il reato di cu capo d) della sentenza in data 6.7.2020 se posto a raffronto con quello inflitto la medesima violazione al coimputato NOME COGNOME in esito ad incidente di esecuzione promosso ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, relativo alla competenza, è manifestamente infondato.
Va, in premessa, ricordato che la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice del rinvio è attributiva d competenza in favore di questi vincola solo quest’ultimo. È altrettanto pacifico c l’assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell’uffi salvo il possibile rilievo disciplinare, può incidere sulla costituzione e condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all’art. 33, co primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizio amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell’ordinamento giudiziario, per la violazione di norme qua quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in c dirigenti degli uffici e l’obbligo di motivazione dei provvedimenti (da ultimo Sez. n. 21052 del 24/06/2020, COGNOME, Rv. 279557 – 01 e Sez. 4, n. 35585 de 12/05/2017, COGNOME, Rv. 270775 – 01, proprio in materia di assegnazione del processo ad una sezione della Corte di appello diversa da quella tabellarmente competente).
Tanto posto, non vi è dubbio che l’ordinanza impugnata è stata emessa dal giudice dell’esecuzione competente ai sensi dell’art. 665, commi 3 e 4, cod. pro pen. ovvero la Corte d’appello di Catania. Non rileva la prospettata violazione del regole tabellari sulla distribuzione degli affari tra le diverse sezioni dell’ giudiziario, peraltro nemmeno adeguatamente specificata.
Il secondo motivo, relativo al divieto di ne bis in idem, è anch’esso manifestamente infondato.
La Corte ‘ distrettuale GLYPH ha fatto corretta applicazione GLYPH del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimit secondo cui la questione del “ne bis in idem” di cui all’art. 669 cod. proc. pen., ovvero della pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa person non può essere nuovamente proposta in fase esecutiva qualora sia stata prospettata e risolta negativamente in via principale nell’ambito del giudizio cognizione. (Sez. 1, n. 43708 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 241567 – 01). Solo se il giudice della cognizione abbia escluso incidentalmente l’identità del f oggetto di giudizio rispetto a quello già giudicato con precedente sentenza, questione può essere riproposta in sede esecutiva in quanto la predetta esclusion non assume efficacia formale di giudicato e la sede esecutiva diventa la sed specifica prevista dall’ordinamento nella quale questione va propriamente affrontata e risolta (da ultimo Sez. 3, n. 17197 del 10/03/2016, COGNOME, R 266582 – 01; Sez. 1, n. 10426 del 02/02/2005, Boheim, Rv. 231601 – 01).
Come correttamente osservato dal Giudice dell’esecuzione, nel caso in esame la questione relativa all’operatività del divieto di ne bis in idem era stata
esaminata, in via principale, in sede di cognizione, su specifica ed artico eccezione difensiva, non solo nei giudizi di merito ma anche nel giudizio d legittimità, con conseguente preclusione nella fase esecutiva derivante dal consumazione del relativo potere.
Il terzo motivo, relativo alla misura della pena per il riconosciuto re continuato, propone una censura fondata ed assorbente.
Risulta dal contento stesso dell’ordinanza impugnata (primo e penultimo foglio), oltre che dagli atti di causa, che nel calcolo della pena unica del continuato è stato applicato un aumento, pari a 6 mesi di reclusione, per il re satellite di cui al capo 10) della sentenza in data 6 luglio 2020. Tale violaz tuttavia, non doveva essere considerata perché, a seguito dell’annullamento co rinvio da parte ella Corte di cassazione, è stata oggetto di sentenza di assoluzi
Trattandosi di errore potenzialmente in grado di incidere sugli aumenti inflitti per gli ulteriori reati satellite si impone l’annullamento dell’or impugnata su questo specifico punto con rinvio al giudice dell’esecuzione perché provveda a nuova determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio del riconosciuto reato continuato, emendando, nell’assoluta libertà delle propr valutazioni di merito, il rilevato errore.
Il giudizio di rinvio si dovrà svolgere in diversa composizione, in osservanz di quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con sentenza in data 3 luglio 2013, n. 183, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 6 comma 1, lettera a), cod. proc. pen. , nella parte in cui non prevedono che n possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso, in Roma il 17 gennaio 2024.