Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32862 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 32862  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SANTA MARIA CAPUA VETERE il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 27/05/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d ‘ assise d ‘ appello di Napoli, con l ‘ ordinanza indicata nel preambolo, ha rigettato l ‘ istanza con cui NOME COGNOME aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in relazione ai reati accertati con le sentenze emesse:
a) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 2 marzo 2016 (condanna per partecipazione all ‘ RAGIONE_SOCIALE mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE dal settembre 2012 al settembre 2014, reato unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. con ulteriore violazione dell ‘ art. 416 bis cod. pen. giudicata della Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2013, sempre relativa all ‘ affiliazione al RAGIONE_SOCIALE ma fino all ‘ ottobre 2010);
 b)  dalla  Corte  di  assise  di  appello  di  Napoli,  in  data  31  maggio  2022, (condanna alla pena di vent ‘ anni di reclusione in relazione al reato di omicidio di NOME COGNOME, commesso in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME il 20 aprile 2010, ed ai reati strumentali di detenzione di armi e di ricettazione).
A ragione della decisione, la Corte partenopea osserva che i reati non sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso: COGNOME, come accertato dalle sentenze in esecuzione, sin dall ‘ affiliazione al RAGIONE_SOCIALE è rimasto inserito nel gruppo dedito a gestire le azioni estorsive senza entrare a far parte del gruppo di fuoco; la sua partecipazione all ‘ omicidio di COGNOME, con il ruolo di specchiettista, è stata decisa il giorno prima dell ‘ agguato allorquando era sopravvenuta l ‘ esigenza del tutto estemporanea, della collaborazione di un affiliato in grado di riconoscere il bersaglio e di indicarlo ai killer.
Ricorre COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione dell ‘ art. 81, secondo comma, cod. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta  che  la  continuazione  tra  i  reati  è  stata  esclusa,  nonostante  la sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto, a causa del travisamento dei fatti accertati in sede di cognizione e dell ‘ erronea lettura delle sentenze che hanno accertato i reati oggetto della richiesta ex art. 81, secondo comma, cod. pen.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice dell ‘ esecuzione, né nella sentenza sub a) né in quella resa dalla Corte di appello di Napoli il 22 gennaio 2013 risulta accertato che COGNOME all ‘ interno dell ‘ organizzazione capeggiata da NOME COGNOME avesse il compito esclusivo di gestire le estorsioni. Risulta, al contrario, che egli fosse uno dei ‘ fedelissim i’ del capo RAGIONE_SOCIALE ed avesse, nella qualità di ‘ capozona ‘, una competenza territoriale estesa a tutte le questioni, tra cui, così come espressamente riportato nel capo di imputazione, la ‘ repressione violenta dei contrasti interni ‘ , da realizzare ‘ anche con l ‘ uso della violenza … contro le persone ‘ .
Come risulta dalle letture unitaria di entrambe le sentenze indicate nella richiesta di applicazione della disciplina della continuazione nonché dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e NOME COGNOME, COGNOME, nella qualità di ‘capozona’ , aveva aderito all ‘ ordine, impartito da NOME COGNOME, di uccidere NOME COGNOME, affiliato del gruppo di cui egli stesso era responsabile. COGNOME era stato, infatti, accusato da molti sodali di avere trattenuto per sé somme di denaro provento delle estorsioni perpetrate dal RAGIONE_SOCIALE, commettendo una serie di errori definiti perdonabili.
Contrariamente a quanto si legge nell ‘ ordinanza impugnata, COGNOME non era intervenuto nell ‘ organizzazione dell ‘ azione omicidiaria soltanto la sera prima dell ‘ agguato, ma era già stato portato a conoscenza del piano in precedenza, tanto da avvertire telefonicamente COGNOME, qualche mese prima, della sopravvenuta impossibilità di realizzare il progetto di uccidere COGNOME a causa di una soffiata.
La Corte di appello ha totalmente travisato il contenuto della sentenza sub b), che in nessuna parte ritiene accertata la partecipazione di COGNOME all ‘ omicidio per ragioni estemporanee legate all ‘ esigenza, insorta la sera prima dell ‘ agguato, di coinvolgerlo quale unico soggetto in grado di riconoscere la vittima.
In ogni caso, i Giudici della cognizione danno per accertato che l ‘ omicidio è stato eseguito senza che COGNOME preventivamente indicasse la vittima ai killer.
Il travisamento del contenuto delle sentenze è stato determinante: la decisione di non riconoscere il vincolo della continuazione tra il reato di omicidio commesso nell ‘ ambito dell ‘ RAGIONE_SOCIALE ed i reati di partecipazione alla stessa RAGIONE_SOCIALE consumati nel medesimo arco temporale è fondata sull ‘ asserita contingenza ed estemporaneità del coinvolgimento di COGNOME nell ‘ azione omicidiaria, a sua volta desunta da un dato di fatto inesistente ovvero l ‘ inserimento del condanNOME nell ‘ RAGIONE_SOCIALE al solo fine di occuparsi delle attività estorsive, con conseguente mancata adesione, sin dall ‘ affiliazione, al progetto di commettere tutte le azioni sanguinarie funzionali alla sopravvivenza dell ‘ RAGIONE_SOCIALE. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo l ‘ ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l ‘ identità del bene giuridico violato o delle modalità di commissione, così come la vicinanza temporale fra le varie condotte criminose costituiscono aspetti da soli insufficienti ad offrire dimostrazione dell ‘ esistenza di quell ‘ unico iniziale programma  in  vista  di  uno  scopo  determiNOME,  che  costituisce  l ‘ indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione.
Tale  affermazione  di  principio  conserva  validità  anche  in  riferimento  alle posizioni di quanti siano organici ad associazioni di stampo mafioso, i quali, per quanto genericamente determinati a svolgere i compiti criminosi loro assegnati, devono anch ‘ essi essersi prefigurati, almeno nelle linee generali, ed aver voluto commettere  tutti  i  reati  poi  realizzati  sin  da  un  momento  antecedente  la consumazione del primo.
Muovendo da tale premessa, la giurisprudenza di legittimità non ha ritenuto configurabile il nesso della continuazione tra il reato associativo e quei reati fine, quali gli omicidi in danno di esponenti rivali o, di altri oppositori del potere mafioso, se detti illeciti, pur rientrando nell ‘ ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non risultino programmati in via originaria, ma deliberati sulla spinta di esigenze contingenti ed occasionali, non preventivamente raffigurate dal soggetto agente (cfr. Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, COGNOME, Rv. 249930; Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, COGNOME, Rv. 240489). Parimenti, si è ritenuto che la corrispondenza del movente ispiratore delle singole condotte omicidiarie non sia sufficiente per poter ravvisare l ‘ unicità del disegno criminoso, quando il proposito non sia qualificato da specificità e concretezza nella prefigurazione delle singole azioni esecutive (Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307).
L ‘ ordinanza impugnata chiamata ad applicare gli illustrati principi non ha seguito  un  percorso  motivazionale  logico  e  comunque  in  grado  di  resiste  alle censure formulate dal ricorrente.
Il  giudice  dell ‘ esecuzione  ha  escluso  la  configurabilità  della  continuazione ritenendo accertato in sede cognitiva che COGNOME, non inserito nel ‘gruppo dei killer’ , era stato chiamato a partecipare all ‘ omicidio di NOME COGNOME per una ‘necessità’ del  tutto  estemporanea,  essendo ‘ l ‘ unico  in  grado  di  riconoscere  il bersaglio e di indicarlo ai killer ‘ .
Nel pervenire a siffatta conclusione la Corte distrettuale, tuttavia, non si è minimamente soffermata sulla tesi alternativa, articolata, con specifici e puntuali riferimenti al compendio probatorio acquisto in sede di cognizione, nell ‘ istanza di unificazione dei reati, secondo cui COGNOME, investito di un ruolo di vertice nel sodalizio, si era reso disponibile, sin dalla sua affiliazione al RAGIONE_SOCIALE, a compiere tutti gli atti necessari a reprimere, anche con la violenza, gli eventuali contrasti interni e che, proprio per perseguire tale scopo, aveva contributo a deliberare l ‘ uccisone di NOME COGNOME, affilato al suo gruppo reo di trasgressioni ‘ imperdonabili ‘ , partecipando, pertanto, alla pianificazione dell ‘ agguato e dando il suo contributo alla sua esecuzione non per ragioni sopravvenute e contingenti.
Tale carenza radicale di confronto critico con le allegazioni difensive, pur di carattere  potenzialmente  decisivo,  ha  finito  per  rendere  le  argomentazioni utilizzate  apodittiche  ed  il  complessivo  apparato  giustificativo  illogico,  se  non apparente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l ‘ ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d ‘ assise
d ‘ appello  di  Napoli  affinché  provveda  al  nuovo  giudizio,  da  svolgersi  con  piena libertà  valutativa,  nel  rispetto,  però,  dei  principi  di  diritto  testé  puntualizzati  e colmando le evidenziate lacune motivazionali.
È, infine, il caso di precisare che, in ossequio alla sentenza n 183/2013 della Corte costituzionale (che ha dichiarato l ‘ illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. in parte qua), non potrà partecipare al giudizio di rinvio dopo l ‘ annullamento il giudice-persona fisica che pronunciato l ‘ ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato: ciò perché l ‘ apprezzamento demandato al giudice dell ‘ esecuzione presenta tutte le caratteristiche del «giudizio», con conseguente connotazione pregiudicante della precedente decisione nel merito. 
P.Q.M.
Annulla l ‘ ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d ‘ assise d ‘ appello di Napoli.
Così deciso, in Roma 30 settembre 2025.
Il Consigliere estensore                                                Il Presidente
NOME COGNOME                                                NOME COGNOME