Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 46420 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 46420 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSTA VOLPINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG , dottoressa NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Il Gip del Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 06/10/2023, ha rigettato la richie avanzata da NOME AVV_NOTAIO volta al riconoscimento del vincolo della continuazione di cui al 81 cod. pen., avanzata in sede di incidente di esecuzione, in relazione alle sentenze irrevoc di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse dal Gup del Tribunale di Bergamo 1661 del 16/12/2021 e n. 195 del 10/02/2021, entrambe concernenti condanne per reati di cui all’art. 2 d.lvo 74/2000, con pena detentiva convertita in corrispondente pena pecuniaria.
Avverso l’ordinanza in epigrafe indicata ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, con un motivo di ricorso, deducendo violazione di legge in ordine all’applicazione dell’art. 81 cod e vizio della motivazione, rappresentando che, erroneamente, il giudice di merito ha riten insussistente il vincolo della continuazione, e pertanto l’assenza di una programmazione unita tra i due reati, in ragione della distanza temporale tra la l’uno e l’altro reato e in consi della diversità dei soggetti emittenti. Tuttavia, il giudice di merito non ha considerato che sono sia la tipologia dei reati contestati sia il bene giuridico tutelato dalle fattispecie in trattandosi di medesima violazione dell’art. 2 del d.lvo 74/2000; che i fatti concernono l’anno di imposta del 2014 e l’altro l’annualità del 2016 e che vi è quindi contiguità tem tra le due violazioni. In merito a tale profilo, il ricorrente evidenzia che i benefici illeciti derivanti dalle condotte illecite si sono protratti nel tempo, posto che per la vio 2014, il versamento dell’imposta in misura inferiore a quella dovuta è avvenuto nel 20 mentre per quella del 2016, nel 2017; che identico è il motivo che ha indotto il ricorre porre in essere le fattispecie per le quali è stato condanNOME, ovvero quello di avere una maggi liquidità mediante il versamento di imposte in misura inferiore a quella dovuta. Con motivazi contraddittoria, inoltre, il giudice ha ritenuto che la pluralità di soggetti emittenti foss di una determinazione isolata e saltuaria e non fosse espressione di un unico disegno criminoso Viceversa, evidenzia il ricorrente, anche sotto questo profilo la motivazione è viziata, in q solitamente, proprio la possibilità di contare su diverse compiacenti società disponibili a strumenti di abbattimento dei costi fittizi è espressione di una programmazione unita preordinata alla realizzazione di plurime fattispecie criminose. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chie annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Questa Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso che l’indagine che si impone alla riflessione del giudice chiamato a valutare un’istanza di applicazione della discip della continuazione deve concentrarsi su tre essenziali problemi: dapprima iverificare la credibilità intrinseca, sotto il profilo logico, dell’asserita esistenza di un unico, originario pro criminoso; indi, analizzare i singoli comportamenti incriminati per individuare le partic specifiche finalità che appaiono perseguite dall’agente; infine f verificare se detti comportamenti criminosi, per le loro particolari modalità, per le circostanze in cui si sono manifestati spirito che li ha informati, per le finalità alle quali erano preordinati, possano consi valutata anche la natura dei beni aggrediti, come l’esecuzione, diluita nel tempo, prospettato, originario, unico disegno criminoso (Cass. 22/04/1992, Curcio, Rv. 190807).
Si precisa inoltre che si è condivisibilmente affermato in giurisprudenza (Sez. U, n.2286 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione, necessita anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle viola del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della cond la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e il fatto che, al momento della commiss del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindic successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
L’accertamento appena indicato costituisce giudizio di merito, non sindacabile in sede d legittimità, se immune da vizi di motivazione ( Cass 28/05/1990, Paoletti, Rv n. 184908; Sez 6, n. 25097, del 13/06/2007, Rv n. 237014).
Nel caso di specie, i suddetti vizi non sono riscontrabili, posto che il giudice a quo ha affermato, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, che tra i delitti oggett provvedimenti di condanna decorrono due anni, che non vi contiguità temporale tra essi, e che le società emittenti le fatture false annotate in contabilità non erano le medesime, esclude così la sussistenza di una programmazione unitaria iniziale dei reati.
In particolare, si osserva che fatti per i quali è intervenuta la condanna non si colloca prossimità temporale, sicché la finestra temporale tra l’uno e l’altro avrebbe dovuto ess colmata dal ricorrente mediante l’allegazione di elementi specifici, posto che incombe s condanNOME che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di alle elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una prevent programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzioNOMErio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 Cc. (dep. 29/04/2019) Rv. 275451). Conformemente a tale affermato principio, non è, dunque, viziata la decisione con la quale giudice dell’esecuzione ha escluso il riconoscimento della continuazione per l’ampiezza dell’ar
temporale in cui si collocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintom della loro riconducibilità a una medesima preventiva risoluzione criminosa.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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