Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6984 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 6984  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG d.t • R–.3,4.49.A.4-.4) GLYPH tl-A- cAlsm UV 2-0 ( 3 •CY . GLYPH 5 co , rzì,~2 .- t7 3 ott( YA:c-orf./),9
IN FATTO E IN DIRITTO
 Con provvedimento emesso in data 23 gennaio 2023 il Tribunale di Sorveglianza
di Catanzaro ha dichiarato la inammissibilità delle domande di detenzion
domiciliare e affidamento in prova introdotte da NOME.
1.1 In motivazione si afferma che i reati in espiazione sono inclusi nella previs di cui all’art. 4 bis comma 1 ord.pen. perché «avvinti dal vincolo della continuazione con la condanna per il reato di cui all’art.416 bis e quindi comme con modalità o per agevolare associazioni mafiose» Si rileva altresì che l’ist non ha compiuto lEpecifiche allegazioni richieste dalla nuova disciplina di legge
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – NOME . Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice vizio di motivazione.
Il ricorrente rappresenta che il titolo in esecuzione è la sentenza con cui riconosciuta la continuazione tra due condotte di partecipazione ad associazio mafiosa (separatamente giudicate), e due condotte di rapina (anch’ess separatamente giudicate). La pena per il reato ostativo di prima fascia (art. bis cod.pen.) sarebbe stata integralmente espiata. Da ciò la ‘proposizione d domanda di misura alternativa in riferimento alla disciplina ordinaria.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio d motivazione.
La parte di pena attualmente in espiazione riguarda, pertanto, il solo delit rapina che non può dirsi aggravato da finalismo o modalità mafiosa soltanto perché è stata riconosciuta la continuazione con il delitto di cui all’art.416 bis cod.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 La decisione impugnata non realizza un corretto inquadramento in diritto degl istituti cui si riferisce.
In premessa va ricordato che, per costante indirizzo interpretativo di questa Co nel corso dell’esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogato pe reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenzia
ordine ai reati che non sono ostativi alla concessione di detti benefici, dove ritenere, in base al principio del favor rei, che la pena inflitta con la sentenza di condanna relativa ai delitti ostativi sia stata espiata per prima (v. per tut n. 14563 del 12.4.2006, rv 233946).
3.2 Non può inoltre, accedersi alla tesi – esposta nel provvedimento impugnato secondo cui il riconoscimento della continuazione tra il delitto di cui all’art.4 bis cod.pen. e un delitto ‘comune’ determini l’attrazione del delitto comune ne previsione di legge di cui all’art. 4bis comma 1 ord.pen., perché contraria alla fisionomia normativa del reato continuato.
Il riconoscimento della continuazione si fonda sulla individuazione del «medesimo disegno criminoso» ma non trasforma l’ontologica consistenza e fisionomia del reato satellite e non consente di ritenere detto reato ‘qualificato’ circostanza aggravante mai oggetto di contestazione in sede di cognizione.
Anche in tal caso si tratta di un principio di diritto più volte affermato da Corte di legittimità in materia esecutiva (v. Sez. I n. 25954 del 4.6.200 240469, in tema di indulto, ove si è affermato che: una volta che nel giudizi cognizione non sia stata formalmente contestata la circostanza aggravante di c all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 2 il giudice dell’esecuzione non può ritenerne la ricorrenza, al fine di escl l’applicabilità dell’indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, interpret sentenza di condanna per più reati in continuazione nel senso che quelli n oggettivamente esclusi dal beneficio siano stati commessi avvalendosi dell condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’a delle associazioni di tipo mafioso, per il solo fatto di essere in continuazion l’associazione di tipo mafioso). r4 -7
La conferma di tale assetto sistematico, ove mai ce ne fosse bisogno, si ric proprio dal fatto che solo con la novella del 2022 (d.l. n.162/2022) è s introdotto nel testo dell’art. 4 bis ord.pen. il riferimento ‘estensivo’ ai reati che risultino correlati a quello ostativo dal nesso di strumentalità descritto dall comma1 n.2 del codice penale, ma tale disposizione (che comunque non sarebbe applicabile al diverso istituto giuridico della continuazione) non trova applicaz (data la natura sostanziale) ai fatti commessi prima della entrata in vigore norma peggiorativa (ai sensi dell’art.3 comma 1 del d.l. n.162 del 2022).
3.2 Vi è dunque, nella decisione impugnata, una erronea ricognizione in dirit della condizione esecutiva dell’istante, tale da inficiare in radice le u valutazioni espresse in punto di ammissibilità della domanda. Da ciò deriva la necessità di globale rivalutazione, previo annullamento de
decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso in data 22 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente