Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24254 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24254 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 22/01/1975
avverso l’ordinanza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 10 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da NOME
Aprea, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti
giudicati dalle sentenze irrevocabili indicate nei punti 1, 2 e 3 del provvedimento censurato.
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione,
tenuto conto dell’eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Aprea, dei luoghi di commissione dei comportamenti criminosi e del significativo lasso di tempo
intercorso tra ciascuno di loro; connotazioni, queste, che impedivano di ritenere dimostrata l’originaria progettazione delle condotte illecite oggetto di vaglio
esecutivo (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, NOME, Rv. 255156 –
01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di NOME COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 giugno 2025.