Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41943 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41943 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 27 gennaio 2022, la Corte d’appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze:
sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, emessa in data 17 marzo 2017, irrevocabile il 18 febbraio 2019, di condanna per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, detenzione e porto illegale di armi e cartucce; il primo reato in ordine temporale, la partecipazione ad associazione a delinquere è commesso a partire dal 1999;
2) sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, emessa in data 8 febbraio 2019, irrevocabile il 19 novembre 2020, per i delitti di omicidio aggravato di NOME COGNOMECOGNOME commesso in NOME il 13 marzo 2000, omicidio ggravato
di NOME COGNOME, commesso in Fuscaldo d 12 luglio 2003, e di detenzione e porto illegale di armi da sparo, commesso in Cosenza, NOME, Fuscaldo il 12 luglio 2003.
Invero, in ordine all’omicidio di COGNOME, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la prospettazione offerta dall’imputato nel corso del procedimento di primo grado, sebbene poi respinta in sede ch appello, sia determinante al fine di escludere la sussistenza del medesimo dlisegno criminoso con il reato di associazione a delinquere.
Infatti, per sua stessa ammissione, COGNOME si era adoperato al fine di impedire la morte di COGNOME, che, pertanto, non poteva essere stata programmata e deliberata fin dal momento dell’adesione al sodalizio mafioso.
Per quanto concerne, poi, l’ulteriore omicidio ai danni di NOME COGNOME, è stato posto l’accento sul divario temporale, di circa quattro anni, esistente tra i momento di commissione di tale reato e quello in cui è maturata l’affectio societatis.
NOME, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione censurando la motivazione illogica e apparente offerta dal provvedimento impugnato.
Invero, il solo dato temporale non può essere ritenuto elemento idoneo per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso, tanto più che, nel caso di specie, l’uccisione di COGNOME è avvenuta in un momento in cui l’associazione criminosa era pienamente operativa, di guisa che l’omicidio è stato deliberato per opposizioni e contrapposizioni gravitanti in circuiti mafiosi e non già per mera occasionalità.
Inoltre, quanto all’omicidio di COGNOME, il giudice dell’esecuzione ha errato nell’avvalersi dell’impostazione difensiva adottata da COGNOME nel corso del procedimento, atteso che il giudizio valutativo sulla sussistenza o meno della continuazione deve tener conto solo ed esclusivamente dei dati cristallizzati nella sentenza passata in giudicato. Quest’ultima inserisce il delitto in un contesto di scontro di clan contrapposti, individuando il COGNOME quale mandante e partecipe della relativa riunione deliberativa.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ric:orso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo argomento speso dall’unico motivo di ricorso è che non sia sufficiente il dato temporale ad impedire l’esistenza di una volizione comune tra la partecipazione all’associazione a delinquere e la commissione dell’omicidio COGNOME, perché l’adesione ad una associazione contempla la possibilità o necessità di commettere omicidi non già per mera occasionalità, ma per opposizioni e contrapposizioni tra soggetti gravitanti m circuiti mafiosi preventivamente accettate.
L’argomento non è fondato, perché in definitiva fondato sulla tesi che un reato-fine commesso nell’ambito di una associazione a delinquere sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con la partecipazione alla stessa, tesi che è stata più volte respinta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430: È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).
Nel caso in esame, la notevole distanza temporale tra il momento di adesione all’associazione e la commissione dell’omicidio COGNOME rende non illogica la decisione del giudice dell’esecuzione, che ha ritenuto che il secondo reato non potesse essere stato programmato “almeno nelle sue linee essenziali” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074) già in occasione della commissione del primo crimine.
1.2. Il secondo argomento speso dal ricorso è che la esistenza di una volizione unitaria tra la partecipazione all’associazione e la commissione dell’omicidio COGNOME avrebbe dovuto essere ricavata dall’accertamento effettuato in sentenza, e non dalla tesi difensiva sostenuta nel processo da COGNOME. L’accertamento effettuato in sentenza avrebbe dimostrato che l’omicidio COGNOME era nato dalla circostanza che questi aveva schiaffeggiato il capo del clan opposto, facendo scattare la regola, propria di un’associazione mafiosa, che uno sgarro ad un capo comporta la reazione dell’eliminazione fisic ) di chi ha osato sfidarlo.
Anche questo argomento non è fondato.
In base alla stessa prospettazione contenuta in ricorso, l’omicidio COGNOME nasce da una reazione ad uno sgarro, ovvero da un comportamento estremamente estemporaneo, che non poteva essere programmato “almeno nelle sue linee essenziali” al momento di adesione del ricorrente all’associazione.
Nella sistematica della giurisprudenza di legittimità, infatti, la estemporaneità dell’episodio che ha determinato il crimine impedisce di per sé la individuazione di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel’ processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati s successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).
In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 giugno 2023.