Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38199 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38199 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 02/04/2025, la Corte di Appello di Perugia, sciogliendo la riserva assunta nell’udienza dello stesso giorno, ha esaminato la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta ad ottenere l’applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato con riguardo alle seguenti decisioni:
sentenza del 23/12/1993 della Pretura di Pescara, irrevocabile dal 27/10/1994, per il reato di furto, commesso in Pescara la notte tra il 22 e il 23/12/1993; pena inflitta mesi sei di reclusione ed euro 129,11 di multa;
sentenza del 04/06/1998 della Pretura di Pescara, irrevocabile dal 17/11/1999, per il reato di furto, commesso in Pescara il 03/03/1993; pena inflitta mesi dieci di reclusione ed euro 413,17 di multa;
sentenza del 26/08/1995 della Pretura di Pescara, irrevocabile dall’01/10/1995, per il reato di evasione, commesso in Pescara il 26/08/1995; pena inflitta mesi tre e giorni dieci di reclusione;
sentenza del 31/08/1995 della Pretura di Pescara, irrevocabile dal 19/01/2000, per il reato di evasione, commesso in Pescara 30/08/1995; pena inflitta mesi sei di reclusione;
sentenza del 22/04/2022 della Corte di appello di Perugia, irrevocabile dal 16/03/2023, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90, commessi in varie città d’Italia tra il 2005 e il 2009; pena inflitta anni sei di reclusione;
sentenza del 22/10/2010 della Corte di appello di L’Aquila, irrevocabile dal 26/04/2011, per il reato di cui all’art. 13, comma 13bis , d.lgs. n. 286/98, commesso a Francavilla a mare il 09/03/2009; pena inflitta anni uno e mesi quattro di reclusione;
sentenza del 22/02/2009 del Tribunale di Pescara, irrevocabile dal 23/01/2014, per i
reati di cui agli artt. 497 e 495 cod. pen., commesso a Montesilvano il 20/12/2006; pena inflitta anni uno e mesi due di reclusione;
La richiesta riguardava tre gruppi di sentenze: il primo gruppo comprendeva i due furti commessi a Pescara nel 1993 (sub 1 e 2), il secondo i due episodi di evasione dagli arresti domiciliari del 1995 (sub 3 e 4), mentre il terzo gruppo riguardava reati commessi tra il 2006 e il 2009, legati a una precedente associazione per delinquere (sub 5, 6 e 7).
La Corte ha ritenuto la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso necessario per il riconoscimento della continuazione, precisando che non basta la semplice reiterazione di condotte criminose ma occorre che i reati costituiscano parte di un programma delittuoso progettato ab origine. Analizzando il primo gruppo, la Corte ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta, considerando i due furti come aventi modalità analoghe e commessi in breve intervallo di tempo nello stesso luogo.
E’ stata accolta l’istanza anche per il secondo gruppo, relativo alle evasioni dagli arresti domiciliari, in quanto entrambe le condotte risultavano ispirate dall’identico intento di violare le prescrizioni detentive.
Per il terzo gruppo, invece, la richiesta non ha trovato accoglimento, poichØ la partecipazione all’associazione criminale non implica automaticamente continuità di disegno criminoso tra il reato associativo e i reati successivi commessi per altri scopi, e inoltre poichØ i due reati contestati erano di natura diversa rispetto a quelli dell’associazione e commessi a distanza di oltre due anni l’uno dall’altro.
Quanto alla determinazione delle pene, la Corte ha stabilito che, per il primo gruppo, la pena piø alta tra le due sentenze doveva essere aumentata di tre mesi di reclusione e 65 euro di multa per effetto della continuazione, quantificando così la pena complessiva in un anno e un mese di reclusione e 478,17 euro di multa. Per il secondo gruppo, la pena piø alta Ł stata aumentata di un mese e venti giorni di reclusione, con pena complessiva di sette mesi e venti giorni di reclusione.
2. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione e con un unico motivo ha denunciato errata applicazione della legge penale, in particolare degli articoli 81 cod. pen., 671 e 657 cod. proc. pen., poichØ il riconoscimento della continuazione tra pene già interamente espiate ha portato a un ridimensionamento complessivo di quattro mesi e venti giorni di reclusione della sanzione già posta in esecuzione.
Tali pene risultano già eseguite, come attestato dal certificato del casellario giudiziale aggiornato al 14/12/2009, e non potevano, quindi, essere prese in considerazione per ridurre la pena attualmente in esecuzione, pari a sei anni di reclusione, rideterminata successivamente in quattro anni, quattro mesi e tredici giorni di reclusione, tenendo conto della concessione di liberazione anticipata.
La Corte di Appello di Perugia, secondo il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ricorrente, avrebbe erroneamente riconosciuto la continuazione tra reati per i quali la pena era già stata eseguita, ignorando che l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. consente di computare la pena già espiata solo se la sua esecuzione Ł successiva alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena, evitando così che il beneficio possa incentivare la commissione di nuovi reati.
Nel caso in esame, la richiesta di applicazione della continuazione mirava a ottenere un ‘credito di pena’ derivante da reati già espiati per applicarlo a una pena relativa a reati commessi successivamente, situazione non consentita dalla normativa vigente.
Pertanto, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ricorrente chiedeva l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per difetto di interesse.
Pacificamente la giurisprudenza esclude la fungibilità della pena già espiata rispetto alle sanzioni contenute in sentenze di condanna che vengano successivamente poste in continuazione dal giudice dell’esecuzione e che abbiano condotto alla riduzione della misura complessiva del cumulo conseguente. Ciò in ossequio dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Da questo principio, tuttavia, non deriva – come sembra ritenere il AVV_NOTAIO generale ricorrente – una preclusione al riconoscimento della continuazione o, sotto altro profilo, una causa di inammissibilità dell’istanza di riconoscimento del vincolo ex art. 81 cod. pen. in executivis .
La richiesta di applicazione della disciplina della continuazione e l’eventuale applicazione della conseguente rideterminazione della complessiva sanzione, ove la richiesta venga ritenuta fondata, rimane sempre possibile per ogni altro effetto penale. Dal disposto dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. consegue solo l’obbligo del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di procedere nel cumulo a scomporre il riconosciuto disegno criminoso e non calcolare l’eventuale ‘credito di pena’ sui reati commessi successivamente.
Con esaustiva chiarezza delinea ambiti ed effetti dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. la motivazione di Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Di, Rv. 272101 – 01:
«La giurisprudenza di legittimità, nel rappresentare che la ratio di tale limitazione, costantemente riaffermata, Ł quella di non consentire ad alcuno di fruire di crediti di pena che possano agevolare la commissione di fatti criminosi nella consapevolezza dell’assenza di conseguenze sanzionatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212215; Sez. 1, n. 5186 del 21/09/2000, Caserta, Rv. 217234; Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, COGNOME, Rv. 233589; Sez. 1, n. 12937 del 12/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266181), ha rimarcato che l’indicato principio trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. «credito di pena» si sia formato a seguito del riconoscimento della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale (tra le altre, Sez. 1, n. 1680 del 06/03/2000, COGNOME, Rv. 216418; Sez. 4, n. 27948 del 29/05/2001, COGNOME, Rv. 219607; Sez. 1, n. 25186 del 17/02/2009, COGNOME, Rv. 243809)».
E quanto agli adempimenti a carico del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO territoriale in caso di avvenuto riconoscimento della continuazione tra reati le cui pene separatamente inflitte siano state già interamente espiate, così statuisce:
«ove si pongano problemi di fungibilità tra le carcerazioni sofferte per i singoli reati unificati ex art. 81 cod. pen., il reato continuato, che può considerarsi reato unico solo ai fini specificamente previsti dalla legge, deve essere scisso nelle singole violazioni che lo compongono, sì da potersi individuare quelle commesse prima della detenzione senza titolo e stabilirsi l’aliquota di sanzione del relativo frammento di aumento per la continuazione per far luogo alla fungibilità, stabilendosi, quindi, la parte di custodia cautelare o di pena inutilmente sofferta (tra le altre, Sez. 1, n. 38400 del 18/09/2009, COGNOME, Rv. 244837; Sez. 1, n. 8109 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 246383; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618)»
Nello stesso senso la giurisprudenza piø recente, ribadendo tale principio, ha ribadito
che l’avvenuta espiazione delle pene non preclude la possibilità dell’applicabilità dell’art. 81 cod. pen. ai reati con esse sanzionati a tutti gli altri effetti penali, sottolineando tuttavia che rimane invece paralizzato l’eventuale prodursi di un ‘credito di pena’ e ponendo a guardia dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. il AVV_NOTAIO che dovrà provvedere alla determinazione del cumulo:
«Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate “sine titulo” dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, COGNOME, Rv. 284435 – 01).
SicchŁ il provvedimento impugnato non impedisce al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, esercitando i suoi poteri, di dare applicazione all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che al contrario non prevede condizioni processuali di ammissibilità nØ regola i presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione, questi ultimi indicati esclusivamente dall’art. 81 cod. pen.
3. Del ricorso deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità per difetto di interesse della parte processuale che lo ha proposto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME