Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35167 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 35167  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la
COGNOME NOME nato a IGLESIAS il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/04/2025 della Corte d’appello di Cagliari udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato la Corte d’appello di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai reati giudicati con tre sentenze (1. GUP del Tribunale di Cagliari del 15/11/2022, irrevocabile il 07/12/2022 per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990, commesso il 15/09/2022; 2. GUP del Tribunale di Cagliari del 28/09/2021, irrevocabile il 10/02/2023 per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 01/12/2020; 3. Corte appello Cagliari del 11/03/2024 irrevocabile il 26/07/2024 per il reato di cui all’art.73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 24/07/2020), ritenendo non individuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.
In particolare, evidenziava la Corte territoriale come i fatti di cui alla sentenza sub 1. fossero temporalmente lontani dai fatti di cui alle ulteriori pronunce; quanto alle condotte punite con le sentenze sub 2. e 3., pur commesse a distanza temporale esigua (di pochi mesi), esse non potevano essere unificate, atteso che alla commissione del reato di cui alla sentenza sub 3. era seguito l’arresto in flagranza e un prolungato periodo di sottoposizione a misura cautelare, tale da determinare l’interruzione della volizione criminosa originaria.
2.Avverso il provvedimento ricorre NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che con un unico, articolato motivo denuncia violazione di legge, ex art.606 co. 1 lett. b ) cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 81 cpv cod.pen. e 671 cod. proc. pen.e manifesta illogicità della motivazione, ex art.606 co. 1 lett. b ) cod. proc. pen.
La Corte Ł incorsa in un evidente travisamento, dal momento che, contrariamente a quanto scritto nel provvedimento, il COGNOME era stato denunciato in stato di libertà in relazione alle condotte che hanno portato alla condanna di cui alla sentenza sub 3., essendo
egli stato arrestato, e poi sottoposto a misura cautelare detentiva, nel dicembre 2020, in occasione della commissione del fatto di cui alla sentenza sub 2.
I fatti di cui alle sentenze sub 2. e 3. non sono, pertanto, stati intervallati da una prolungata  detenzione,  con  la  conseguenza  che  l’intero  costrutto  motivazionale dell’impugnata  ordinanza  deve  ritenersi  inficiato.
Il provvedimento Ł errato anche nella parte in cui ha ritenuto non essere stati evidenziati elementi di connessione tra le condotte, invero rappresentati ed emergenti dai tre processi culminati con le sentenze di cui alla richiesta. Piø precisamente, nel caso in esame sono ravvisabili tutti gli elementi enucleati dalla Corte di legittimità come sintomatici della medesimezza del disegno, trattandosi di fatti omogenei, inerenti alla stessa tipologia di stupefacente (cocaina), commessi nello stesso luogo, con identiche modalità: i quantitativi trattati sono simili, i luoghi di occultamento i medesimi.
Il ricorrentesi duole, altresì, che la Corte di appello di Cagliari non abbia ritenuto la continuazione limitatamente ai reati di cui alle sentenze sub 2. e 3. alla luce del già riconosciuto esiguo intervallo temporale che separa le condotte, per altro verso omogenee, commesse nello stesso luogo e con le medesime modalità.
3.Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 2. (GUP del Tribunale di Cagliari del 28/09/2021, irrevocabile il 10/02/2023) e sub 3.(Corte appello Cagliari del 11/03/2024 irrevocabile il 26/07/2024).
2.¨ in particolare fondata la denuncia di travisamento in cui Ł incorso il Giudice dell’esecuzione, il quale ha fondato il provvedimento di rigetto del vincolo della continuazione tra le sentenze sub 2. e 3.sul lungo periodo trascorso in custodia cautelare in carcere dal COGNOME tra i due episodi delittuosi; argomentava in particolare, sul punto, la Corte di merito, dopo avere evidenziato l’omogeneità delle condotte rispettivamente giudicate nelle due sentenze, e l’esigua distanza temporale (di appena quattro mesi) tra i fatti,che «osta certamente al riconoscimento della continuazione l’impossibilità di ritenere la persistenza di un medesimo disegno criminoso, essendo intervenuto l’arresto in flagranza in conseguenza dell’accertamento della condotta temporalmente precedente, cui Ł seguito un prolungato stato di sottoposizione dell’istante a custodia cautelare, tanto che la seconda delle due condanne attiene ad una condotta illecita in violazione della disciplina sugli stupefacenti realizzata presso l’abitazione all’interno della quale l’istante medesimo era ristretto agli arresti domiciliari».
In realtà, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso, il COGNOME veniva denunciato in stato di libertà per il fattocommesso in data 24/07/2020 (di cui alla sentenza sub 3.); il prevenuto veniva successivamente arrestato in flagranza di reato in relazione al fatto commesso il 01/12/2020 (di cui alla sentenza sub 2.), e posto in custodia cautelare, dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari da 01/12/2020 al 14/09/2022. Veniva quindi arrestato nuovamente il 15/09/2022 (mentre si trovava agli arresti domiciliari per il reato di cui alla sentenza sub 2.), riportando la successiva condanna di cui alla sentenza sub 1.
Il travisamento in cui, sul punto, Ł incorso il Giudice dell’esecuzione, inficia il costrutto motivazionale posto a fondamento del provvedimento reiettivo del riconoscimento della continuazione tra le sentenze sub 2 e 3; l’ordinanza impugnata deve pertanto essere
annullata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto alla Corte di appello di Cagliari.
3.Nel resto, con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza sub 1., il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
il Giudice dell’esecuzione ha ragionevolmente argomentato sull’impossibilità di ritenere il reato di cui alla sentenza sub 1., commesso il 15/09/2022, unito da un medesimo disegno criminoso con i fatti giudicati con le sentenze sub 2. e 3., attinenti a fatti rispettivamente commessi il 24/07/2020 ed il 01/12/2020, in ragione dell’apprezzabile lasso temporale che separa le condotte delittuose; il motivo di ricorso riesce a formulare una fondata critica alla decisione, in punto di tenuta logica, coerenza o contraddittorietà, arrestandosi – sul punto specifico – alla mera critica confutativa.
Giova a tal proposito rammentare come – in tema di giudizio di cassazione – restino inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonchØ l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una migliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601 – 01). 
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla richiesta di continuazione trai reati di cui alle sentenze indicate ai punti 2 e 3 del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così Ł deciso, 30/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME