Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41040 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41040 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SUVERETO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determiNOME fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche ess (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal ca reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vi improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professio reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametr rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordiNOME al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essend necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo d continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito d programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessit anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, d una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempor le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le ab programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenz non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinaz estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tut predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere appre anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significati
questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che alla riconducibilità dei reati indicati nelle undici istanze ex art. 671 cod. proc. pen. al medesimo disegno criminoso ostano, in radice, le informazioni acquisite in merito ai trascorsi criminali di NOME COGNOME il quale, già dichiarato delinquente abituale, ha vissuto di attività criminose di diversa natura ed offensività, accomunate dall’essere produttive di illeciti guadagni, così rendendosi protagonista di un modo di vita che nulla ha a che vedere con la programmazione anticipata ed unitaria dei numerosissimi delitti da lui commessi;
che COGNOME, con l’unico motivo di ricorso, articola rilievi critici di tangibil ed insuperabile genericità, che non tengono conto delle pertinenti considerazioni svolte, in ossequio ai canoni ermeneutici sopra richiamati, dal giudice dell’esecuzione, che ha chiarito come le successive manifestazioni antisociali di cui egli è stato protagonista sono espressione di determinazioni via via diverse e tra loro reciprocamente indipendenti;
che parimenti infondata è la censura, svolta senza il conforto di convincenti argomentazioni a sostegno, concernente il rigetto, da parte del giudice dell’esecuzione, della richiesta di applicazione del criterio moderatore previsto dagli artt. 78 e 80 cod. pen. e, specificamente, del limite di trenta anni di reclusione, che egli ha avanzato senza tener conto dell’incidenza della formazione di cumuli parziali in ragione della posteriorità della commissione di taluni reati rispetto all’espiazione della pena irrogata per quelli precedenti;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.