Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43506 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43506 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MARINA DI GIOIOSA IONICA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; del ricorso;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
A ragione della decisione il decidente ha verificato la fallacia della tesi esposta nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ovverosia il rilievo unificante da attribuirsi alla condanna per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso per il quale COGNOME è stato condanNOME con sentenza della Corte di appello della stessa città, in data 8 giugno 2020, irrevocabile in data 23 settembre 2021, riportando proprio a quel programma delinquenziale l’ideazione criminosa dei reati in materia di armi giudicati con la sentenza della stessa Corte di appello di Reggio Calabria, in data 29 gennaio 2013, irrevocabile l’11 marzo 2014.
Segnatamente, dopo aver richiamato i principi espressi in sede di legittimità in punto di continuazione tra reato associativo e reati fine, a ragione della propria decisione reiettiva ha valorizzato la circostanza che con la prima delle sentenze citate l’istante era stato ritenuto partecipe, con ruolo apicale, della locale di Marina di Gioiosa Jonica, articolazione di ‘ndragheta, a far data dal 2005 e reputato particolarmente attivo in attività illecite finalizzate al consolidamento dell’egemonia dell’omonimo gruppo, ben diverso essendo il contesto nell’ambito del quale NOME COGNOME aveva commesso i reati in materia di armi di cui alla seconda sentenza, trattandosi di vicende estorsive ai danni di alcuni pescatori, tant’è che in quest’ultima era stata espressamente esclusa, a quella data, l’esistenza del gruppo mafioso COGNOME e, conseguentemente, esclusa la pur contestata aggravante di cui all’art. 7 L. n. 203 del 1991.
Ha, inoltre, evidenziato l’assenza di elementi unificatori dei due reati, non venendo in rilievo rapporti dell’istante con altri partecipi del sodalizio diversi d fratello NOME COGNOME e rimarcato l’irrilevanza della conversazione richiamata a sostegno della tesi difensiva, captata in data 31 gennaio 2004, tra COGNOME e tale COGNOME, avente a oggetto la co-detenzione di un kalashnikov, pur menzionata nella sentenza con cui il primo era condanNOME per il reato associativo, ma riguardante vicende estranee a contesti associativi, evidenziando la distanza di circa un anno tra i reati che si vorrebbero unificare.
Ricorre per cassazione, per mezzo del suo difensore e, con un unico articolato motivo, deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen., 671 cod.
proc. pen.
Lamenta l’illogicità della motivazione in punto di esclusione del vincolo de continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze richiamate in premess ribadisce la tesi secondo la quale la detenzione delle armi nel 2004 – acce con la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, in data 29 genn 2013, irrevocabile 1’11 marzo 2014 – costituisce l’estrinsecazione della volont NOME di porre in essere la condotta associativa ed affermare il predomi della cosca, della quale farà parte ne! 2005 e, dunque, a distanza dì un anno.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto co requisitoria scritta depositata in data 17 aprile 2023, ha concluso declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Questa Corte ha costantemente affermato che, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che ne processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrar effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successiv fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e che l’omogeneità delle violazioni e d bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresen solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicati determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., 259094-01).
Si è, ancora, ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includen singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azi rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logic travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, COGNOME, Rv. 187740-01).
Con specifico riguardo, poi, alla continuazione tra il reato di partecipa ad associazione mafiosa e i reati fine, si è affermata la necessitàvil (2, verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento cui il partecipe si è determiNOME a fare ingresso nel sodalizio (tra molte, Se 1 n. 23818 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279430). C
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo de anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione.
Ha difatti evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso l’eterogeneità illeciti, la distanza temporale tra i reati in materia di armi, commessi t gennaio e il 1° febbraio 2004, rispetto all’adesione dell’istante all’assoc mafiosa, databile al 2005, nonché l’esclusione da parte dei giudici dì m dell’aggravante c.d. mafiosa per la detenzione ed il porto delle armi.
Si tratta di motivazione che, dunque, resiste alle censure aspecific contro-valutative contenute nel ricorso che, difatti, si limita a rei medesimi argomenti posti a fondamento dell’originaria istanza, adeguatamente vagliati e superati dal giudice dell’esecuzione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con vconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000 una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d ammende.
Così deciso il 9 maggio 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente