Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1365 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1365 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 della Corte di appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 4 luglio 2025, con la quale la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXX, finalizzata al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati dalle sentenze della medesima Corte di appello del 13 giugno 2024, del 27 giugno 2022, del 2 luglio 2021, le ultime due già unificate in continuazione giusta ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli dell’11 novembre 2024;
premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento Ł sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 01);
preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356 – 01);
rilevato che il giudice dell’esecuzione, pur in presenza di reati di analoga natura, ha escluso la ricorrenza del vincolo della continuazione, trattandosi di condotte maturate in differenti ambiti temporali e spaziali – i reati oggetto della piø recente sentenza di condanna si erano localizzati nel contesto di un’attività di spaccio svolta in NOME tra febbraio e maggio 2020, mentre i delitti oggetto delle restanti sentenze afferivano a condotte in materia di stupefacenti commesse a Roma negli anni 2021 e 2022 – ed evidenziando ulteriormente
Ord. n. sez. 17600/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
che il mero riferimento allo stato di tossicodipendenza non Ł sufficiente per configurare l’unitarietà del disegno criminoso;
ritenuto che il ricorrente ha eccepito l’incompetenza funzionale della Corte di appello di Roma, in quanto la sentenza del 13 giugno 2024 aveva riformato nei suoi confronti la sentenza di primo grado solo quoad poenam , nonchØ violazione di legge e vizio di motivazione, non avendo il giudice di merito congruamente valutato lo stato di tossicodipendenza quale movente unitario delle condotte, dettate dalla costante necessità di procurarsi lo stupefacente, e la circostanza che anche la droga venduta a NOME era stata reperita sul territorio romano;
ritenuto che l’eccezione d’incompetenza Ł manifestamente infondata, avendo la Corte di appello, nel recepire l’accordo ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminato la pena nei confronti dei coimputati, previa concessione delle attenuanti generiche o esclusione della recidiva (cfr. Sez. 1, n. 34578 del 12/07/2017, COGNOME, Rv. 270833 – 01, secondo cui «in tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d’appello, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena»);
considerato che, per giurisprudenza pacifica, «nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado Ł stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consista nella dichiarazione di estinzione del reato o nell’applicazione della continuazione, interna o con reati giudicati con altre sentenze» (così tra le altre, Sez. 1, n. 48933 del 11/07/2019, Setale, Rv. 277463 – 02);
ritenuto che nel resto il ricorso mira a una rilettura delle valutazioni di merito del primo giudice, il quale ha congruamente motivato in ordine all’insussistenza del vincolo in ossequio alla giurisprudenza costante, secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 01): ed invero «ai fini della configurabilità dell’istituto della continuazione Ł necessaria la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell’ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire; ne deriva che, a tal fine, non rileva il generico programma di locupletare attraverso lo spaccio di sostanza stupefacente; in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta criminosa Ł espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01);
considerato che anche la censura in ordine all’omessa/inadeguata valutazione della stato di tossicodipendenza si sostanzia nella generica contestazione delle conclusioni del
giudice di merito, senza evidenziare emergenze che, unitamente alla condizione richiamata, avrebbero rivelato una programmazione criminosa che superi la scelta di vita sottesa alla condizione di dipendenza ed alla necessità di acquisire denaro per l’acquisto dello stupefacente: l’allegazione dello stato di tossicodipendenza, secondo l’univoca interpretazione della disposizione di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., Ł in sØ insufficiente a giustificare l’accertamento richiesto, posto che la previsione richiamata «non stabilisce una presunzione “iuris tantum” circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla» (Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, COGNOME, Rv. 261271; conformi Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 270391 – 01, nonchØ Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275420 – 01, secondo cui «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione.»);
che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.