Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16059 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16059 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il 31/12/1985
avverso la sentenza del 14/11/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis, cod. proc.
pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/11/2024 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova in data 30/01/2024, che aveva condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli, disapplicata la recidiva, riduceva la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62 n. 4 e 81 cod pen., nonché carenza ed illogicità della motivazione. Rileva che la Corte territoriale ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenendo che il danno abbia riguardato una
pluralità di arredi, resi inservibili e che l’incendio del materasso all’in carcere costituisca condotta particolarmente pericolosa, trattandosi di ambi chiuso di non semplice evacuazione; che tali considerazioni hanno comportat l’erronea applicazione della norma di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., in qua hanno consentito la sua applicazione solo in relazione ad uno dei due r contestati e ritenuti; che, invero, secondo la giurisprudenza di legitti circostanze attenuanti e aggravanti devono essere valutate e considerat relazione ai singoli reati, in quanto l’unicità del disegno criminoso non com il venir meno della loro autonomia, unificata solo ai fini del tratt sanzionatorio; che, dunque, i giudici di appello avrebbero dovuto esaminar singoli reati, uniti dal vincolo della continuazione, al fine di veri l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. fosse applicabile al singolo reato, non potendosi formulare un giudizio unitari insussistenza; che, nel caso di specie, gli arredi della camera det danneggiati dall’imputato non possono essere considerati beni di partico valore economico, trattandosi di beni di valore modesto, la cui sostituzione ha comportato particolari esborsi economici per l’amministrazione penitenziari che, in ogni caso, non vi sono in atti elementi che consentano di riten contrario, cioè che dimostrino un danno non lieve; che in definitiva la Cor merito avrebbe dovuto valutare l’invocata circostanza attenuante in relazion solo delitto di cui all’art. 635 del cod. pen., invece che con riferimento ai loro complesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l’un motivo cui è affidato.
1.1. Va, innanzitutto, premesso che convintamente il Collegio intende da continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il qua tema di continuazione, la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 co va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel mede disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singo fatto-reato (Sez. 2, n. 49478 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285673 – 02; Sez. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270 – 01; cfr., con riferimento alla circost aggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen., Sez. 5, n. 20519 del 28/02 Picardi, Rv. 286461 – 01; Sez. 2, n. 51735 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285678 02; Sez. 5, n. 43626 del 08/09/2023, COGNOME, Rv. 285235 – 01; Sez. 6, 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627 – 01).
Invero, è stato autorevolmente osservato che i reati legati dal vincolo
continuazione devono considerarsi «come una vera e propria pluralità di re autonomi e diversi in funzione del carattere più o meno favorevole degli eff che ne discendono. In tal modo è possibile garantire, conformemente alla natu dell’istituto, quel trattamento privilegiato che è imposto dalla sua riprovevolezza complessiva», per cui la «concezione unitaria del reato continu opera … soltanto per gli effetti espressamente presi in considerazion legge, come quelli relativi alla determinazione della pena, e sempre garantisca un risultato favorevole al reo» (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2 COGNOME, Rv. 255347 – 01, in motivazione).
Tale orientamento era stato già espresso da Sez. U, n. 3286 27/11/2008, COGNOME, Rv. 241755 – 01, in motivazione, ove si afferma che « reato continuato si configura quale particolare ipotesi di concorso di reati considerato unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla come quelli relativi alla determinazione della pena, mentre, per tutti gl effetti non espressamente previsti, la considerazione unitaria può e ammessa esclusivamente a condizione che garantisca un risultato favorevole a reo», con la conseguenza che «i reati uniti dal vincolo della continuazione riferimento alle circostanze attenuanti e aggravanti, conservano la autonomia e si considerano come reati distinti».
In precedenza, negli stessi sensi, Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, COGNOME, 214355 – 01, in motivazione avevano precisato che l’unitarietà del r continuato «deve affermarsi là dove vi sia una disposizione apposita in tal o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo dovendo e non potendo dimenticarsi che il trattamento di maggior favore per reo è alla base della ratio, della logica, appunto, del reato continuato».
Orbene, a fronte dei reiterati arresti delle Sezioni Unite, non può condiviso l’altro orientamento che, ai fini dell’applicazione della circo attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (o della circostanza aggravant all’art. 61 n. 7 cod. pen.), ritiene che il reato continuato debb considerato unitariamente, per cui la valutazione in ordine alla sussiste detta attenuante o aggravante dovrebbe essere operata con riferimento non danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causat dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 40314 del 03/05/2023, COGNOME, 285253 – 01; Sez. 2, n. 25030 del 31/05/2022, COGNOME, Rv. 283554 – 0 Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, COGNOME, Rv. 281866 – 01; Sez. 5, n. 28 del 07/04/2017, COGNOME, Rv. 270244 – 01; Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2 COGNOME, Rv. 265557 – 01; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, COGNOME, Rv. 26554 – 01; Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013 (dep. 2014), COGNOME, Rv. 258477 Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253961 – 01). Ritiene, inver
Collegio che tale filone giurisprudenziale non faccia i conti con la ratio dell’istituto del reato continuato, che è quella del favor rei: l’istituto della continuazione è stato introdotto con la funzione di attenuare le rigide consegu dell’applicazione del concorso materiale di reati, laddove si apprezzi la m riprovevolezza complessiva dell’agente, che cede ai motivi a delinquere una s volta, cioè quando concepisce il disegno criminoso.
Del resto, anche il Giudice delle leggi (Corte cost. n. 115 del 1987) ha cura di precisare, con riferimento alla struttura del reato continuato, che realtà esistono più reati ontologicamente distinti che vengono unificati sanzionatori», per cui pare difficilmente sostenibile che, ai fini dell’appl della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (o della ag di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.), debba tenersi conto del compless violazioni, in omaggio al principio dell’unitarietà del reato continuato, ormai del tutto superato.
In conclusione, partendo dal dato per cui il reato continuato va conside unitariamente solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, trat di una ipotesi di concorso di reati, perché possa produrre effetti sfavore reo, è necessaria una espressa previsione di legge, che, con riferim all’applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di partic tenuità, non è dato rinvenire nell’ordinamento.
1.2. Venendo al caso di specie, osserva il Collegio che la Corte territori escluso l’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. facendo specifico riferimento al reato di cui all’art. 635 cod. pen., considerato ostativa proprio la pluralità dei beni irrimediabilmente danneg (un tavolo e due sgabelli), il cui valore complessivo non ha ritenuto di sp tenuità (sul punto, si legge in motivazione che il «danno cagionato, benché quantificato dall’amministrazione penitenziaria, non può dirsi di speciale te per la pluralità degli arredi e perché essi sono stati resi inservibili»).
Tale valutazione, del resto, è del tutto rispondente alla contestazione, riferimento ad un solo reato di danneggiamento avente ad oggetto più beni, luogo di tanti reati di danneggiamento quanti sono i beni distrutti, avvi vincolo della continuazione, rispetto ai quali si sarebbe potuto porre il pro della applicazione della circostanza attenuante in discorso in relazione ad singolo bene oggetto di autonoma contestazione. Dunque, è con riferimento a reato di cui all’art. 635 cod. pen., valutato nella sua unicità in asse contestazione della continuazione interna, che la Corte territoriale – all’ una valutazione in fatto, che, in quanto non manifestamente illogica, n sindacabile in questa sede – ha ritenuto di non riconoscere l’invocata circos attenuante.
Rileva, altresì, il Collegio che danno patrimoniale modesto, lieve o comunque non grave non equivale a danno di speciale tenuità, che deve essere di valore
economico pressoché irrilevante: invero, per la sussistenza dell’attenuante di cui al n. 4 dell’art. 62 cod. pen., la legge richiede che il danno sia specialmente
tenue e, cioè, non solo lieve, ma di minima rilevanza economica, di talchè un danno non grave o di modesta rilevanza, mentre può costituire un utile elemento
ai fini della quantificazione della pena o della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non riveste quel carattere di speciale tenuità richiesto
dall’art. 62 n. 4 cod. pen.
2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 14 marzo 2025.