Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37366 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37366 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio,
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del 17 novembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara che, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai reati di cui alle seguenti sentenze:
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, emessa in data 12 novembre 2019, di applicazione della pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d. P.R. n. 309 del 1990, commesso il 16 aprile 2019;
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, emessa in data 13 giugno 2023, di applicazione della pena di anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 TU Stup., commessi tra l’aprile e il luglio 2023.
Il Giudice dell’esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni otto di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, partendo dalla pena base irrogata per il reato di cui al capo 11 della sentenza sub b), con aumenti per la continuazione già stabiliti con la detta sentenza, aumentata di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 16.000 di multa, per il reato di cui alla sentenza sub a).
Il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla rideterminazione della pena complessiva, per effetto dell’avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sopraindicati, in quanto il decidente, da un lato, ha operato una riduzione di pena minima, e, dall’altro, ha omesso di specificare quanti e quali aumenti di pena abbia applicato, in modo distinto, per ciascun reato satellite.
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, per le ragioni che seguono, da ritenersi assorbenti rispetto alle prospettazioni contenute nel ricorso.
I reati che, nel caso di specie, vengono in rilievo hanno formato oggetto di sentenze di applicazione di pena concordata tra le parti, sicché il riferimento normativo è alle disposizioni dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui il condannato deve concordare con il pubblico ministero l’entità della pena detentiva per poter chiedere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 672 cod. proc. pen., col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile.
3. In tali casi, secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, la richiesta di continuazione, presentata senza l’osservanza dello schema procedimentale sopra delineato, è inammissibile, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Rv, 273138).
Pertanto, nel caso in cui i reati oggetto della predetta richiesta siano stati giudicati con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondo la previsione di cui all’art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario che l’applicazione della relativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta dell’interessato e del pubblico ministero, che l’eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell’esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limiti di cui all’ar 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte del giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Rv 194423; Sez. 1, n. 18233 del 2/04/2014, Rv. 259892).
Il Giudice dell’esecuzione, inoltre, in mancanza del consenso o dissenso del pubblico ministero, non può entrare nel merito della richiesta, esercitando gli ordinari poteri valutativi di cui all’art. 671 cod. proc. pen., giacché l’art. 188 d att. cod. proc. pen. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale tra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell’organo requirente (Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, Rv. 275169).
Nell’ipotesi in cui il Giudice dell’esecuzione, come nel caso che occupa, si sia pronunciato al di fuori dello schema previsto dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., deve ritenersi che le istanze proposte al di fuori del percorso normativamente tracciato siano inammissibili, anche se la legge non stabilisce alcuna conseguenza specifica, perché le indicazioni di legge sulla modalità di proposizione di questo tipo di istanza non ammettono alternative.
4.La mancata valutazione dell’inammissibilità della domanda posta in essere dal giudice di merito può essere compiuta in sede di legittimità, anche senza devoluzione con i motivi di ricorso, poiché il regime del vizio è tale da consentire una pronuncia d’ufficio, anche al di fuori dei motivi di ricorso, ai sensi dell’art. 6 comma 2, cod. proc. pen.
Gli atti vanno dunque restituiti al Giudice dell’esecuzione affinché, eliminato il provvedimento assunto in forza di una richiesta inammissibile, il procedimento esecutivo possa essere introdotto validamente da una nuova domanda articolata nel rispetto delle essenziali norme di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara Ufficio GIP.
Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente