Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23783 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MERANO il DATA_NASCITA NOME nato a THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato l sentenza del Tribunale di Padova del 9 maggio 2022, con la quale NOME e NOME erano stati condannati alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusio euro ottocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 6 cod. pen.
Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di improcedibil per difetto di querela.
2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento in conseguenza del divieto di un secondo giudizio ex art. 649, co. 2, cod. proc. pen.
2.3. Violazione di legge con riferimento all’ingiustificato diniego della circost attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen.
2.4. Violazione di legge in relazione all’applicazione della disciplina del continuato.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativ con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Difatti, il D.Igs. 150/2022 n modificato il regime di procedibilità del reato di cui all’art. 624 bis cod. p rimane la procedibilità d’ufficio.
I restanti motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di cens già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di meri e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sent impugnata.
La Corte ha ritenuto insussistente la violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di fatti commessi nello stesso contesto, in attuazione del medes disegno criminoso, ma a danno di diverse vittime, residenti in abitazioni diverse d stesso stabile.
Quanto al terzo motivo di ricorso, va premesso che la concessione dell circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariament che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico presso irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anch ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza
sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto pas sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/201 Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, COGNOME, Rv. 236914).
L’attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessar accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua global cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere r determinanti i soli parametri dell’entità lievissima del pregiudizio causato alla p offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/202 2022, COGNOME, Rv. 282402). Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito considerato negativamente il danno arrecato alla parte offesa conseguen all’effrazione del portone e la tipologia dei beni sottratti.
In relazione all’ultimo motivo di ricorso, invece, va premesso l’insegnamen delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuat Giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più g e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in mo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richi in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all’entità degli stessi e tale da co di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, a relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previst cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (S U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269).
Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come “Ciò posto va tuttavi chiarito che l’obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall’am giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statui concernenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidat principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai ‘criteri di cui all’a cod. pen.’ deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l’adeguatezza d pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla co della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in conc irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brac Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dove dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indic specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 co quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/0 Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)”
Ciò posto, l’aumento di pena, conseguente alla continuazione tra i due fu appare adeguatamente operato in ragione del numero e del valore degli oggett sottratti nel furto più grave.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024