Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6268 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6268 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXnato a XXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 22/09/2025 del TRIBUNALE di Macerata dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Tribunale di Macerata, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXXXXXXXXXX di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze di condanna emesse da: Tribunale di Macerata il 15/2/2024 ex art. 444 cod. proc. pen. per furti aggravati commessi a Recanati il 6/1/2021, 20/5/2020 e inizio aprile 2020; Tribunale di Macerata il 9/4/2024 per il reato di furto aggravato commesso a Recanati il 9/4/2023;
Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il Tribunale avrebbe fondato il rigetto sulle diverse modalità di commissione dei fatti e sull’arco di tempo trascorso e non avrebbe tenuto nel dovuto conto lo stato di tossicodipendenza;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di elementi concreti emerge che i reati sono stati commessi con modalità diverse e a distanza di due anni (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01), ciò anche considerato che lo stato di tossicodipendenza, come espressamente evidenziato dal giudice dell’esecuzione (cfr. pag. 1 dell’ordinanza impugnata), non costituisce da solo, in assenza di altri indici, un criterio sufficiente al fine del riconoscimento della continuazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non Ł consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
Ord. n. sez. 983/2026
CC – 22/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.