Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43653 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43653 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha concluso chiedendo declaratoria il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME ed avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti giudicati con le seguenti sentenze di condanna divenute irrevocabili:
sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 22/01/2020, per reati di cui all’art. 73 commi 1, 1 bis e 6 di. P.R. 30/90, commessi in data anteriore e prossima al 20/01/2011 ed al 02/07/2011;
sentenza emessa dalla Corte d’appello di Lecce in data 31/01/2022, di riconoscimento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Aix En Provence in data 24/06/2014, per violazioni alla legge stupefacenti commessi in Nizza, Mentone, Italia nel febbraio e marzo 2012.
Il provvedimento reiettivo impugnato si fonda sul consolidato principio sancito dalla Corte di legittimità che esclude la possibilità del riconoscimento della continuazione in esecuzione fra reati giudicati in Italia e reati oggetto di sentenze straniere, pur se riconosciute in Italia.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME deducendo la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., con riferimento al d.lgs. 12/05/2016, n. 73 ed alla decisione quadro 2008/675/GAI.
2.1. Dopo avere premesso la certa sussistenza di un disegno criminoso unitario tra i reati giudicati con le sentenze oggetto dell’istanza, come comprovato dalla circostanza che un fatto reato era stato oggetto di contestazione innanzi ad entrambe le Autorità giudiziarie francese ed italiana (tanto che la Corte di appello di Milano in relazione al medesimo ha pronunciato sentenza di proscioglimento per ne bis in idem), il ricorrente assume che i giudici della Corte di appello di Milano avrebbero errato nel rigettare l’istanza, e deduce che il quadro normativo è mutato, a seguito del recepimento nel nostro ordinamento, per effetto del d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, della decisione quadro 2008/675/GAI, che prevede la valutazione delle condanne pronunciate all’estero ai fini della determinazione della pena anche nella fase dell’esecuzione.
2.2. Con motivi nuovi, depositati il 24/02/2023, il ricorrente, dopo aver nuovamente censurato l’impugnata ordinanza per avere richiamato giurisprudenza non pertinente (attesa la circostanza che nel caso di specie il COGNOME aveva già scontato la pena inflittagli dall’Autorità Giudiziaria francese, prima della consegna), osserva come l’art. 3 del citato d.lgs. prevede, al comma 1, che le
condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l’autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell’ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena; mentre il comma 2 del citato articolo stabilisce che le condanne di cui al comma precedente hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase dell’esecuzione della pena. Ciò premesso, il ricorrente assume che, tra le determinazioni sulla pena da adottare nella fase dell’esecuzione, debbano necessariamente annoverarsi anche quelle relative all’applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.: in tal senso deporrebbe – secondo la tesi difensiva sia il chiaro tenore letterale delle disposizioni del citato decreto legislativo, sia il ricorso all’interpretazione conforme del testo normativo nazionale con la fonte euro-unitaria recepita.
Sempre ad avviso del ricorrente, sarebbero infatti molteplici e inequivoci i riferimenti contenuti nella decisione quadro 2008/675/GAI in ordine alla necessità che a una condanna pronunciata in altro Stato membro nei confronti della persona sub iudice, sia nella fase del processo, sia in quella di esecuzione della pena, vadano attribuiti i medesimi effetti che essa produrrebbe qualora fosse stata pronunciata da un giudice nazionale, ivi compresi quegli effetti che, in virtù degli istituti di diritto di diritto sostanziale e processuale previsti dal diritto nazionale, comporterebbero un temperamento della pena in ragione della situazione determinata dall’esistenza della precedente condanna qualora questa fosse stata pronunciata da un giudice nazionale.
Il Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria depositata il 19/05/2023 il ricorrente ha ulteriormente argomentato insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. GLYPH Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è applicabile l’istituto della continuazione tra fatti giudicati con sentenza straniera riconosciuta in Italia e fatti giudicati con sentenza pronunciata dal giudice italiano.
Tale principio di diritto è stato applicato da tutte le sentenze anteriori al 2016, anno in cui è stato emesso il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 73, con la motivazione che l’applicabilità della continuazione non rientra tra gli effetti tassativamente indicati dall’art. 12 del codice penale, ai quali dà luogo il riconoscimento di sentenze straniere (cfr. ex pluribus: Sez. 1, n. 46323 del 4 novembre 2003, Rv. 226623 – 01; Sez. 1, n. 31422 dell’il. maggio 2006, Rv. 234790- 01; Sez. 1, n.19469 del 7 maggio 2008, Rv. 240294 – 01; Sez. 1, n. 44604 del 24 ottobre 2011, Rv. 251477 – 01; Sez. 5, n. 8365 del 26 settembre 2013, Rv. 259035 – 01).
Il principio di diritto in esame è stato applicato anche da tutte le sentenze successive al 2016, nelle quali si è precisato che la preclusione di cui all’art. 12 cod. pen. su citata non è stata superata dall’art. 3 del decreto legislativo n. 73 del 2016, che ha esteso la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formino oggetto di informazioni acquisite nell’ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, reiterando però le indicazioni dell’art. 12 cod. pen. per quanto attiene alle finalità per le quali detta valutazione è consentita (cfr. ex pluribus: Sez. 1, n. 3439 del 21 novembre 2017, non nnassimata; Sez. 5, n. 48059 del 2 ottobre 2019, Rv. 277650 – 01; Sez. 1, n. 17502 del 23 gennaio 2020, Rv. 279364 – 01).
Ebbene, si ritiene di dovere confermare questa giurisprudenza, le cui condivisibili ragioni non sono superate dalle censure del ricorrente.
E infatti, secondo il Collegio, la disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 73 del 2016 – contrariamente alla tesi difensiva – non ha introdotto alcuna modifica alla preesistente disciplina, laddove all’art. 3 – nello stabilire la rilevanza delle decisioni di condanna pronunciate da un’Autorità straniera – stabilisce che esse “sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere”, e precisa che dette decisioni “hanno rilevanza nella fase dell’esecuzione della pena”.
E ciò in quanto – come è stato già ripetutamente affermato – il reato continuato non può essere considerato un “effetto penale” della condanna, atteso che presuppone, in ogni caso, un giudizio di merito; né può essere considerato ricompreso nella espressione “determinazione della pena”, come sostenuto dal ricorrente, dal momento che la sua disciplina “postula il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno, sicché il riconoscimento della sentenza straniera comporterebbe l’individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato
giudicato all’estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene in concreto irrogate nei due giudizi, posto che soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la ‘violazione più grave’ e determinare, in ragione di essa, l’aumento di una pena prevista dall’ordinamento interno” (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 72 del 1997).
Né il fatto che la norma in esame stabilisca la possibilità di tenere conto delle sentenze pronunciate da Autorità straniere “anche in assenza di riconoscimento e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato” comporta che i principi di diritto interno, uno dei quali è appunto la disciplina del reato continuato, possano essere applicati al di fuori delle regole previste dalla legislazione nazionale.
Ma le ragioni per le quali non è applicabile l’istituto della continuazione tra fatti giudicati con sentenza straniera riconosciuta in Italia e fatti giudicati con sentenza pronunciata dal giudice italiano sono ulteriori e sono state mirabilmente espresse nella citata ordinanza della Corte costituzionale, secondo cui “l’applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all’estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalmente eluso, fra l’altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere”.
Inoltre, sempre secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, “la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato in fase esecutiva trae origine dalla esigenza di evitare che giudizi separati dovuti a meri accidenti processuali impediscano di riconoscere un trattamento sanzionatorio volto di regola a mitigare il cumulo delle pene; evenienza, peraltro, che nel caso di condanne all’estero ‘non può sussistere, proprio perché i giudicati da unificare promanano da ordinamenti diversi”.
Dalle argomentazioni su riferite discende l’infondatezza della censura in esame.
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 maggio 2023