Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40313 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40313 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione al mancato assorbimento del reato di cui all’art. 493er cod. pen. in quello di furto pure ascritto all’odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, è meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (cfr. Sez. 5, n. 44018 del 10/10/2005, NOME, Rv. 232810 – 01; eadem ratio: Sez. 4, n. 13492 del 21/01/2020, NOME, Rv. 279002 – 03) dovendosi gli stessi considerare privi di specificità e meramente apparenti (si veda pag. 2 della impugnata sentenza);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge in ordine all’erroneo riconoscimento della continuazione tra i due episodi di indebito utilizzo della carta bancomat ascritti al ricorrente, dovendosi a contrario considerare sussistente un’unica condotta delittuosa, con esclusione dell’aumento di pena ex art. 81, secondo comma, cod. pen., non è consentito in questa sede, atteso che tale doglianza non risulta neppure essere stata specificatamente dedotta in appello – là dove con i motivi di gravame ci si è limitati all contestazione dell’eccessività dell’aumento determinato a titolo di continuazione – e, dunque, prospettata per la prima volta dinanzi a questa Corte, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di, Rv. 274346 – 01);
osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione alla mancata esclusione dell’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., è manifestamente infondato, oltre che non formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando rilievi in fatto, esso contesta la ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi della suddetta aggravante nel caso di specie, mentre deve sottolinearsi che tale accertamento è rimesso all’ apprezzamento discrezionale del giudice di merito e, come tale, incensurabile dinanzi a questa Corte, se sorretto da argomentazioni non illogiche (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha evidenziato gli elementi di fatto, anche ulterior rispetto all’età avanzata, in base ai quali deve ritenersi sussistente nel caso concreto la particolare vulnerabilità della persona offesa, conformemente a Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Leone, Rv. 284523-01);
esaminato che il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’eccessività della pena irrogata, sono entrambi non consentiti in quanto reiterativi in assenza di confronto con la motivazione, oltre che manifestamente infondati, poiché secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento
sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.);
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice, in punto di trattamento sanzionatorio, risulta adeguatamente assolto, avendo i giudici di appello valutato congrua la pena stabilita dal giudice di primo grado, facendo un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la determinazione dell’aumento di pena stabilito tanto a titolo di continuazione interna tra i due episodi di indebito utilizzo della carta di credito (rispetto ai quali deve tenersi cont che trattasi di reati omogenei e dunque della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici) quanto a titolo di continuazione esterna con il reato più grave, correttamente individuato in quello di furto (infatti contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, in base all’indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per “violazione più grave”, ai fini del computo della pena per il reato continuato, deve intendersi il reato, tra quelli commessi, che, in astratto, presenti il massimo edittale di pena più elevato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 novembre 2025.