Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6247 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6247 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOMENOMEXXX
avverso l’ordinanza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di Alessandria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Alessandria, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME (alias NOMENOMEXXXXXXX) di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Tribunale di Milano il 31/10/2007, furto commesso a Milano il 25/10/2007; Tribunale di Monza il 19/1/2010, reati 337 cod. pen. e 14, comma 5-ter, d.lgs 289 del 1998, commessi a Cologno Monzese il 4/1/2010; Gip Tribunale di Bergamo il 1°/7/2010, reati furto e ricettazione commessi a Grone il 4/1/2010; Tribunale di Bergamo il 7/3/2012, reati di furto commessi a Trescore Balneario e Grone il 9/12/2009; Gip Tribunale di Verbania il 30/5/2022, reati contro il patrimonio commessi a Verbania, Baveno e Arona nel novembre 2019; Tribunale di Alessandria il 5/5/2023, reati contro il patrimonio commessi nel Nord Italia nel dicembre 2019, già ritenuti in continuazione con i fatti di cui alla sentenza indicata nel punto precedente;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto esclusivamente sull’arco di tempo trascorso e sulla parziale differenza dei titoli di reato e non avrebbe tenuto nel dovuto conto dello stato di tossicodipendenza;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti emerge che i reati sono stati commessi sia in un lungo arco temporale che luoghi diversi e con differenti concorrenti e che questo, pure trattandosi di reati contro il patrimonio, esclude l’esistenza di nesso eziologico con lo stato di tossicodipendenza per cui non Ł possibile ritenere che questi siano il frutto di una originaria ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò anche considerato che lo stato di tossicodipendenza, come espressamente evidenziato dal giudice dell’esecuzione (cfr. pag. 3
Ord. n. sez. 933/2026
CC – 22/01/2026
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dell’ordinanza impugnata), non costituisce da solo, in assenza di altri indici, un criterio sufficiente al fine del riconoscimento della continuazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.