Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2141 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATI -0
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Lecce, in funzione di COGNOME dell’esecuzione, accoglieva parzialmente, a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla sentenza della Prima Sezione Penale di questa Corte n. 18009 del 2022, la richiesta presentata dal ricorrente per ottenere l’applicazione del regime della continuazione in executivis limitatamente alle sentenze del c.d. secondo gruppo, di cui ai numeri 7, 10, 14 e 15 del casellario.
Avverso la richiamata pronuncia, il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a due motivi, di seguito riportati entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 627, comma 3, del medesimo codice in quanto la decisione impugnata avrebbe disatteso i principi ritraibili dalla motivazione della pronuncia di cassazione con rinvio non tenendo conto, rispetto alle sentenze del c.d. primo gruppo, di quanto emergeva dalle stesse e limitandosi a richiamare, nuovamente, come già la pronuncia annullata, la non omogeneità tra i reati e il lasso di tempo trascorso tra la commissione degli stessi.
2.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME denuncia erronea applicazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671, comma 1, cod. proc:. pen., nonché vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce, la quale, pur riconoscendo che i delitti erano stati commessi dal ricorrente quale affiliato dell’RAGIONE_SOCIALE, aveva escluso la continuazione tra i medesimi, ponendo in rilievo che, in virtù dell’ampio lasso temporale di commissione dei fatti di reato e della loro eterogeneità, non avrebbero potuto essere programmabili ex ante, neppure nei loro elementi essenziali, costituendo espressione della posizione via via di maggiore rilievo acquisita nel tempo dallo stesso nell’ambito della predetta Associazione, in una sorta di “escalation criminale”.
Di contro, secondo quanto prospettato dal ricorrente, la decisione impugnata avrebbe omesso di considerare che i reati in questione – in realtà commessi in un periodo di tempo inferiore a quello indicato nel provvedimento del Gip di Lecce – erano tutti annoverabili nell’ambito di condotte che, in quanto volte ad agevolare il sodalizio associativo, erano state senz’altro oggetto di una preliminare e coeva determinazione assunta dagli acconti dell’RAGIONE_SOCIALE, essendo del resto stati consumati nella medesima zona territoriale e riconducibili
un’iniziale deliberazione dei componenti della RAGIONE_SOCIALE, poi portata in esecuzione nel corso del tempo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 motivi di ricorso, suscettibili di valutazione unitaria, devono essere accolti, per le ragioni di seguito indicate.
E’ opportuno ricordare, su un piano generale, che, in tema di reato continuato, l’identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (ex multis, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, NOME, Rv. 255156 – 01).
Orbene, va in primo luogo evidenziato che, a differenza di quanto afferma il provvedimento impugnato, risulta dalla documentazione del casellario giudiziale che la massima parte dei fatti di reato è stata commessa tra il 2040 e il 201 e solo uno nel 2005, talché manca quel significativo lasso temporale tra le condotte cui ha fatto riferimento la decisione del giudice dell’esecuzione.
Sotto un distinto profilo, si ripropone la questione se reati-mezzo compiuti a fronte dell’adesione ad una RAGIONE_SOCIALE criminale possano e, entro quali limiti, consentire al reo di beneficiare del regime della continuazione tra le pene irrogate dalle diverse sentenze di condanna pronunciate per il compimento di detti delitti.
A riguardo, questa Corte ha effettivamente affermato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’RAGIONE_SOCIALE (ex aliis, Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334 – 02; Sez. 1 n. 13609 del 22/03/2011, COGNOME, Rv. 249930 01).
Ad esempio si è ritenuto, in coerenza con tale assunto, che, qualora un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista della perpetrazione d’omicidi, ciò non implica che ogni omicidio che, nell’ambito di esso sia stato deliberato, sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittimo che un tale nesso venga escluso quando l’omicidio presenti il carattere dell’estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti,
come quella afferente un caso in cui vittima dell’omicidio era stato un soggetto originariamente aderente al sodalizio, dal quale poi si era allontanato e per questo era stato punito, circostanza non prevedibile ex ante (Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489 – 01).
Tuttavia la decisione impugnata non ha fatto corretta applicazione dei predetti principi poiché, senza neppure esaminare – così incorrendo nuovamente nei vizi che erano stati accertati nella pronuncia di cassazione con rinvio – le specifiche doglianze difensive afferenti i riferimenti contenuti in alcune delle sentenze per le pene comminate dalle quali era richiesta dal COGNOME la continuazione, si è limitata a disattendere in parte qua detta richiesta poiché i delitti non sarebbero stati prevedibili ex ante in quanto diversi e connotanti il ruolo progressivamente più importante acquisito dal ricorrente nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Proprio detta argomentazione, che pure sembra assumere portata fondamentale nella decisione del GIP di Lecce, disvela la manifesta contraddittorietà del ragionamento compiuto atteso che, di norma, si aderisce ad una RAGIONE_SOCIALE criminale con l’intento di “fare carriera” all’interno di essa e quindi prospettandosi e volendo, con tale adesione, compiere delitti sempre più importanti per scalare i ranghi della gerarchia criminale.
A fronte di reati non omogenei ma tutti riconducibili a quelli caratterizzanti un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pertanto, la decisione censurata non ha svolto alcuna indagine, nel rigettare in parte l’istanza del COGNOME, sull’estemporaneità o imprevedibilità di ciascuno dei delitti al momento dell’adesione al sodalizio criminoso.
2. Si impone dunque l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2023
Il Consigliere Estensore