Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6691 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6691 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione impugnata, condannava NOME COGNOME alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Lucera il 20 settembre 2018.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del riconoscimento della continuazione con altra pronuncia della stessa Corte di appello di Bari, emessa il 28 maggio 2018, che risulta vagliato nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01; Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, COGNOME, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l’esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi a una preordinazione, dovendosi evidenziare, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Bari, che le condotte illecite controverse riguardavano due violazioni della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che, com’è noto, sono connotate da estemporaneità e non possono essere ricondotte, se non in casi eccezionali, ad alcuna preordinazione criminosa.
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di NOME COGNOME, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l’abitualità e la professionalità nel reato.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.