Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27153 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME relazione ai reati giudicati con quattro sentenze e, in particolare, tra i reati già unificati in sede di cognizione giudicati con tre sentenze (1. Tribunale di Genova in data 29 maggio 2013; 3. Tribunale di Genova in data 14 marzo 2016; 4. Tribunale di Genova in data 23 gennaio 2012) e quelli giudicati con una quarta sentenza (2. Tribunale di Genova in data 9 dicembre 2016), poiché per i primi era già stata dichiarata l’estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. dal giudice dell’esecuzione con ordinanza in data 10 maggio 2023.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 167 cod. pen., perché l’estinzione della pena non impedisce l’esame dell’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema d’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 co proc. pen. sussiste anche se non ne derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità della pena da espiare» (Sez. 1, n. 24705 del 14/05/2008, Minella, Rv. 240803; principio ribadito da: Sez. 1, n. 33921 del 07/07/2015, P.M. in proc. Silecchia, Rv. 264893; Sez. 1, n. 8025 del 23/01/2019, Seghiri, Rv. 276927; Sez. 1, n. 10380 del 25/02/2021, Primavera, Rv. 280740).
Proprio in relazione ai reati estinti, Sez. 1, Silecchia, cit., ha precisato che «i sede esecutiva, è consentita l’applicazione della disciplina della continuazione anche in relazione a reati già estinti, sussistendo l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod. proc. pen., anc se da essa non derivino immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità della pena da espiare, in ragione degli ulteriori effetti che possono conseguirne».
Quanto all’interesse alla pronuncia, la giurisprudenza ha rilevato che «in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l’interesse del condannato alla riconsiderazione dei fatti giudicati agli effetti dell’art. 671 cod proc. pen., sussiste anche se non determina immediate e concrete conseguenze rispetto all’entità della pena» (Sez. 1, n. 27639 del 12/04/2013, Grazioso, Rv. 256777, ha individuato l’interesse del condannato nel poter imputare ad altra condanna la pena di fatto espiata oltre la misura rideterminata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.).
2.1. Tale condiviso principio, che qui occorre specificamente richiamare, risulta violato dal giudice dell’esecuzione che ha erroneamente ritenuto impossibile «porre in continuazione il reato di cui alla sentenza n. 2 con reati ormai dichiarati estinti».
In effetti, in disparte l’erroneo riferimento all’art. 167 cod. pen., il rico denuncia il concreto interesse a ottenere, in ipotesi di accoglimento dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., un trattamento sanzionatorio inferiore per il reato non estinto proprio in considerazione delle conseguenze che derivano dall’applicazione dei criteri indicati dall’art. 81 cod. pen.
2.2. Priva di rilievo è, nel caso di specie, l’ulteriore notazione del giudice dell’esecuzione secondo il quale osterebbe alla continuazione la circostanza che la dichiarazione di estinzione del 10 maggio 2023 derivava dall’iniziativa «del condannato che ha chiesto dichiararsi tale estinzione, rinunciando in tal modo a prospettare l’esistenza di un vincolo di continuazione tra tutti i reati».
Si tratta, all’evidenza, di un presunto atto abdicativo che non trova appiglio in nessuna disposizione di legge, alla luce degli effetti che permangono dopo l’estinzione del reato, come, ad esempio, previsto dall’art. 106 cod. pen.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà a nuovo giudizio facendo applicazione del richiamato principio di diritto.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso il 31 maggio 2024.