Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40670 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40670 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Lir:é, &I) W1 t rWPubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
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CID ha concluso chiedendo GLYPH -e.m . ….t.th–tAA. GLYPH 1,2. COGNOME , S-r GLYPH i
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Trattazione scritta t GLYPH Z.S D C 453/Lob JJ
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 31 marzo 2’022 la Corte di Appello di Bari ha confermato, nei confronti di COGNOME NOME, la decisione emessa in primo grado 10 luglio 2013.
1.1 Con le due, conformi, decisioni di merito è stata affermata la pen responsabilità di COGNOME NOME NOME riferimento al reato di cui all’art. 75 comma d.lgs. n.159 del 2011. In fatto, si tratta di violazioni della specifica prescr non allontanarsi dalla propria abitazione in ore notturne, commesse tra i ottobre 2012 e il 26 ottobre del 2012 (in otto occasioni). Le condotte s contestate e ritenute in continuazione, con pena pari ad anni uno e mesi se reclusione.
1.2 La Corte di Appello, in riferimento ad uno dei motivi proposti, nega riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio e quell giudicati con le sentenze n.1433 del 2018 e 1547 del 2019.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOMENOME con due distinti atti, deducendo erronea applicazion legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento dell continuazione.
2.1 Il ricorrente, con un primo atto di ricorso a firma del difensore AVV_NOTAIO, rappresenta che la richiesta riguardava tre violazioni del tutto analo oggetto di separati giudizi (e già unificate ai sensi dell’art.81 comma 2 cod.p commesse il 21 settembre, 17 e 25 ottobre dei 2012.
La identità delle condotte di reato e la prossimità temporale (due ricad all’interno del periodo oggetto di unificazione nella decisione impugna rendevano palese la medesimezza del disegno criminoso, peraltro già riconosciuta nel diverso procedimento.
2.2 Di analogo tenore risultano le doglianze esposte nell’atto di ricorso a firm difensore AVV_NOTAIO, cui si aggiunge doglianza in punto d motivazione sulla commisurazione della pena. Vengono prodotte le decisioni emesse nei diversi procedimenti.
Il ricorso è fondato, sul tema del diniego del riconoscimento del vincolo continuazione.
3.1 La richiesta di riconoscimento della continuazione riguarda, in sostanza, a condotte di violazione delle prescrizioni derivanti dal medesimo ‘titol prevenzione, avvenute a ridosso (e in due casi all’interno) del periodo in c sono manifestati i comportamenti già ritenuti espressivi del medesimo disegn criminoso.
Ciò determina un profilo di contraddittorietà argomentativa e di complessiv incoerenza della motivazione espressa nella decisione impugnata, specie i riferimento ai fatti che risultano «ricompresi» nel periodo oggetto della decisi Va rilevato che anche tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti (limitatam al reato di cui all’art.75 d.lgs. n.159 del 2011) è stata riconosciuta l’esist vincolo.
3.2 Ciò, peraltro, pone un profilo analogo a quello in più occasioni affrontat questa Corte di legittimità in sede esecutiva, e relativo al rapporto tra dec emesse – sul medesimo punto – da giudici diversi.
In particolare, è stato più volte affermato ( v. Sez. I n. 54106 del 24.3.20 271903) che in simili casi la motivazione della decisione reiettiva è incompleta non ricomprenda in modo espresso il ‘confronto’ con i contenuti della decisio che ha già ritenuto sussistente il vincolo ideativo tra fatti ricadenti nel me arco temporale di consumazione.
Anche sotto tale profilo si ravvisa, pertanto, incongruenza della motivazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dell Corte di Appello di Bari.
Così deciso in data 4 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente