Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41034 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41034 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
considerato che NOME COGNOME ha chiesto, sin dall’istanza introduttiv il riconoscimento della continuazione tra un reato del quale è stata dichiar l’estinzione per intervenuta prescrizione ed altro per il quale, invece, gli applicata, con sentenza irrevocabile, una pena suscettibile di esecuzione;
che l’istanza, ed il ricorso presentato a seguito del suo riget manifestamente infondata, atteso che l’art. 81 cod. pen. presuppone, sotto profilo logico prima ancora che giuridico, che per tutti i reati pre considerazione sia stata irrogata una pena, la cui misura complessiva suscettibile di essere parametrata in funzione della riconducibilità delle div manifestazioni antisociali ad un unico disegno criminoso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.