Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10247 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10247 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Napoli il 26/12/1988
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli del 20/09/2024 resa in funzione di Giudice dell’esecuzione dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza impugnata, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto, ex art. 671 cod. proc. pen., la continuazione richiesta da NOME COGNOME in relazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna per delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, indicate sub nn. 2 e 3 dell’istanza, rideterminando la pena complessiva in anni sei di reclusione ed euro 26.000 di multa, con rigetto della richiesta nel resto, quanto alla continuazione relativa alla condanna per reati associativi (artt. 416-bis cod. pen., 74 TU Stup.).
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. NOME COGNOME (mancanza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione) è manifestamente infondato in quanto denuncia asserito difetto di motivazione che non si ravvisa
dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 e ss. dell’ordinanza) e comunque, non consentito in sede di legittimità.
Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074) e che grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/20 COGNOME, Rv. 267580).
Ritenuto il ragionamento di merito svolto dal Giudice dell’esecuzione, in linea con la giurisprudenza di legittimità in tema di concorso tra reato associativo e delitti fine (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259481) secondo il quale non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata, quindi, esclusa per la residua parte dell’istanza, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati.
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente