Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9118 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9118 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Acuappesa il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/05/2025 della Corte d’appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 23 maggio 2025, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da COGNOME NOME, volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:
1)Sentenza Corte di appello di Catanzaro del 18.7.2023, irrevocabile il 29.8.2024; 2)Sentenza Corte di appello di Catanzaro del 6.12.2007, irrevocabile il 3.3.2009.
con le quali Ł stato condannato per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen.
Precisava che la sentenza sub 1) Ł relativa a condotta associativa perdurante protrattasi dal 2015 e la seconda a condotta associativa commessa da epoca antecedente al 28.11.2001 al maggio 2003.
Osservava che, pur a fronte dell’allegazione difensiva in ordine alla identità e base familiare delle due associazioni, nonchØ alla continua operatività nel medesimo territorio, era ostativo al riconoscimento del vincolo della continuazione il lungo lasso di tempo intercorso tra le due condotte, intervallate da un lungo periodo di detenzione (10 anni). Ad avviso del collegio, tali elementi sono indicativi del fatto che la condotta successiva Ł stata frutto di autonoma determinazione criminosa come confermato, d’altro canto, dal fatto che diversi sono i soggetti partecipi delle due associazioni e diversi sono i reati fini (usura ed estorsione nel primo caso e trasferimento fraudolento di valori nel secondo).
2.Avverso detta ordinanza il ricorrente propone due ricorsi per cassazione, affidati a due difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, i quali articolano tre motivi di ricorso, del tutto sovrapponibili, che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano congiuntamente nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1Con il primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen. Osserva che gli indici rivelatori della identità di disegno criminoso, costituiti
dalla continuità dell’organizzazione criminale, dall’identità del territorio di operatività, dalla medesima denominazione del sodalizio, dal ruolo di vertice mantenuto dal ricorrente, sono stati erroneamente valutati dalla Corte di appello che ha valorizzato la diversa natura dei reati fini, sottovalutando la circostanza che i reati giudicati con la sentenza sub 2) erano aggravati ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen. e non ha valutato quanto emerge dalla sentenza sub 1), la quale, in relazione al capo di imputazione n. 69 contestato all’odierno ricorrente, ha specificato che il sodalizio Ł stato già riconosciuto esistente con sentenza del Tribunale di Paola n. 206/2006 e ha affermato che COGNOME NOME, scarcerato nel 2013, aveva rivendicato a sØ e alla sua organizzazione la gestione dei locali notturni, mantenendo il ruolo di capo/organizzatore della RAGIONE_SOCIALE operante nel territorio di Cetraro e dintorni. Nella medesima sentenza, il collegio affermava che il processo si poneva in continuità e costituiva l’epilogo delle pregresse attività investigative e giudiziario che avevano colpito il territorio.
2.2Con il secondo motivo, censura la decisione eccependo la contraddittorietà, insufficienza, genericità della motivazione nonchØ l’omessa valutazione di elementi decisivi. Osserva che gli elementi evidenziati dalla sentenza n. 157/2018 in ordine alla condotta assunta dal ricorrente all’atto della scarcerazione nel 2013 sono in contrasto logico con la conclusione pervenuta dalla Corte territoriale in ordine al fatto che NOME avrebbe deciso di costituire un nuovo sodalizio; che la motivazione Ł generica, laddove fa riferimento ad una diversa compagine e a diversi reati fine; Ł lacunosa laddove omette di valutare elementi probatori decisivi quali l’identità di denominazione della RAGIONE_SOCIALE, la continuità territoriale, il mantenimento del ruolo di vertice, la natura unitaria delle associazioni accertata con le sentenze di condanna.
2.3Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. per avere la Corte omesso di considerare gli indici rivelatori della identità di disegno criminoso già in precedenza enunciati.
3.I difensori, congiuntamente, depositano motivi aggiunti. Reiterano la censura relativa alla omessa valutazione dell’unicità della originaria deliberazione, evincibile dal fatto che il sodalizio Ł rimasto immutato e costante Ł stata la partecipazione del ricorrente. Evidenziano, inoltre, che nel processo definito con sentenza n. 1874/07, il momento consumativo finale della condotta Ł fissato al 6 settembre 2004 e non al maggio 2003 e che dalle deposizioni dei collaboratori riportate nella sentenza n. 157/2018 si evince che la RAGIONE_SOCIALE COGNOME ha operato senza soluzione di continuità, nell’attività di monopolio nel mercato ittico, nel periodo risalente agli anni 2004-2005 sino a tutto il 2008. Evidenziano, inoltre, che il GUP nella menzionata sentenza riteneva dimostrato che COGNOME NOME nonostante il lungo periodo di detenzione avesse mantenuto un ruolo attivo nella consorteria perpetuando la sua partecipazione come soggetto di riferimento. Ne fanno conseguire che la decisione Ł viziata in quanto contrastante con l’univoco contenuto degli atti processuali laddove reputa iniziata la condotta solo nel 2015.
Con riferimento alla diversità dei partecipi, evidenziano che la compagine era coincidente quanto alla presenza di taluni partecipi e che, comunque, la circostanza non era decisiva.
Con riferimento ai reati fini e, quindi, alla sfera di interesse criminale, rilevano che dalla sentenza della Corte di appello del 2007 si evince che, già all’epoca, la RAGIONE_SOCIALE COGNOME aveva interessi imprenditoriali nel settore ittico e dalla sentenza del 2018 si evince che il predominio nel settore Ł stato perpetuato anche nel periodo di detenzione di COGNOME NOME, in modo da assumere con le modalità tipiche dell’associazione ‘ndranghetistica, il monopolio nel settore economico di interesse. Da ultimo, annotano che il giudice ha tratto argomenti a
favore del riconoscimento del carattere ‘armato’ dell’associazione dal fatto che tale aggravante era stata riconosciuta propria delle condotte giudicate nei precedenti processi, delle quali quella in esame costituiva ‘un segmento di prosecuzione’. Concludono, pertanto, ritenendo infondata la tesi della Corte territoriale secondo la quale il lungo periodo di carcerazione aveva determinato la fuoriuscita dalla consorteria del ricorrente che, successivamente, aveva costituito un nuovo sodalizio.
4.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, valutando come condivisibili le argomentazioni della Corte territoriale e valorizzando la finalità rieducativa e di emenda del lungo periodo di carcerazione sofferto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
2.L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 cod. pen. Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p., la cognizione del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere in continuazione. Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo esauriente valutazione in ordine ai concreti indicatori dell’unità di disegno criminoso, costituiti dall’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale delle condotte, le singole causali, le modalità della condotta, e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluni degli indici se i successivi reati risultino il fruttodi determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01).Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione deve esserci, quindi, un rigoroso accertamento dell”unica determinazione a delinquere”, che sorregge, sotto il profilo soggettivo le diverse condotte materiali.
3. Con specifico riferimento alla configurabilità del vincolo della continuazione tra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, si Ł precisato che non Ł sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e alla omogeneità delle condotte, occorrendo compiere una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenze del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione. ¨, quindi, necessario accertare se le associazioni di cui l’istante Ł stato ritenuto partecipe, relative alla medesima organizzazione criminale, costituiscano espressione di un nuovo pactum sceleris ovvero manifestino una discontinuità nel programma criminoso (Sez. 5, n. 20900 del 26/4/2021, Rv. 281375-01).
4. E’ stato, inoltre, chiarito in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, che il sopravvenuto stato detentivo dell’agente non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, in quanto la struttura dell’associazione, caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine, accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscano totalmente la partecipazione
alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall’altro, non ne fanno venire meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento (Sez. 2, n. 8461 del 24/1/2017, Rv. 269121); invero, il principio secondo cui l’identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicchØ, in tali casi, il vincolo della continuazione non Ł incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un’associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo – costituito da fasi di detenzione o da condanne – trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011, Rinzivillo, Rv. 251364). E’ stato, pertanto, affermato che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subìta dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non Ł di per sØ idonea ad escludere l’identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019, Rv. 276842).
D’altro canto, proprio in ragione della natura potenzialmente unitaria dell’associazione, va rammentato che, in tema di reati associativi, non comportano soluzione di continuità nella vita dell’organizzazione criminosa: a) l’eventuale variazione della compagine associativa per la successiva adesione di nuovi membri all’accordo originario o per la rescissione del rapporto di affiliazione da parte di alcuni sodali; b) l’estensione dell’attività criminosa alla commissione di reati di altra specie; c) l’ampliamento dell’ambito territoriale di operatività (Sez. 2, n. 28644 del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416, che ha precisato che, una volta individuata l’esistenza di una data associazione mafiosa, per affermare che ad essa ne sia seguita una diversa occorre la prova che la seconda sia scaturita da un diverso patto criminale oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un ben determinato evento traumatico, che abbia generato discontinuità nel programma associativo, ad esempio una faida oppure una scissione). Si Ł precisato, infatti, che non costituisce argomento univoco al fine di escludere l’unitarietà della ideazione criminosa, la diversa composizione della compagine associativa nelle fattispecie oggetto di diverse pronunce di condanna. Infatti, tenuto conto che le condotte associative di stampo mafioso si protraggono per anni, Ł, in certi limiti, fisiologica, una modifica nel tempo degli affiliati, sicchŁ Ł, comunque, necessario valutare se la diversa composizione soggettiva della compagine sia o meno, il frutto di una nuova ed autonoma determinazione criminosa. Perimenti, si Ł precisato che la diversa natura dei reati fine non rileva ove sia configurabile come una mera estensione dell’originario ambito operativo del sodalizio (Sez. 5, sentenza n. 20900 citata).
Nel caso in esame, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha riferito in ordine all’allegazione difensiva relativa alla identità e base familiare dell’associazione, nonchŁ in ordine alla sua continuità nel tempo nel medesimo territorio, ma ha ritenuto che ostasse al riconoscimento del vincolo della continuazione tra le condotte oggetto delle sentenze in esame, il periodo di carcerazione sofferto tra le due contestazioni, la diversa compagine sociale e i diversi reati fine. In tal modo, però, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza enunciati in quanto non ha verificato se, sulla base delle sentenze, abbiano trovato conferma le allegazioni
difensive in ordine alla continuità negli anni della medesima compagine associativa. Infine, non ha riferito in ordine ad ulteriori elementi, positivi o negativi, evincibili dalle sentenze che, con riferimento ad indici tipici, ovvero natura dei vari sodalizi, loro concreta operatività e continuità nel tempo, ruolo dell’agente, consentano di ravvisare o di escludere una unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni, ovvero ad una medesima organizzazione. D’altro canto, ha fondato la propria decisione su elementi, quali lo stato di detenzione, la compagine associativa e la natura dei reati fine che, alla luce dei motivi esposti, possono non essere decisivi.
Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione (Corte cost. 9 luglio 2013, n. 183), perchŁ, libera nelle determinazioni finali, proceda a nuovo esame della vicenda nel rispetto dei principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro.
Così Ł deciso, 23/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME