Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 807 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 807 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 31/10/1984
avverso l’ordinanza del 29/04/2024 del GIP TRIBUNALE di SIENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letteAsentitgle conclusioni del PG GLYPH cf · GLYPH’ ,1 “‘-‘ (” < -: -GLYPH ·
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’ist formulata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo dell continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, con:
sentenza della Corte d’Assise di appello di Napoli, in data 24 gennaio 2018, irrevocabile il 10 aprile 2018, di condanna per i reati di cui agli artt 577 cod. pen. e 7 d.l. n. 152 del 1991, artt. 10, 12 e 14 L. n. 497 del commessi in Napoli, tra febbraio 2004 e marzo 2005;
sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 1° aprile 2009 irrevocabile 18 giugno 2011, di condanna per il reato di cui agli artt. 416-bis pen., commesso in Napoli dal 2006, con permanenza, nonché i reati di cui agli artt. 339, 423 e 56, 629 cod. pen., commessi in Napoli il 17 gennaio 2005.
A ragione della decisione la Corte territoriale ha in primo luogo evidenziat l’impossibilità che gli omicidi oggetto della sentenza sub a) potessero riten reati-scopo dell’associazione di cui alla sentenza sub b), poiché COGNOME risu partecipe di quel sodalizio soltanto in epoca successiva allo loro commissione precisamente, dall’anno 2006.
Ha poi valorizzato la circostanza, emergente dalla lettura delle sentenze merito, dell’estemporaneità delle circostanze che avevano determinato gl omicidi per cui è condanna; sicché – anche a voler ritenete che l’adesione Radice al sodalizio de quo fosse antecedente – ha ritenuto che ciascun progetto omicidiario avesse natura occasionale e fosse sorto per circostanze del tut contingenti.
COGNOME con atto del suo difensore, propone ricorso per cassazione e, co un unico e articolato motivo, deduce violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione.
Il giudice dell’esecuzione ha trascurato di considerare la sussistenza plurimi indici rilevatori del medesimo disegno criminoso.
I delitti attribuiti a Radice sono stati commessi nello stesso conte territoriale, avendo egli avendo egli addirittura assunto il ruolo di organizzat promotore dell’associazione. Sicché gli omicidi, peraltro ritenuti aggrav dall’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e il reato associativo non potrebber considerarsi riconducibili a un’unitaria e anticipata deliberazione, costituita necessità di risolvere le controversie interne ovvero esterne al sodalizio.
Giusta la tesi del ricorrente, il provvedimento oggetto d’impugnazione sarebbe inoltre errato laddove ha richiamato quello di altro Giudic dell’esecuzione con cui era stata rigettata analoga istanza ex art. 671 cod. formulata dal coimputato COGNOME posto che le posizioni processuali dei due condannati erano differenti, a ragione del ruolo apicale rivestito da COGNOME (e dal coimputato) nel sodalizio di cui si tratta.
Il Giudice dell’esecuzione avrebbe, infine, ignorato la memoria integrativa ritualmente depositata, con cui si segnalava il pacifico orientamento della Cor di legittimità secondo cui il programma delinquenziale di tipo camorristic dev’essere valutato non solo in astratto, ma anche nel suo concreto e stori divenire (Sez. 6, n. 15889 del 02/03/2004, Drago, Rv. 228874)
Conclusivamente, il ricorrente ritiene che, ove i fatti oggetto delle sentenze fossero stati giudicati in un simultaneus processus, il vincolo della continuazione sarebbe stato certamente riconosciuto.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritt depositata il 21 febbraio 2023, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce censure infondate, dev’essere rigettato.
E’, principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo c tra il reato associativo e i singoli reati-fine ben può sussistere, in teoria, i della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell’istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (Sez. 6, n. 15889 02/03/2004, Drago, Rv. 228874 -01, Sez. 1, n. 16980 del 27.03.2003, COGNOME, Rv. 223992 -01).
Si è chiarito che il problema della configurabilità della continuazione t reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibil strutturale, poiché nulla si oppone a che, sin dall’inizio, nel programma crimin dell’associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro l essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravv una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve i una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice di merito.
Il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità ritiene c realizzazione dei reati-fine debba essere stata deliberata già al momento del costituzione del sodalizio (Sez. 1, n. 40318 del 4/7/2013, Corigliano, Rv.257253
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Sez. 1, n. 8451 del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 243199 -01; Sez. 1, n. 1263 de128/3/2006, COGNOME, Rv. 234100 -01). Secondo altra, preferibile, opinione, deve aversi riguardo, invece, non al momento della creazione dell’associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, ess detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che reati siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatis nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebber ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. 1, Sentenza n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 -01; Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 -01; Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, dep. 2018, COGNOME Rv. 271984 -01).
Pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificat continuazione quei reati-fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attivi svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorter non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali.
Ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberaz insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei o occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 1 13609 del 22/03/2011, COGNOME, Rv. 249930 -01; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, COGNOME, Rv. 240489 -01). Si è, dunque, affermato che, qualora un determinato sodalizio criminoso sia stato costituito anche in vista de perpetrazione d’omicidi, ciò non implica che ogni omicidio che nell’ambito di ess sia stato deliberato sia automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso dell continuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legitti che un tale nesso venga escluso quando l’omicidio presenti il caratte dell’estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti.
Dei richiamati principi ha fatto buon governo il Giudice dell’esecuzion che, nel provvedimento impugnato, ha per un verso valorizzato la cesura temporale tra la commissione degli omicidi e la successiva adesione al sodalizio.
Rileva il Collegio che la contraddizione enfatizzata dal ricorrente, relat all’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato da un canto che COGNOME
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risulta associato dal 2006 (e quindi dopo la commissione degli omicidi) e dall’altro che la sua affiliazione poteva essere antecedente quella data in realtà non è tale. E, infatti, il Giudice dell’esecuzione, dopo aver segnalatc l’impossibilità di ritenere i reati di omicidi quali reati-fine di un sodalizio COGNOME aveva aderito successivamente alla loro commissione, ha svolto un ragionamento meramente ipotetico e ha chiarito che, anche ove si ritenesse la partecipazione antecedente al 2006, in ogni caso le causali degli omicidi erano caratterizzate dall’estemporaneità, così ponendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità appena richiamata.
Infine, correttamente il Giudice per le indagini preliminari ha osservato che il fatto che un omicidio (così come ogni altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell’operatività dell’associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto – che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità – in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente