Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1339 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1339 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 della Corte di appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 4 luglio 2025, con la quale la
Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX, finalizzata al riconoscimento della continuazione, ai
sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle seguenti sentenze irrevocabili emesse dalla medesima Corte di appello:
1)sentenza del 16 marzo 2018, per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 497 bis cod. pen., commessi il 2 agosto 2017;
2) sentenza del 2 dicembre 2024, per i delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal mese di marzo 2018 al mese di aprile 2019, e 73 del medesimo d.P.R., commessi nei mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre 2018, ritenuta la continuazione con altra condotta ex art. 73 d.P.R. cit., commessa il 29 novembre 2018 e già giudicata con sentenza irrevocabile;
premesso che, in tema di continuazione, l’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento Ł sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 01);
preso atto che grava sul condannato, il quale invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato in sede di esecuzione, l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, COGNOME, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, COGNOME, Rv. 247356 – 01);
rilevato che il giudice dell’esecuzione, osservato che lo stato di tossicodipendenza
Ord. n. sez. 17528/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
dell’instante era documentato limitatamente agli anni 2011/2013 e 2025, ha in ogni caso escluso, pur in presenza di reati di analoga natura, la ricorrenza del vincolo della continuazione, reputando le condotte del 2 agosto 2017 slegate dal reato associativo accertato dal mese di marzo 2018 al mese di aprile 2019 e dai relativi reati fine, e rimarcando ulteriormente che il condannato annovera «una serie ponderosa» di condanne definitive per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e di altra natura;
rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione, censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha considerato non documentato lo stato di tossicodipendenza al di fuori dei periodi indicati, senza introdurre allegazioni idonee ad infirmare le argomentazioni a fondamento della ritenuta esclusione dell’unicità del disegno criminoso, conclusione cui i giudici di merito sono pervenuti «anche a voler ritenere che il COGNOME sia soggetto tossicodipendente, anche nel periodo interesse»;
ritenuto che la Corte di appello ha congruamente motivato in ordine all’insussistenza del vincolo in ossequio alla giurisprudenza costante, secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione nel valutare l’unicità del disegno criminoso non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico ma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 – 01);
considerato che il ricorrente insiste nel dedurre lo stato di tossicodipendenza, senza evidenziare emergenze che, unitamente alla condizione richiamata, avrebbero rivelato una programmazione criminosa che superi la scelta di vita sottesa alla condizione di dipendenza e alla necessità di acquisire denaro per l’acquisto dello stupefacente: l’allegazione dello stato di tossicodipendenza, secondo l’univoca interpretazione della disposizione di cui all’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., Ł in sØ insufficiente a giustificare l’accertamento richiesto, posto che la previsione richiamata «non stabilisce una presunzione “iuris tantum” circa la sussistenza della unicità del disegno criminoso relativamente ai reati che servono all’approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla» (Sez. 1, n. 49653 del 03/10/2014, COGNOME, Rv. 261271; conformi Sez. 6, n. 22553 del 29/03/2017, COGNOME, Rv. 270391 – 01, nonchØ Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 275420 – 01, secondo cui «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione»);
che, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 04/12/2025
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.