Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35863 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35863 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato XXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 10/06/2025 del TRIBUNALE di LODI
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10/06/2025, il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione presentata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXin relazione alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 24/10/2024 (irrevocabile dal 14/04/2025) che lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione per condotte di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen., commesse da giugno 2018 al 04/10/2019, e alla sentenza del Tribunale di Lodi, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. in data 10/07/2019 (irrevocabile dal 06/09/2019), che gli applicava la pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per reati di lesioni e rapina, commessi l’08/01/2018.
Secondo il Tribunale non vi erano concreti elementi di fatto indicativi della preordinazione delle condotte, in considerazione del lasso di tempo intercorso tra i fatti, della diversità dei contesti spazio-temporali di commissione degli stessi e la diversità delle persone offese. Anche l’uso degli stupefacenti poteva considerarsi solo in parte rilevante ai fini delle condotte di maltrattamento, che rimanevano distinte e successive rispetto alla condotta di rapina.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX che con unico articolato motivo denunciava vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per assenza di motivazione e mancata trattazione delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento dell’istanza.
Segnalava l’uso del copia/incolla che aveva comportato che nel primo rigo fosse indicato il Tribunale di Monza anzichØ quello di Lodi, che si facesse riferimento a plurime condotte, senza tenere conto che il reato di cui all’art. 571 cod. pen. Ł unitario perchØ abituale.
Erroneo era il riferimento all’epoca di insorgenza dello stato di tossicodipendenza, in
realtà documentato già da epoca antecedente il reato di rapina.
3. Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
2. Ai fini dell’esame del primo motivo di censura che lamenta violazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., bisogna premettere che, in tema di reato continuato, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
L’unicità del disegno criminoso richiede, dunque, un’anticipata ideazione di piø violazioni della legge penale, tutte presenti nella mente del reo nella loro specificità, ancorchØ nelle linee essenziali, desumibili da indici esteriori sintomatici del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere(Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632).
Peraltro, a seguito della modifica dell’art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima e preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l’imputato, in concomitanza della relativa commissione, fosse tossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, le modalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, la consumazione di piø reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l’unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Rv. 261490).
Pertanto, il giudice dell’esecuzione nel pronunciarsi a seguito di istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione Ł chiamato a effettuare un completo accertamento di tutti gli indicatori e a valorizzare gli stessi nel riconoscimento o meno del vincolo. Lo stesso, dunque, dovrà confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa nell’istanza e motivare adeguatamente le ragioni dell’esclusione, qualora gli elementi non siano espressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere.
Il provvedimento impugnato ha dato corretta applicazione a questi principi, anzitutto esaminando tipologia e modalità esecutive di ciascuna condotta oggetto della richiesta di riconoscimento del vincolo, evidenziando che erano stati realizzati in località e tempi diversi, con differenti modalità e in danno di persone offese differenti.
In relazione a tali radicali disomogeneità il Tribunale di Lodi, con percorso logico
aderente alle evidenze consacrate nelle sentenze irrevocabili, non ravvisava indizi di una previa programmazione alla luce dei plurimi indicatori fattuali sintomatici dell’estemporaneità di molte delle deliberazioni criminose.
A fronte di specifica allegazione sullo stato di tossicodipendenza del condannato, ha poi analizzato tale fattore e motivatamente ne ha escluso la rilevanza (cfr.Sez. 1, n. 50686 del 18/09/2019, Rv. 277864 – 01).
Seppure sinteticamente le condizioni di tossicodipendenza sono richiamate e comparate con la natura e le modalità delle condotte che appaiono connotate da elementi sintomatici dell’estemporaneità delle decisioni criminose.
La condizione di tossicodipendenza Ł stata valutata e il giudice non ha negato che essa fosse preesistente alla rapina, ma ha affermato che la rilevanza Ł stata dimostrata solo per i maltrattamenti (vi Ł infatti contestazione dell’art. 94 cod. pen. in quel procedimento).
Nel provvedimento Ł stato infine evidenziato che non vi Ł alcun elemento che dimostri la preordinazione e il ricorso non indica alcun elemento che sia stato svalutato, ma ripropone il tema della rilevanza della tossicodipendenza, che tuttavia da sola non può sostituire, come piø volte evidenziato, la prova della preordinazione.
Quanto agli altri rilievi in ordine all’errore di indicazione dell’autorità decidente (che in parte motiva Ł indicata come Tribunale di Monza anzichØ di Lodi), trattasi di mero refuso del tutto ininfluente sulla complessiva tenuta della motivazione.
Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 21/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.