Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1353 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1353 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste dell Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, riducendo la pena principale e confermando nel resto la decisione di primo grado, la sentenza del 8 gennaio 2019 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 110 e 453 cod. pen. (capo a), art. 459 cod. pen. (capo b), art. 461 cod. pen. (capo c), art. 648 cod. pen. (capo d) e artt. 477 e 482 cod. pen. (capo e), tutti aggravati dalla recidiva reiterata specifica e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia ed alle pene accessorie
dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici; con la medesima sentenza veniva disposta la confisca dei beni in sequestro, tra i quali una somma di denaro ritenuta provento dei reati, non essendo stata dimostrata la sua provenienza lecita.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la insufficienza della motivazione con la quale è stato rigettato il motivo di appello avverso il diniego del vincolo della continuazione con i reati per i quali egli è già stato giudicato con alcune sentenze irrevocabili.
A fondamento del rigetto la Corte di appello ha posto la notevole distanza temporale tra le date di consumazione dei reati, mentre avrebbe dovuto valutare se all’interno del lungo arco temporale in cui erano stati commessi i vari reati la continuazione potesse essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia dei reati, dalle loro causali e dalla continuità spaziale, mentre nel caso di specie tale valutazione era mancata nel primo ed nel secondo grado di giudizio.
Peraltro, i documenti falsificati rinvenuti nella disponibilità dell’imputato erano tutti non più legalmente in uso da diversi anni e non poteva sostenersi che essi fossero da ricondursi ad un’attività di falsificazione corrente ed attuale dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la illegittimità della confisca del denaro, pari ad euro 7.385,00, rinvenuto nella sua camera da letto, provento dell’attività di lavoro di sua moglie, titolare di un parcheggio.
Non vi erano elementi che consentissero di affermare che la somma fosse il profitto dei reati contestati all’imputato.
La Corte di appello non si è pronunciata sulla istanza di restituzione, limitandosi a confermare «nel resto» la sentenza di primo grado.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della qualificazione della recidiva contestata e della insufficienza della motivazione sul punto, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe considerato una pronuncia di questa Corte di cassazione che aveva affermato che egli non poteva essere dichiarato delinquente abituale, in quanto dalla lettura del certificato del casellario giudiziale risultavano solo due condanne. Essendo le condanne di cui ai punti 2 e 3 del predetto certificato relative a reati per i quali era stato ritenuto il vincol della continuazione, esse dovevano ritenersi quale unica e sola pronuncia di
condanna. Il COGNOME doveva, quindi, ritenersi recidivo solo in relazione alle condanne indicate ai punti 1 e 4 del certificato del casellario giudiziale.
La recidiva corretta era, quindi, quella di cui all’art. 99, comma 2, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Il principio invocato dal ricorrente, secondo il quale l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reato connessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, Sentenza n. 14348 del 04/02/2013, Artuso, Rv. 255843), affermato da questa Corte di cassazione in relazione alla applicazione della disciplina del reato continuato in sede di incidente di esecuzione, non può trovare applicazione laddove, come nel caso di specie, L r tale disciplina venga invocata nel giudizio di cognizione ed il giudice abbia già ritenuto la continuazione tra tutti reati contestati all’imputato e sussista, tra questi e quelli per i quali è stata già emessa sentenza irrevocabile, una notevole distanza temporale.
Difatti, la notevole distanza temporale tra i reati sub iudice e quelli già giudicati non consente l’applicazione di detto principio, relativo a reati commessi in epoca contigua, e comunque il giudice della cognizione non può dichiarare che sussiste identità del disegno criminoso esclusivamente in relazione ai reati già giudicati con sentenza irrevocabile, essendo tale accertamento riservato al giudice dell’esecuzione.
Quanto alla mancanza, illogicità o contraddittorietà della motivazione posta dalla Corte di appello a base del rigetto dell’istanza di applicazione della disciplina tra i reati da giudicare e quelli già giudicati, ossia la notevole distanza temporale tra i due gruppi di reati, il motivo di ricorso è generico, perché non si confronta con le ragioni della decisione, avendo il Tribunale esplicitato, con motivazione richiamata dalla Corte di appello, che le marche da bollo, i modelli di patente di guida e di permessi di soggiorno trovati nella disponibilità dell’imputato, potevano ancora essere utilizzati fino ad esaurimento scorte e quindi ben potevano essere utilizzati per la formazione di documenti falsi.
2. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il ricorrente lamenta la violazione delle norme in materia di recidiva, sostenendo che sulla base dei precedenti risultanti dal certificato del casellario
giudiziale non potrebbe essere applicata la recidiva reiterata, ma dal certificato del casellario risulta che egli ha commesso il fatto dopo che è stato condannato con sentenza passato in giudicato che già lo aveva dichiarato recidivo.
Peraltro, non sussiste incompatibilità tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera fitti() iuris a fini di temperamento del trattamento penale (ex multis, Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296).
È inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo di ricorso.
La valutazione dell’interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l’eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l’impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019, dep. 2020, Panarese, Rv. 278669).
L’odierno ricorrente ha chiesto con l’atto di appello la restituzione della somma di denaro oggetto di sequestro di cui era stata disposta la confisca con la sentenza di primo grado. A tal fine egli ha dedotto che mancava qualsiasi elemento di prova che dimostrasse che la somma di denaro costituisse il provento dei delitti per i quali si procede in questa sede e che la somma di denaro proveniva dall’attività lavorativa di sua moglie.
Deve, allora, osservarsi che è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso la confisca di un bene da parte dell’imputato del reato in riferimento al quale la confisca viene disposta, che non sia titolare o gestore del bene stesso (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209).
Difatti, anche laddove il motivo fosse fondato, la restituzione andrebbe disposta non in favore dell’imputato, ma di sua moglie.
Deve, invece, essere rilevata la illegalità delle pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena, che non sono state revocate dalla Corte di appello, che pur riducendo la pena ad anni tre e mesi nove di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, ha dichiarato di confermare la sentenza di primo grado «nel resto» e quindi anche in relazione a dette pene accessorie.
La riduzione della pena comporta la illegalità delle pene accessorie sopra menzionate.
In particolare, quanto alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici,
deve rilevarsi che la pena inflitta per il più grave reato di cui all’art. 453 cod pen. è superiore ai tre anni, cosicché la pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici deve essere sostituita da quella temporanea per anni cinque, ai sensi dell’art. 29 cod. pen. La pena dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena deve, invece, essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena, che elimina, e della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con l’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 27/10/2022.