Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28632 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta con cui NOME COGNOME aveva chiesto applicarsi la disciplina della continuazione e, per l’effetto, ha unificato ex art. 81, secondo comma, cod. pen. i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Salerno in data 20 dicembre 2021 (violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) e 16 febbraio 2023 (violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, già avvinte in continuazione con quelle oggetto della sentenza emessa dalla stessa Corte distrettuale in data 8 febbro 2022),
determinando la pena unica complessiva in anni 16, mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Ha invece rigettato l’istanza con riferimento ai reati associativi giudicati con le sentenze della Corte di appello di Salerno in data 29 maggio 2019 (violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere fatto di un sodalizio dedito al narcotraffico operativo in Montecorvino Rovella ed altri luoghi “nel 2010 e tutt’ora permanente”) ed in data 8 febbraio 2022 (violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ad un’associazione operativa in Acerno e comuni limitrofi “nel giugno 2017 e con condotta perdurante”)
A ragione della decisione, la Corte adita ha osservato che i delitti non sono stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Alla luce della natura, dei programmi operativi e della struttura organizzativa, radicalmente diversi non è, infatti, ipotizzabile che COGNOME, fin dal momento dell’affiliazion alla prima associazione (anno 2010), avesse già programmato la costituzione del sodalizio divenuto operativo successivamente (giugno 2017), per di più con l’apporto di diversi soggetti ed in cui, a differenza del precedente, aveva assunto una posizione verticistica. Sono, invece, unificabili le violazioni dell’art. 73 d.P.R n. 309 del 1990 commesse nel 2017 in ragione dell’epoca ravvicinata di consumazione e dei soggetti coinvolti.
NOME COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione con due distinti atti di impugnazione.
2.1. Nel primo atto è dedotta violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto estendere le argomentazioni poste a sostegno del riconoscimento del vincolo della continuazione tra le violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, giudicate con le sentenze in data 20 febbraio 2021 e 8 febbraio 2022, ed il reato associativo giudicato con la sentenza in data 8 febbraio 2022 anche ai rapporti con l’ulteriore reato associativo oggetto della sentenza in data 29 maggio 2019, valendo anche per esso l’affermazione, ritenuta decisiva, in base alla quale i fatti più recenti “costituiscono la naturale prosecuzione del gruppo originario”. Né in senso contrario può obbiettarsi che il primo sodalizio aveva collegamenti con la criminalità camorristica e che, pertanto, il singolo sodale come COGNOME, a causa del penetrante controllo del territorio tipico di queste organizzazioni, non poteva neanche immaginare di associarsi, qualche anno dopo, ad altro gruppo stabilmente dedito alla medesima attività illecita nel settore degli stupefacenti. Infatti, risultato accertato che il nuovo gruppo capeggiato da COGNOME aveva intrattenuto rapporti di affari con esponenti dell’originario clan camorristico. D’altra rte
secondo l’accertamento della sentenza in data 29 maggio 2019, COGNOME, sin dall’anno 2010, insieme con altri sodali aveva aperto la “piazza di spaccio” di Acerno, con l’avallo dei vertici del gruppo collegato alla camorra, continuando ad approvvigionarsi di stupefacente dagli stessi fornitori albanesi. Nel tempo la “piazza” si era evoluta con l’affiliazione di altri soggetti, assumendo le caratteristiche dell’associazione la cui esistenza è stata accertata con la sentenza in data 8 febbraio 2022. Con l’adesione alle due associazioni, peraltro operative in epoca ravvicinata, considerando che quella costituita per prima si è protratta fino al 7 maggio 2018, data della sentenza del primo grado del giudizio, COGNOME ha perseguito lo stesso fine illecito inizialmente programmato.
2.2. Nel secondo atto di impugnazione, COGNOME deduce violazione degli artt. 73, 78 e 81, secondo comma, cod. pen.
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione abbia seguito un metodo erroneo nella determinazione della pena del reato continuato. Discostandosi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità analiticannente richiamati, dopo avere individuato la pena base per il reato più grave e quella per i reati satellite, non ha, infatti, applicato su tale pena complessiva la riduzione per il rito abbreviato. Più precisamente, avrebbe dovuto individuare la pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito (anni quindici di reclusione) ed aumentarla ex art. 81, secondo comnna, cod. pen. per tutti gli altri reati satellite ed infine procedere una sola volta alla riduzione per il rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è passibile di rigetto perché propone censure infondate.
Il primo motivo non si confronta con il reale contenuto dell’apparato argomentativo del provvedimento impugnato e denuncia criticità nnotivazionali inesistenti.
La Corte territoriale, lungi dall’incorrere nelle denunciate incongruenze logiche, ha, evidenziato, richiamando ampiamente il contenuto delle sentenze in esecuzione, che a differenza delle violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto delle sentenze del 20 dicembre 2021, 8 febbraio 2022 e 16 febbraio 2022, tutte, incluso il reato associativo, commesse in un arco temporale delimitato (anno 2017) nello stesso ambito territoriale e con il coinvolgimento degli stessi correi, il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto della sentenza in data del 29 maggio 2019, presentava delle caratteristiche, non solo temporali (dal 2010 in poi), ma anche strutturali ed organizzative che rendevano impossibile ipotizzare l’esistenza tra la violazione de qua e quelle già unificate tra loro di un collante così
stringente da suffragare la tesi difensiva che li reputa espressione di una iriziale identica determinazione criminosa. Al riguardo ha rilevato che a prescindere dalla parziale sovrapponibilità cronologid,q, (peraltro più legata alla formulazione dell’imputazione che al concreto accertamento da parte del giudice della cognizione) i due sodalizi avevano natura, programmi operativi e struttura organizzativa compLmente diversi. COGNOME, peraltro, mentre nel sodalizio formatosi in epoca più risalente, nell’ambito della criminalità organizzata di stampo camorristico, aveva svolto il ruolo di mero gestore di una piazza di spaccio, era stato il fondatore di quello che aveva operato successivamente con la partecipazione, sotto la sua personale direzione, di soggetti estranei al precedente gruppo. In tale contesto non vi era alcuno spazio per ritenere che COGNOME quando aveva aderito al primo sodalizio, gestendo la piazza di spaccio per conto dai vertici, avesse programmato, sia pur nelle linee essenziali, la formazione di un nuovo clan. Tale determinazione criminosa, considerati il penetrante controllochl territorio e la forza di intimidazione dei clan camorristici, era evidentemente subentrata qualche anno dopo quanto a causa degli arresti e delle collaborazioni il primo sodalizio si era disarticolato rendendo attuale il piano, puntualmente applicato, di dare vita ad una nuova e diversa organizzaizone di cui COGNOME era divenuto il massimo responsabile.
Oltre che plausibili in fatto le esposte argonnentazioni sono in sintonia con il principio, ripetutannente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua del quale qualora sbia riconosciuta l’appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi crinninosi, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati associativi non è sufficiente valutare la natura permanente e l’omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose, ma deve necessariamente procedersi ad una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, COGNOME, Rv. 281375 – 01;- 01; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, COGNOME, Rv. 271569 01; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, COGNOME, Rv. 266106).
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
La Corte di appello nel calcolare la pena ha disatteso gli orientamenti citati nel ricorso per conformarsi a quello più corretto di recente ribadito anche dalle Sezioni unite di questa Corte che impone al giudice adito in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. di considerare quale violazione più grave ai sensi dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., quella sanzionata dal giudice della cognizione con la pena in concreto più severa alla luce delle indicazioni contenute
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ne dispositivo di sentenza, quindi in caso di giudizio abbreviato quella conseguente alla riduzione per la scelta del rito. Sulla pena base così individuata vanno applicati gli aumenti per i reati satellite anch’essi ridotti di un terzo se giudicati con ri abbreviato (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, Giampà, Rv. 285865 – 01).
Nel caso in esame, la Corte di appello lasciando, da una parte, imnnutati tanto la pena per la violazione più grave di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, come individuata dalla sentenza in data 8 febbraio 2022, quanto gli aumenti a titolo di continuazione interna per la violazioni oggetto di quest’ultima pronuncia nonché di quella in data 16 febbraio 2023, e, dall’altra parte, indicando rispettivamente in un anno l’aumento per il reato di cui al capo 11) della sentenza del 20 dicembre 2021 ed in complessivi sei mesi l’aumento per i reati di cui ai capi 7), 8), 9) e 10) sempre oggetto di quest’ultima decisione, ha puntualmente applicato il rammentato principio. Ha, infatti, preso in considerazione le pene già ridotte dalla diminuente per il rito abbreviato. Semmai ha commesso un errore di calcolo che ridonda in favore del condannato posto che ha in concreto aumentato la pena per i reati unificati oggetto delle sentenze in data 8 febbraio 2022 e 16 febbraio 2023 (pari ad anni 16 mesi 2 e giorni 20 di reclusione e d euro 1.000,00 di multa) non di un anno e sei mesi ma solo di sei mesi, così da pervenire alla pena finale, indicata in dispositivo, di anni 16 mesi 8 giorni 20 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 9 maggio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Preside te