Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39589 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di Brescia
nel procedimento a carico di
NOME Nato il DATA_NASCITA a Brescia
avverso la sentenza resa il 14 dicembre 2023 dal GIP del Tribunale di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla determinazione della pena.
lette le conclusioni trasmesse dall’AVV_NOTAIO con cui chiede il rigetto del ricor
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il GW del Tribunale di Brescia ha affermato la responsabilità dell’imputato NOME COGNOME in ordine ai reati di tentata rapina e di rapina consumata e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse le circostanze attenu generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva reiterata specifica, ha condannato alla pena finale di quattro anni di reclusione ed euro 1000 di multa.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso il Procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte di a Brescia deducendo violazione dell’art. 81 quarto comma cod.pen. poiché, trattan soggetto nei cui confronti è stata riconosciuta la circostanza aggravante della recidi specifica ex art. 99 quarto comma cod.pen., l’aumento sanzionatorio per il reato unificato per continuazione, non poteva essere inferiore ad un terzo della pena stabi reato più grave, in forza dell’art. 81 quarto comma cod. pen..
Nel caso di specie invece il gjp ha fissato la pena per il reato più grave in 5 anni e 1.200 € di multa e applicato un aumento di pena per il delitto di tentata rapina fis uno di reclusione e 300 € di multa e quindi in misura inferiore a quanto previsto da poiché lo stesso non poteva essere inferiore ad anni uno e mesi 8 di reclusione e 400 € La difesa di COGNOME ha trasmesso il 6 settembre 2024 memoria con cui chiede il r richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui nell’ipotesi in cui la c aggravante della recidiva è stata ritenuta equivalente alle attenuanti, la regola di quarto comma cod.pen. non opera.
CONSIDERATO IN DIRETO
1.11 ricorso è fondato.
L’art. 81 quarto comma cod.pen., come correttamente rilevato dal P.G.ricorrente, disp nel caso in cui l’autore della condotta sia recidivo reiterato ex art. 99 quarto com il giudice deve determinare l’aumento sanzionatorio per il reato satellite, unifìcato della continuazione, in misura non inferiore ad un terzo della pena base stabilita per grave.
Nel caso di specie la pena base inflitta per il più grave reato di rapina è stata anni 5 di reclusione ed euro 1200 di multa, sicché l’aumento sanzionatorio ex art. comma cod.pen. non avrebbe potuto essere stabilito in misura inferiore ad anno uno otto di reclusione ed euro 400 di multa.
Le considerazioni sviluppate con la memoria difensiva, in ordine agli effetti sull’a dell’art. 81 quarto comma del giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.pen. operato tra (w m p4,A.0 reiterata e le attenuanti generiche, non tp>ro trovare accoglimento, in forza della ma giurisprudenza di questa Corte di legittimità, confermata anche dalle Sezioni unite, s in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terz stabilita per il reato più grave, previsto dall’art. 81, comma quarto, cod. pen. nei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, co anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute atten
U, n. 31669 del 23/06/2016, Rv. 267044 – 01)
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Per queste considerazioni si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia che, facendo corretta applicazione dell’art. 81 quarto comma cod.pen., rideterminerà la sanzione per il reato unificato ex art. 81 cod.pen., dovendosi ritenere or irrevocabili ex art. 624 cod.proc.pen. la pena base determinata per il più grave reato di rapina e l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di tentata rapina, unificato per continuaz Gli atti vanno trasmessi al Tribunale competente ex art. 623 comma 1 lett. D cod.proc.pen. poiché il P.G. ha proposto ricorso per cassazione non potendo proporre appello, in forza dell’art 443 comma 3 cod.proc.pen., avverso una sentenza di condanna pronunziata all’esito di giudizio abbreviato per censure relative al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorivon rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione.
Roma 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
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