Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione dell’art 606 comma 1 lett. b) ed e) in ordine all’omessa valutazione dell’assorbimento d reato di cui all’art. 494 cod. pen. in quello di cui all’art. 640 cod manifestamente infondato; in particolare, in applicazione dei principi espressi da giurisprudenza di legittimità, correttamente i giudici di merito non hanno val l’anzidetto assorbimento in quanto “il reato di sostituzione di persona concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuri protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tute patrimonio” (Sez. 2, n. 26589 del 11/09/2020, Ventimiglia, Rv. 279647);
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata riduzione della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestame infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previs per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enu negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare pag. 3 della sentenza impugnata ove si richiama la negati personalità dell’imputato);
considerato che la doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per l continuazione fra reati è manifestamente infondata;
che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudi secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la p complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno de reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
che l’obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazional richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapp proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente un cumulo materiale di pene;
che tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assolto ( veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata) in presenza di r
omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo crit matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazio alla misura alla violazione più grave individuata dai giudici del merito in q applicata per il reato per il quale si è proceduto nel presente procedimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente