Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17521 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso presèiitatq da NOME NOMECOGNOME nato a Castellaneta il 02/01/1944, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 11/06/2024 IL FUNZIONA NOME ‘ 4u
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. NOME COGNOME che ha concluso l’inammissibilità del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/06/2024, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna del 04/07/2022, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi tre di arresto ed euro 5.300,00 di ammenda, in ordine ai reati di cui agli 256, comma 3 (capi 1 e 2), e 255 (capi 3 e 4), d. Igs. 152/2006, così determinata: anni uno arresto ed euro 6.000,00 per il reato di cui al capo 2), diminuita ex art. 62-bis cod. pen. a mesi 8 ed euro 4.000,00; aumentata per il capo 1) ad anni 1 di arresto e euro 5.000,00 di ammenda, pena ulteriormente aumentata di mesi 1 e giorni 15 di arresto e 150 euro per ciascuno dei capi 3) e 4).
Avverso tale ordinanza l’imputato propone ricorso.
Con il primo e unico motivo deduce vizio di motivazione in riferimento agli aumenti di pen disposti a titolo di continuazione, avendo la Corte di appello omesso di motivare sul rigetto d doglianze sollevate con l’atto di appello.
La Corte territoriale ha confermato la prima statuizione, che aveva aumentato la pena per reati satellite per i quali la legge stabilisce la sola pena dell’arresto, disponendo un au anche della pena pecuniaria, in contrasto con la giurisprudenza della Cassazione, secondo cui, in caso di reati puniti con pene eterogenee, il principio del favor rei impone di rispettate la specie di pena prevista per ogni singolo reato.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’applicabilità dell’istituto del reato continuato a reati puniti con pene etero costituisce oggetto di lungo dibattito nella giurisprudenza della Corte nella sua massi composizione.
Con Sez. U. n. 4901 del 2/03/1992, COGNOME, Rv. 191129, si giunge ad un primo, strutturato, assetto interpretativo sul punto, affermandosi che, una volta ritenu continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i «satelliti» non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per violazione più grave, senza che rilevi la «quantità» della pena prevista per i reati «satelli
Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, COGNOME, Rv. 209487, ribadisce a sua volta che, ai fini d determinazione della pena in caso di applicazione della continuazione per reati puniti con pen eterogenee, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al t per i reati satellite – qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edit esclusivamente quella prevista per la violazione più grave in astratto, così confermando che criterio di base per la determinazione della disciplina della continuazione in caso di concors reati eterogenei, al fine di evitare trattamenti differenziati e non sufficientemente prevedib esclusivamente quello della pena unica progressiva «per moltiplicazione», sicché il reat satellite, perdendo al propria autonomia sanzionatoria, deve essere computato come elemento della pena base.
La Corte, nella circostanza, ebbe anche ad affermare che la previsione dell’art. 81 cod. pen stante il suo carattere derogatorio rispetto alla previsione base, determina a sua volta «principio legale di applicazione della pena» nel caso in cui ricorra un unitario disegno crimino non violando quindi il principio di legalità.
Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. 255347, hanno confermato il principio gi enunciato dalle precedenti decisioni e hanno nuovamente richiamato l’omologazione sanzionatoria fra pene, diverse sia nel genere che nella specie, quale conseguenza della perdit di autonomia sanzionatoria dei reati meno gravi, nell’ambito dell’unica pena legale, in base a previsione dell’art. 81 cod. pen., correlata al reato più grave in astratto: rit continuazione, il trattamento sanzionatorio dei reati satellite perde la sua specificità, prop la ragione che, individuata la violazione più grave, essi vanno a comporre una sostanziale unit disciplinata diversamente secondo quanto previsto dal legislatore, dunque in applicazione anche in questo caso del principio di legalità, che non appare affatto violato, proprio in considera della specifica previsione in tema di continuazione.
La giurisprudenza delle Sezioni semplici, tuttavia, aveva messo in discussione il princip affermando la non applicabilità del regime della continuazione nel caso in cui con un’uni deliberazione vengano commesse più violazioni punite con pene eterogenee, quando ciò si risolva in una evidente violazione del principio del favor rei (Sez. 5, n. 46695 del 03/10/2016, C., Rv. 268638; nel caso di specie, i reati satellite venivano puniti con la sola pena pecunia fronte di un reato base, ritenuto più grave, caratterizzato dalla presenza di pena deten congiunta a pena pecuniaria; conforme: Sez. 4, n. 46963 del 20/09/2017, Bianchi, non massimata).
Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U., n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751 – 01) facendo proprio l’orientamento della giurisprudenza sino ad allora minoritaria, hanno compiut un revirement, affermando che «nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effett secondo il criterio della pena unitaria progressiva per «moltiplicazione», rispettando tuttavia il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite».
Secondo le Sezioni Unite COGNOME, il concetto di «aumento», ai fini della continuazione, n richiede necessariamente che esso sia realizzato attraverso una porzione di pena omogenea, ma soltanto attraverso una «integrazione» della pena stabilita per la violazione principale.
In secondo luogo, viene messe in risalto che l’art. 81, terzo comma, cod. pen., nello stabi che la pena per la continuazione non può essere superiore alla pena che sarebbe applicabile in caso di concorso materiale di reati, sancisce un limite di carattere sia «quantitativo» (re alla quantità di pena) che «qualitativo» (relativo alla specie di pena).
Da ultimo, evidenzia che l’art. 76, ultimo comma, cod. pen., prescrive che le pene detenti e quelle pecuniarie «restano distinte ad ogni effetto giuridico».
Quanto al «criterio» di determinazione della pena in concreto per il reato continuato, Sezioni Unite operano una soluzione compromissoria.
Ed infatti, nella scelta tra applicare la regola del cumulo giuridico «per addizione» (soste dalla prevalente dottrina), secondo cui l’aumento della pena deve essere effettuato aggiungendo una quota dello stesso tipo di sanzione previsto per il reato satellite, indipendentemente d
pena prevista per il reato base, e il cumulo «per moltiplicazione» (come visto, applicato d giurisprudenza fino a quel momento prevalente), secondo cui occorre aumentare la pena base
inflitta per la violazione più grave, le Sezioni Unite hanno optato per il criterio del cum moltiplicazione «temperato», nel senso che deve in ogni caso essere rispettato il genere dell
pena prevista per il reato satellite.
Sulla scia di tale pronuncia, si è ancora affermato che, laddove il reato più grave sia pu con pena congiunta ed il reato satellite con pena alternativa, l’aumento di pena può esse
disposto in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave (Sez. 3
47628 del 13/11/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 44383 del 16/06/2023, Racanati, n.m.; Sez.
1, n. 7395 del 20/10/2017 – dep. 2018, Rv. 272404).
3. Nel caso all’esame della Corte il reato satellite era punito con la sola pena pecuniaria, il ragionamento seguito dalle Sezioni Unite può essere analogicamente applicato, in applicazione
del principio del favor rei,
anche al caso in esame, in cui, a fronte di un reato base punito con pena congiunta, per il reato satellite è prevista la sola pena detentiva.
Deve quindi affermarsi il principio secondo cui, in tema di reato continuato, laddove pe reato più grave sia prevista l’applicazione della pena detentiva congiunta a quella pecuniar mentre per il reato satellite la sola pena detentiva, in applicazione del principio del cumulo moltiplicazione temperato» (previsto da Sez. U. n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273751 01) l’aumento di pena può essere disposto in relazione alla sola pena detentiva.
La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il Collegio ritiene, ai sensi dell’articolo 620, lettera f), cod. proc. pen. rideterminare direttamente la pena, non essendo necessari ulteriori accertamenti e valutazion di merito, eliminando, limitatamente alle contravvenzioni di cui all’articolo 255, comma 3, d. 152/2006, l’aumento della pena pecuniaria operato per la continuazione, pari complessivamente – ad euro 300.
La pena irrogata va quindi rideterminata in anni uno, mesi tre di arresto ed euro 5.000,0 di ammenda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ridetermina la pena in anni uno e mesi tre di arresto ed euro cinquemila di ammenda.
Così deciso il 20/03/2025.